Approfondimento di Luigi Oliveri

I sindacati non mollano la presa sulla ferie 2020

Servizi Comunali Congedo ordinario
di Oliveri Luigi
12 Maggio 2020

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                                           

I sindacati non mollano la presa sulla ferie 2020

Luigi Oliveri

Chi aveva avuto l’impressione che i problemi operativi nei quali ancora si è immersi nell’organizzazione della cosiddetta “Fase 2” fossero tali e tanti da superare la questione della fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici che non è possibile né organizzare in lavoro agile, né adibire a servizi indifferibili da rendere esclusivamente in presenza, si sbagliava. L’argomento è ancora all’ordine del giorno, tanto che le organizzazioni sindacali hanno deciso di prendere carta e penna e scrivere al Ministro Dadone una nota.

La richiesta rivolta all’inquilina di Palazzo Vidoni è “ribadire esplicitamente che le amministrazioni non possono disporre la fruizione forzata delle ferie relative all’anno 2020”.

Peccato, però, che la Funzione Pubblica abbia poco da “ribadire”. In primo luogo, perché fin qui nessuna disposizione normativa, né circolare o direttiva o protocollo ha stabilito che le amministrazioni non possano far precedere la grave e gravosa, per l’erario, decisione di esentare i dipendenti pubblici dal servizio dalla fruizione delle ferie maturate nel 2020.

Infatti, la norma da cui tutto trae origine, l’articolo 87 del “cura Italia”, dispone: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”. Come è facile notare, la disposizione si occupa solo delle ferie “pregresse”, ma non parla assolutamente di quelle maturate.

E che effettuare le ferie pregresse sia un dovere e non una concessione inventata dal “cura Italia” lo prevede da sempre la contrattazione nazionale collettiva. Nel Comparto Funzioni locali, preso specificamente di mira dalla nota delle organizzazioni sindacali, l’articolo 28, al comma 9, stabilisce che le ferie “sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente”; dunque, vanno effettuate, tutte, nell’anno solare di maturazione; il successivo comma 14 del medesimo articolo precisa che le ferie di un certo anno “dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo” (dovranno, non è una facoltà) solo se rinviate per “indifferibili esigenze di servizio”; infine, il comma 15 sempre della medesima norma stabilisce che per “motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza”. Anche in questo caso, la fruizione delle ferie pregresse è indicata come un dovere; cui evidentemente corrisponde il divieto del cumulo delle ferie arretrate.

La circolare 2/2020 della Funzione Pubblica sul punto afferma che “alla luce del quadro delineato, si rappresenta che - oltre alle ferie del 2018 o precedenti - la norma [l’articolo 87 del cura Italia, nda] deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruite”, a conferma che la questione delle ferie del 2020 non è stata presa in considerazione. E il Protocollo tra Funzione Pubblica e sindacati richiama sempre lo scontato obbligo di fruire delle ferie pregresse, la cui fonte, come si è visto, non è tanto il “cura Italia”, quanto la contrattazione nazionale.

La quale assegna, come è naturale che sia, al datore di lavoro il potere/dovere di rendere disponibili ai propri dipendenti i periodi nei quali sia possibile fruire delle ferie, nell’interesse dell’azienda e contemperando l’interesse dei lavoratori, prevedendo in particolare che questi abbiano la possibilità di programmare almeno due settimane consecutive nel periodo tra giugno e settembre.

Esigenze di servizio, dunque, possono indurre il datore a rendere disponibili le ferie in periodi da esso individuati come funzionali alle esigenze organizzative. E la fruizione di ferie del 2020, prima di una decisione estrema e grave come l’esenzione dal servizio, è un’esigenza pienamente rientrante nei poteri doveri datoriali.

Per altro, le organizzazioni sindacali dimenticano un dettaglio non proprio del tutto trascurabile: successivamente al “cura Italia”, il d.l. 18/2020 convertito dalla legge 27/2020, sono intervenuti i Dpcm 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, che raccomandano ai “datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie”. E’ facile accorgersi che nei Dpcm, accanto alla parola “ferie” sparisce l’aggettivo “pregresse”.

L’insieme, quindi, delle norme del codice civile (articolo 2109), dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei Dpcm, evidenzia che i datori hanno e continuano a conservare l’autonomia decisionale di fissare le ferie maturate pro rata anche nel 2020.

La nota delle organizzazioni sindacali è il tentativo di porre rimedio al boomerang costituito dall’iniziativa da essi assunta di attivare, impropriamente, l’Ispettorato della Funzione Pubblica contro alcune amministrazioni locali che avevano deciso di far precedere l’esenzione dal servizio di alcuni dipendenti dalle ferie maturate nel 2020.

L’Ispettorato aveva chiesto “rassicurazioni”, tra le altre, alla Regione Campania. Che ha risposto evidenziando la vigenza, efficacia e doverosità della normativa ricordata propria, fondante il potere datoriale di organizzare le ferie anche del 2020. Il boomerang è la risposta dell’Ispettorato, fornita con la nota 30002 del 23 aprile, nella quale l’ufficio di Palazzo Vidoni non può che prendere atto come “le amministrazioni assumono le decisioni del caso pur sempre ‘nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell’ambito dell’esercizio delle prerogative datoriali…’ essendo rimesse alla indiscussa autonomia organizzativa di ciascuna amministrazione le scelte gestionali del caso concreto, all’esito delle valutazioni in ordine alle proprie motivate esigenze di servizio”.

Per cambiare la traiettoria del boomerang, adesso i sindacati chiedono al Governo, in effetti, non di “ribadire” quel che mai è stato disposto, e cioè che le ferie 2020 sono intangibili; chiedono un intervento volto a proibire ai datori pubblici quel che, invece, un lotto molto ampio di norme vigenti, molte delle quali di natura contrattale e sottoscritte dagli stessi sindacati, prevede e consente da sempre.

Il, tutto, per altro, senza che risulti da nessuna parte la stessa legittimazione ad intervenire sul tema delle ferie da parte del Governo. Infatti, si tratta di un aspetto di regolazione del rapporto di lavoro, che, come i sindacati sanno benissimo, il testo unico sul lavoro pubblico (d.lgs 165/2001) riserva in via esclusiva alla contrattazione.

Nessuna circolare, direttiva, protocollo, o altro atto comunque denominato, emanato da Palazzo Vidoni potrebbe efficacemente incidere sui poteri datoriali, come dimostra la sterile attività dell’Ispettorato.

Occorrerebbe modificare la legge, per introdurre una sorta di intangibilità delle ferie del dipendente pubblico, connessa alla costituzione di un suo diritto di fruirne solo a propria discrezionalità, lasciando il datore pubblico a guardare.

E’ evidente che il legislatore dispone dell’assoluta libertà di formare un indirizzo politico che accolga questa suggestione sindacale. Ed affrontare i problemi di popolarità che una simile scelta determinerebbe.

11 maggio 2020

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