Approfondimento di Giuseppe Di Bella
La Verifica del Progetto ai fini della Validazione del RUP
PARTE II°
Giuseppe Di Bella
Dopo l’introduzione sul percorso normativo dell’istituto della “Verifica del Progetto” e le linee guida che ne contraddistinguono le sue caratteristiche di esecutività descritte nella “Parte I°”, passiamo ora ad analizzare le figure operative abilitate ed autorizzate a svolgere una “verifica di Progetto” finalizzata alla conseguente validazione del progetto stesso da parte del RUP.
L’attività di “Verifica del Progetto” è propedeutica alla “Validazione del RUP”, ognuna di esse si espletano mediante specifiche procedure, costituite rispettivamente da:
- Attività di “verifica del Progetto” vera e propria, che si svolge mediante una iniziale attività istruttoria e un successivo controllo per il livello di progettazione oggetto di verifica; viene eseguita in contraddittorio con il Progettista ed è volta ad accertare la rispondenza degli Elaborati progettuali e la loro conformità alla normativa vigente.
- Attività di “Validazione”, che è l’Atto formale a firma del RUP (Responsabile Unico procedimento) che riporta gli esiti del rapporto finale di verifica e gli estremi identificativi dello stesso e, se presenti, le eventuali contro deduzioni del progettista.
La verifica del progetto e la successiva validazione, sono processi obbligatori da espletarsi prima dell’inizio della procedura di affidamento per l’esecuzione dei lavori, infatti, il Bando di gara deve obbligatoriamente riportare gli estremi della validazione del RUP.
Chi può effettuare la “Verifica del Progetto”?
La verifica del progetto può essere effettuata secondo quanto disciplinato dall’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 comma 6. La Legge identifica le strutture alle quali la Stazione Appaltante può affidare l’incarico di verifica del progetto; ulteriori requisiti sono integrati dalla Linee Guida ANAC sui Servizi di Ingegneria ed Architettura alla Sezione VII°, par. 1.
I soggetti abilitati, in riferimento all’importo dei lavori di progetto ed alla titolarità di redazione del progetto oggetto della verifica sono :
- Per lavori di importo pari o superiore a € 20.000.000,00 da:
- Soggetto e struttura esterna alla Stazione Appaltante denominata, “Organismo di Ispezione” accreditato “Accredia” ai sensi della Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di “Tipo A”;
- Struttura Tecnica interna alla Stazione Appaltante denominata “Organismo di Ispezione” accreditato “Accredia” ai sensi della Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di “Tipo B”;
- Per lavori di importo inferiore a 20.000.000,00 e fino a €. 5.350.000,00 da:
- Soggetti e strutture esterne alla Stazione Appaltante
- “Organismi di Ispezione” accreditati “Accredia” ai sensi della Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di “Tipo A” e di “Tipo C” ai sensi della Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- Soggetti indicati all’art. 46 com. 1 del D. Lgs. 50/2016, nella fattispecie, liberi professionisti anche in forma associata, Società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei d’impresa e Consorzi stabili degli stessi, che devono disporre di un Sistema interno di controllo qualità Certificato UNI EN ISO 9001 per la specifica attività di verifica del progetto individuata con il Codice RT-21.
- Struttura Tecnica interna alla Stazione Appaltante denominata “Organismo di Ispezione” accreditato “Accredia” ai sensi della Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di “Tipo B”;
- Per lavori di importo inferiore a 5.350.000,00 e fino a €. 1.000.000,00 da:
- Soggetti e strutture esterne alla Stazione Appaltante
- “Organismi di Ispezione” accreditati “Accredia” ai sensi della Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di “Tipo A” e di “Tipo C” ai sensi della Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- Soggetti indicati all’art. 46 com. 1 del D. Lgs. 50/2016, nella fattispecie, liberi professionisti anche in forma associata, Società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei d’impresa e Consorzi stabili degli stessi, che devono disporre di un Sistema interno di controllo qualità Certificato UNI EN ISO 9001 per la specifica attività di verifica del progetto individuata con il Codice RT-21.
- Struttura Tecnica interna alla Stazione Appaltante
- “Organismo di Ispezione” accreditato “Accredia” ai sensi della Norma Europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 di “Tipo B”;
- Uffici Tecnici della Stazione Appaltante se il Progetto è stato redatto da progettisti esterni;
- Uffici Tecnici della Stazione Appaltante se dotati di un sistema interno di controllo Qualità conforme alla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Certificato, nel caso in cui il progetto sia stato redatto da progettisti esterni.
- Per lavori di importo inferiore a 1.000.000,00
- Soggetti e strutture esterne alla Stazione Appaltante come indicate al punto precedente se ricorrono le incompatibilità con quanto in appresso indicato e a discrezione del RUP;
- Struttura Tecnica interna alla Stazione Appaltante
- Il RUP anche avvalendosi di una struttura o supporto, se egli non ha svolto funzioni di progettazione;
- Nel caso di incompatibilità del RUP: la verifica può essere effettuata dall’Organismo di Ispezione di “Tipo B”;
- Dall’ Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante dotato di un sistema interno di controllo Qualità.
In ogni caso l’esecuzione dell’attività di “Verifica del progetto” è incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto dell’attività di progettazione, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, della Direzione lavori e del collaudo; ciò per individuare figure di terze parti indipendenti da qualsiasi coinvolgimento.
Una considerazione finale appare doverosa; il nuovo quadro normativo precisa e ribadisce nuovamente la distinzione tra gli “Organismi di Ispezione” tra Tipo “A”, “B” e “C”; per cui, gli “Organismi di Ispezione di “Tipo B“ risultano essere unità tecniche di fatto interne alla Stazione appaltante, mentre, il “Tipo A” (i soli effettivamente “figure terze indipendenti”) e il “Tipo C”, comunque estranei all’apparato tecnico/amministrativo della Stazione Appaltante eseguono l’attività di “Verifica del progetto” soltanto a seguito di affidamento del servizio con gara pubblica.
4 maggio 2020