Approfondimento di Cosimo Damiano Zacà

Elezioni Regionali 2020: L’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta della regione Puglia

Servizi Comunali Elezioni regionali Normativa elettorale
di Zacà Cosimo Damiano
16 Maggio 2020

Approfondimento di Cosimo Damiano Zacà                                                             

Elezioni Regionali 2020: L’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta della regione Puglia

Cosimo Damiano Zacà

Con l’approvazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, ogni regione a statuto ordinario si è dotata di una propria legge elettorale, con l’osservanza, appare superfluo aggiungere, dei principi stabiliti dalla legislazione statale. 

L’attività del legislatore regionale, nell’ambito di questa materia, ha dato vita, nel corso degli anni, a sistemi elettorali differenziati; un certo numero di regioni ha approvato una propria organica legge elettorale, altre si sono limitate a emanare norme integrative delle disposizioni statali, introducendo minimi correttivi a tale disciplina.

La Regione Puglia con la legge n. 2 del 9 febbraio 2005 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”, ha recepito in linea di massima le leggi nazionali vigenti in materia (legge n. 108/1968 e legge n. 43/1995), limitandosi ad introdurre solo alcune modifiche.

Successivamente con legge regionale n. 7 del 10 marzo 2015 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 2005, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta)”, ha provveduto ad una profonda rivisitazione delle disposizioni recate dalla precedente disciplina elettorale, dettate sia dalle censure operate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 188/2011, che dall’approvazione della legge regionale statutaria 28 marzo 2013, n. 8, che ha rideterminato, tra l’altro, il numero dei consiglieri regionali.

Quest’intervento normativo, in realtà, necessitava di un altro intervento, finalizzato innanzitutto a porre rimedio a una grave mancanza e inadempienza e cioè una norma che potesse garantire, in coerenza con il dettato costituzionale, la parità nella rappresentanza di genere nell’ambito della massima assise regionale, così come spesso sollecitato da alcuni gruppi politici, anche con la presentazione di disegni di legge e dalla Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia. 

L’articolo 1 della legge 20 del 2016, infatti, detta i principi cui le Regioni si devono ispirare nel tracciare le loro leggi elettorali.

Per completezza, diciamo che la regione Puglia non è, purtroppo, la sola a non essersi adeguata al dettato della normativa citata; a farle compagnia ve ne sono altre… per “fortuna” pochissime.

Cercheremo, quindi, di analizzare la legge elettorale della Regione con l’obiettivo di mettere in evidenza i punti più significativi e i principali elementi che la contraddistinguono.

Prima di entrare nel merito, riteniamo opportuno ribadire che il diritto di elettorato passivo, cioè la capacità di ricoprire un incarico pubblico, trova fondamento nell’art. 51 della Costituzione che stabilisce: “tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”.

Fatte salve tutte le cause ostative (incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità ecc.) a ricoprire una carica, possono essere eletti consiglieri regionali e Presidente della Giunta gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

 

 

SISTEMA ELETTORALE

Il sistema di voto è di tipo proporzionale a turno unico: il candidato governatore che ottiene anche un voto solo in più rispetto ai suoi avversari, diventa il nuovo presidente.

Il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 41 dello Statuto, è, infatti, eletto a suffragio universale e diretto, in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale e, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto, è membro del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale è composto da 50 consiglieri, oltre al presidente della Giunta regionale, come abbiamo detto, di cui 23 eletti con sistema proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti e 27 eletti in sede di Collegio Unico Regionale (art. 3 della L.R. 7/2015).

E’ prevista, come vedremo, una doppia soglia di sbarramento e l’assegnazione di un premio di maggioranza.

Con lo scopo di garantire la governabilità alla lista o al gruppo di liste collegate al Presidente proclamato eletto vengono complessivamente assegnati:

- 29 seggi qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia pari o superiore al 40 per cento;

- 28 seggi qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 40 per cento, ma non anche al 35 per cento;

- 27 seggi qualora la percentuale di voti validi raggiunta sia inferiore al 35 per cento.

Per poter accedere alla ripartizione dei seggi, una coalizione e una lista che si presenta da sola devono superare la soglia di sbarramento dell’8% dei voti validi conseguiti nella Regione. Per una lista facente parte di una coalizione la soglia da dover oltrepassare è quella del 4% dei voti validi conseguiti sempre a livello regionale.

Il territorio della Regione è ripartito in sei circoscrizioni elettorali alle quali appartengono i comuni

ricompresi nella delimitazione geografica delle rispettive province.

I seggi sono ripartiti tra le circoscrizioni dividendo il numero degli abitanti della Regione per ventitré e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale (2011), riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

I risultati del censimento 2011 sono stati ufficializzati con d.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n.294 del 18 dicembre 2012.

Con decreto n. 200 del 7 aprile 2015, a firma del Presidente della Giunta regionale, sono stati ripartiti i 23 seggi alle circoscrizioni provinciali in questo modo: BA (7), BAT (2), BR (2), FG (4), LE (5), TA (3).

 

Nomina a Consigliere regionale del candidato alla carica di Presidente della Regione secondo classificato

È eletto consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha conseguito, in ambito regionale, un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto presidente.

A questi fini è utilizzato l'ultimo seggio attribuito al gruppo o alla coalizione di gruppi collegati con il medesimo candidato non eletto. Ove, per mancanza di seggi, detta operazione non risultasse possibile, è utilizzato l’ultimo seggio attribuito ad una delle liste o delle coalizioni di liste della minoranza.

Nel caso in cui, invece, un seggio dovesse rimanere vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l’ultimo eletto.

 

La presentazione delle candidature a Presidente

Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

La  presentazione  della  candidatura  non richiede alcuna sottoscrizione da parte degli elettori e deve avvenire dalle ore 8,00 del trentesimo giorno, alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione ed è effettuata da persona espressamente delegata dal candidato stesso.

A pena di esclusione, è presentata secondo le modalità e con la documentazione previste dall’ art. 2 della legge n. 7/2015.

Tutti i documenti necessari, dalla presentazione della candidatura, alla delega alla presentazione, sino alla dichiarazione di collegamento con le rispettive liste devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

 

La presentazione delle liste e candidature circoscrizionali

In  ogni circoscrizione  elettorale  sono presentate  liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla

carica di consigliere regionale, contrassegnata ognuna da un proprio simbolo/contrassegno.

La presentazione è accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Tale dichiarazione è sottoscritta dai delegati delle liste circoscrizionali costituenti il gruppo ed è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato presidente alla presentazione della sua candidatura.

Nella dichiarazione di collegamento i delegati di lista designano, altresì, due rappresentanti del gruppo, uno titolare e uno supplente, presso l’Ufficio centrale regionale.

Le  liste  circoscrizionali  sono  ammesse  se  presenti  con  il medesimo contrassegno in almeno tre

circoscrizioni elettorali e siano in possesso di tutti i requisiti di legge e collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste.

Più  gruppi  di liste circoscrizionali, legati da un patto di coalizione, possono collegarsi al medesimo

candidato Presidente della Giunta regionale.

Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni di collegamento convergenti.

Ogni  lista  circoscrizionale  deve  essere  sottoscritta  da  un numero di elettori che varia a seconda

della densità demografica della circoscrizione.

In ciascuna circoscrizione, come accennato, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati e non superiore al numero che si ottiene dividendo per cinquanta il numero degli abitanti della Regione e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nelle liste di candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi e in ogni lista nessuno  dei

due  sessi  può essere  rappresentato  in  misura  superiore al  60  per  cento; in  caso  di  quoziente

frazionario si procede all’unità più vicina.

Le firme, apposte su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del candidato alla presidenza della Regione e dei candidati alla carica di consigliere, nonchè il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei sottoscrittori, devono essere quelle di elettori iscritti nelle liste elettorali  dei Comuni della rispettiva circoscrizione.

Devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.

E’ superfluo aggiungere che nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 14 della legge n. 53 del 1990, le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

A proposito di sottoscrizioni, a seguito dell’entrata in vigore, nel maggio 2018, del Regolamento U.E.2016/679 sulla protezione dei dati e sul successivo D.Lgs n. 101/2018 che ha modificato il codice in materia di dati personali (D.Lgs. N. 196/2003), i partiti, i movimenti politici e le liste devono assicurare, con particolare riguardo al momento della raccolta delle firme, il rispetto dei principi di trattamento corretto e trasparente dei dati, i quali implicano che le persone siano informate dell’esistenza del trattamento e delle sue finalità, così come previsto dal Regolamento citato.

Si devono informare, infatti, gli elettori che hanno sottoscritto la lista che i dati saranno comunicati agli Uffici preposti all’esame delle candidature presso i quali gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del predetto regolamento.

La normativa regionale prevede l’esonero dalla sottoscrizione per le liste che sono espressione di partiti o movimenti politici già rappresentati nel Consiglio regionale o nel Parlamento italiano al momento della indizione delle elezioni.

Ogni candidato consigliere può presentare la propria candidatura sino ad un massimo di tre circoscrizioni, ma sempre sotto lo stesso simbolo.

Con la lista dei candidati si deve presentare tutta la documentazione prevista dall’art. 8 della legge n. 7/2015.

Per  ogni  circoscrizione  le  liste  dei  candidati  devono  essere  presentate presso l’Ufficio centrale

Circoscrizionale  dalle ore 8,00  del  trentesimo  giorno  alle  ore  12,00  del  ventinovesimo giorno

antecedenti quello della votazione.

 

Modalità di espressione del voto

Le modalità sono stabilite dall’art. 5 della legge n. 7/2015.

La scheda per l'elezione del Presidente e per l'elezione del Consiglio è unica.

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati il contrassegno della lista o i contrassegni delle liste della coalizione con cui il candidato è collegato.

Ciascun elettore può esprimere il voto per un candidato Presidente e per una lista collegata.

Se esprime solo il voto a una lista, questo si intende automaticamente attribuito anche al candidato Presidente collegato.

Se la scelta dell’elettore ricade solo sul candidato alla carica di Presidente e a nessuna lista, il voto è assegnato solo al candidato alla carica di Presidente.

E’ consentito il voto disgiunto, l’elettore può votare per una lista e per un candidato Presidente non collegati.

L’elettore può anche esprimere il voto di preferenza per uno dei candidati presenti nella lista prescelta, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

La normativa regionale sempre all’art. 5, a proposito dell’espressione del voto, contiene alcune precisazioni che vediamo di seguito. 

Qualora un candidato consigliere abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo o entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione tra più candidati.

In caso, poi, di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza per il candidato consigliere, il voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto, al candidato medesimo, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.

Qualora il candidato consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato presidente collegato se non espressamente votato.

Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene, nonché il candidato presidente ad essa collegato.

Se l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato, nonché al candidato presidente collegato se non espressamente votato.

Qualora, invece, l’elettore esprima il voto a favore di un candidato presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato presidente e nulli i voti di lista.

 

Parità di genere doppia preferenza

Il Consiglio regionale, nonostante la presentazione di alcuni disegni di legge, non ha approvato ad oggi la legge regionale che introduce la doppia preferenza di genere.

Come detto in premessa, pertanto, l’elettore potrà votare per un solo candidato.

La Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Puglia ha preannunciato un ricorso al TAR per la mancata previsione nella legge della doppia preferenza, di cui una espressa in favore di un candidato di sesso diverso. 

 

Adempimenti connessi all’applicazione della legge n. 3/2019 (Elezioni Trasparenti)

Lo scorso 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 recante “ Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici ” .

In particolare tale norma prevede alcuni adempimenti a carico dei partiti e dei movimenti politici e degli Enti interessati alle elezioni che saranno oggetto di trattazione in un prossimo articolo.

14 maggio 2020

 

 

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