La carenza di documentazione per la relazione al rendiconto, non interrompe i termini dei revisori

Tar Lombardia - Milano, Sezione I - Sentenza 3 aprile 2020, n. 592

Servizi Comunali Rendiconto
di Redazione: Galli Gianluca
11 Maggio 2020

MASSIMA

Il Tar Lombardia - Milano, con la sentenza n. 592 del 3 aprile 2020, ha affermato che per il rilascio della relazione al rendiconto, il revisore deve basarsi sulla documentazione ricevuta e la sua incompletezza non può giustificare l'interruzione del termine di 20 giorni previsto dall'articolo 239 del Tuel.

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