Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
L'avviso bonario è mero strumento di facilitazione, ma la TARI si versa in autoliquidazione: cosi' la sentenza n. 70/2020 della C.T.P. di Parma
Servizi Comunali TARIApprofondimento di Andra Cassino
L'AVVISO BONARIO È MERO STRUMENTO DI FACILITAZIONE, MA LA TARI SI VERSA IN AUTOLIQUIDAZIONE: COSI' LA SENTENZA N. 70/2020 DELLA C.T.P. DI PARMA
Andrea Cassino
La pregevole Sentenza n. 70/2020 della Commissione Tributaria di Parma, allegata al presente approfondimento, ci offre lo spunto per alcune considerazioni – e per fare un po' di chiarezza – in merito alle modalità di riscossione della Tassa sui rifiuti (TARI). I sistemi di riscossione messi in campo dai diversi enti impositori, spesso retaggi della vecchia TARSU, registrano infatti notevoli difformità, così come le previsioni dei vari regolamenti comunali.
I Giudici di Parma hanno confermato la piena legittimità di un “sollecito-avviso di accertamento” TARI emesso dalla società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione, sia per quanto riguarda l'imposta accertata, sia per le sanzioni irrogate per l'omesso versamento del tributo, applicate nella consueta misura del 30%.
Il contribuente contestava, tra le altre cose, l'omessa notifica dell'atto presupposto, ritenendo che tale avviso di accertamento dovesse essere preceduto da un “avviso bonario” ritualmente notificato. Ma la C.T.P., con una motivazione sintetica, lineare ed assolutamente condivisibile, ha respinto il ricorso affermando che «...la TARI è un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della Legge n. 147/2013, e che quindi è onere del contribuente provvedere al pagamento dello stesso alle scadenze fissate dall'Ente impositore, senza che l'eventuale mancato ricevimento dell'avviso bonario determini la sua nullità. Infatti la debenza del suddetto tributo non trova la sua fonte nell'avviso di pagamento, ma esclusivamente nella Legge...».
In effetti, la citata Legge n. 147/2013 – che istituiva l'Imposta unica comunale (IUC) e la sua componente TARI – delinea un sistema di riscossione che non si discosta da quello previsto per l'IMU e per la TASI, anch'esse componenti della IUC. Si ricorda che quest'ultima è stata soppressa dall'anno 2020, ad eccezione delle disposizioni relative, appunto, al prelievo TARI.
Si veda, in particolare, il comma 688 della predetta Legge n. 147, il quale dispone che «il versamento della TARI è effettuato» con modello F24, bollettino postale o altre modalità di pagamento elettroniche, con una locuzione del tutto analoga a quella utilizzata per la TASI e per l'IMU (della cui riscossione in autoliquidazione non si dubita). Tale normativa dispone inoltre che le scadenze di pagamento siano autonomamente stabilite dal Comune, con almeno due rate semestrali, senza però prevedere alcun obbligo di invio di avvisi o inviti al pagamento.
Anche l'IFEL – Fondazione ANCI aveva già osservato che «Le norme previste dalla legge riguardo il pagamento della Tari stabiliscono che i versamenti debbono essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza delle rate fissate dal regolamento comunale o in un'unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di riferimento (comma 688, art. unico legge 147 del 2013). A carico del Comune c'è solo l'obbligo di informare il cittadino circa l'importo che deve pagare, sicuramente anche tramite un servizio di sportello, anche telefonico, ed eventualmente con l'invio di una comunicazione e di un modello di pagamento precompilato ...» (risposte alle FAQ del 15 aprile 2016). Si tratta di un chiarimento perfettamente allineato al contenuto della Sentenza in commento, anch'esso utile a difendere l'operato dei Comuni qualora solleciti o avvisi di accertamento TARI venissero contestati a causa dell'omessa notifica di precedenti avvisi.
Appreso che il sistema di riscossione “di base” previsto per legge è l'autoliquidazione, è quindi fondamentale che: a) le scadenze di pagamento siano fissate dal regolamento comunale oppure da apposite deliberazioni consiliari o giuntali, se il regolamento rimette a tali organi la determinazione delle scadenze; b) regolamenti e delibere siano rigorosamente pubblicati ed inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ed entro i termini previsti per legge, in modo che siano conoscibili da tutti i contribuenti interessati.
Stabilite e pubblicate a regola d'arte tariffe e scadenze TARI, il contribuente che abbia dichiarato superfici imponibili (o che abbia ricevuto avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione per annualità precedenti, equivalenti a dichiarazioni) non può sottrarsi all'obbligo di corrispondere un tributo previsto per legge, anche in assenza di avvisi o inviti emessi dal comune. Si rammenta, a proposito, che la denunzia TARI è ultrattiva e conserva validità anche per tutte le annualità successive, fino a cessazione o variazione.
Da tutto ciò consegue che l'ente locale, nel caso in cui riscontri l'omesso od insufficiente versamento della TARI, deve procedere a notificare al contribuente un avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 (che è immediatamente esecutivo se emesso a decorrere dall'anno 2020), irrogando contestualmente la connessa sanzione del 30%. Il comma 695 della sopracitata Legge n. 147/2013 dispone infatti che «in caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471» (quest'ultimo prevede, per l'appunto, l'irrogazione della sanzione nella misura del 30%). Inoltre, come ricorda sempre l'IFEL, «la notifica dell'avviso di accertamento deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato o è stato pagato in maniera insufficiente».
Naturalmente, il descritto sistema “di base” può essere modificato (o meglio attenuato) dai singoli enti impositori, nell'esercizio della potestà regolamentare comunale, affiancando forme di liquidazione d'ufficio concepite per facilitare l'adempimento spontaneo dei contribuenti.
È prassi diffusa che i regolamenti comunali prevedano l'invio di avvisi di pagamento in tempo utile per le scadenze ordinarie annuali, con allegati modelli di pagamento precompilati (via posta ordinaria, e-mail o p.e.c.). Tale prassi è opportuna e consigliata anche per evitare errori e/o ritardi, considerata la particolare complessità di calcolo della TARI (composta da una parte fissa e da una parte variabile, alle quali si aggiunge la maggiorazione provinciale). D'altronde, la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444/2019, recante disposizioni in materia di trasparenza del servizio rifiuti, prevede l'invio di un documento di riscossione contenente diverse informazioni da fornire al contribuente. Alcuni regolamenti prevedono inoltre, in caso di omesso o carente versamento e prima di procedere alla notifica dell'avviso di accertamento comprensivo delle sanzioni, l'emissione di un secondo avviso (solitamente chiamato “sollecito o “avviso bonario”). Esso è talvolta notificato con le stesse modalità previste per gli avvisi di accertamento, talvolta semplicemente inviato senza particolari formalità.
Tali avvisi e solleciti sono comunque da considerarsi, citando sempre la Sentenza in oggetto, meri “strumenti di facilitazione”: il loro «eventuale mancato recapito non assolve il contribuente dalle responsabilità conseguenti al mancato pagamento nei termini prefissati dall'Ente impositore».
È quindi consigliabile che il regolamento comunale TARI, oltre a delineare con chiarezza e completezza le fasi e le modalità di riscossione definite dall'ente locale, chiarisca che l’eventuale mancata ricezione di avvisi o solleciti di pagamento, ove previsti, non esime il contribuente dal versare il tributo dovuto.
17 maggio 2020
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Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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