Approfondimento di Eugenio De Carlo

I concorsi pubbblici negli enti locali all’epoca dell’emergenza da COVID-19

Servizi Comunali Procedure selettive
di De Carlo Eugenio
15 Maggio 2020

Approfondimento di Eugenio De Carlo                                                                                                        

I CONCORSI PUBBBLICI NEGLI ENTI LOCALI ALL’EPOCA DELL’EMERGENZA DA COVID-19

Eugenio De Carlo

L’emergenza da Covid-19 ha investito ogni settore della PA e, tra i tanti, quello dei concorsi pubblici. Infatti, a partire dal D.L. c.d. CuraItalia n. 18/17.3.2020 e, precisamente, dalle previsioni dell’art. 87 comma 5, il Governo è intervenuto in materia, disponendo la sospensione per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto predetto delle procedure concorsuali, ad esclusione dei casi di valutazione dei candidati effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica nonché delle procedure per le quali fosse già ultimata la valutazione dei candidati e fatta salva la possibilità' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, in via telematica  ed utilizzando le modalità' lavorative dello smart working.

L’art. 4 del successivo  D.L. 22/8.4.2020 ha chiarito che la sospensione  era riferita esclusivamente  allo  svolgimento  delle  prove  concorsuali, senza riguardare altre fasi quali, ad es., quella d’indizione.

Ormai decorso il suddetto periodo sospensivo, ci ha pensato il D.L. c.d. Rilancio,  approvato dal Governo il 13 maggio scorso, a disciplinare la materia concorsuale con una serie di disposizioni, a partire dall’art. 237, mirate all’accelerazione delle procedure concorsuali, specie mediante decentramento e digitalizzazione. In particolare, per quanto interessa gli Enti locali, l’art. 239, recante disposizioni di semplificazione dei concorsi, favorisce lo svolgimento in modalità decentrata e telematica. Infatti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto predetto e fino al 31 dicembre 2020, è previsto che costituiscono  principi e criteri direttivi in materia quelli di cui al comma 1 dell’articolo 238 ossia : a) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità; b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate.

Sempre l’art. 239 citato, rinviando al comma 7 dell’art. 237, disciplina le modalità di partecipazione al concorso e le comunicazioni riguardanti lo stesso nonché l’attività delle commissioni esaminatrici, prevedendo che : a) la domanda di partecipazione è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti; b) il candidato partecipante al concorso deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID); c) ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso la predetta piattaforma, precisando che data e luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da remoto attraverso l’identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse; d) la commissione esaminatrice, comunica i risultati delle prove ai candidati all’esito di ogni sessione di concorso e può svolgere (anche mediante sottocommissioni) i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

Nessun dubbio circa la disciplina delle procedure informatizzate, ma qualche dubbio sorge sulle procedure mediante decentramento, in quanto queste dovranno sempre fare i conti ai fini organizzativi sia con le disposizioni in materia di lavoro agile, in ragione del favore legislativo di cui gode in questa fase, sia con le disposizioni di sicurezza in ordine al distanziamento sociale ed all’uso dei dispositivi di sicurezza. Infatti, l’art. 241 del D.L. prevede l’adeguamento delle misure di cui all’art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ossia del lavoro in presenza ritenuto indifferibile, alle esigenze della progressiva completa riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse alla graduale riapertura riavvio delle attività produttive e commerciali, a tale fine, organizzando il lavoro dei dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, fermo restando il rispetto delle prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.

Si tratta, comunque, di disposizioni in buona parte già previste nei regolamenti dei concorsi degli enti locali, specie in relazione alle modalità di presentazione delle domande e di preselezione informatizzata, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, per quanto consentito dal DPR n. 487/1994 e dal d.lgs. n. 82/2005, salvo che per la novità della modalità a distanza prevista per la prova orale, sebbene già la giurisprudenza, pur nel precedente quadro normativo, era giunta ad ammettere lo svolgimento in modalità video-collegamento (specificamente, mediante piattaforma Skype), affermando che l’uso di siffatte modalità non comporta di per sé una illegittimità, dovendo il concorrente, che si ritenga leso, provare in positivo le circostanze e gli elementi idonei a far presumere che un’irregolarità abbia avuto luogo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI,  sent. n. 677/2018). 

14 maggio 2020

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