Sentenza dichiarativa possesso cittadinanza italiana Jure sanguinis

Risposta al quesito del dott. Davide Scotti

Quesiti
di Scotti Davide
07 Maggio 2020

Abbiamo ricevuto da un avvocato una sentenza emessa dal Tribunale di Roma dove si dichiara che 2 donne nate in Brasile e ivi residenti sono cittadine italiane fin dalla nascita quali discendenti jure sanguinis di cittadino italiano (nostro ex residente). Insieme alla sentenza (passata in giudicato) sono stati trasmessi gli atti di nascita delle 2 signore e di 2 loro figli.

Il seguente procedimento è corretto?

  1. Trascrivere la Sentenza nel Registro delle Cittadinanze (art. 24 DPR 396/2000),
  2. trascrivere gli atti di nascita delle 2 interessate e annotare quindi la Sentenza di acquisto cittadinanza italiana con la Form. 140,
  3. trascrivere gli atti di nascita dei figli delle 2 interessate senza annotazioni né attestazione art. 16, in quanto italiani ai sensi art. 1 L. 91/1992.

Provvederanno poi le interessate a consegnare copia degli atti trascritti al Consolato competente per territorio per l’iscrizione all’AIRE.

Risposta

L'avvocato, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. 18/10/2012 n. 179, aggiunto dall'art. 52 del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con Legge 11/8/2014 n. 114, può attestare la conformità delle copie che scarica direttamente dai fascicoli informatici delle pratiche di propria competenza presso i tribunali. Successivamente può provvedere a notificare le stesse all'Ufficiale di Stato Civile.

Pertanto, si può ritenere correttamente pervenuto il provvedimento del Tribunale di Roma relativo al riconoscimento iure sanguinis delle due cittadine.

Non occorre la trascrizione della sentenza in quanto,  l'art. 24, lettera e) DPR 396/2000, fa riferimento alle sentenze che accertano l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana; tutte ipotesi differenti dal riconoscimento.

Per quello che riguarda la trascrizione degli atti delle due richiedenti, gli stessi devono essere prodotti in originale, legalizzati e tradotti. Infatti, non sono atti processuali e pertanto non rientrano nella facoltà richiamata dell'art. 16 bis, comma 9 bis del D.L. 18/10/2012 n. 179.

Sugli atti trascritti, non occorre alcuna annotazione in quanto non prevista. Sarà sufficiente indicare gli estremi della sentenza nel cappello dell'atto in quanto è in osservanza all'ordine in questa contenuta (a seguito del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis) che si procede alla trascrizione.

I figli delle due signore, se minorenni, sono da considerarsi cittadini italiani e si può procedere alla trascrizione dei loro atti di nascita dietro espressa richiesta delle madri o di altro interessato ai sensi dell'art. 12, punto 11 del DPR 396/2000. Naturalmente anche gli atti di nascita dei figli minori devono essere prodotti in originale, legalizzati e tradotti. 

4 maggio 2020                Davide Scotti

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