Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Ferie d’ufficio possibili se maturate
Servizi Comunali Congedo ordinarioApprofondimento di Luigi Oliveri
Ferie d’ufficio possibili se maturate
Luigi Oliveri
L’ordinanza 23 aprile 2020 del Tribunale di Grosseto, che ha condannato un datore privato per aver imposto ferie d’ufficio ad un lavoratore che avrebbe, invece dovuto essere posto in lavoro agile, è l’indiretta conferma della legittimità delle ferie d’ufficio imposte ai dipendenti pubblici non utilizzabili in presenza o in smart working.
Nel caso affrontato dal giudice grossetano, il datore, privato, ha imposto al lavoratore la fruizione di ferie, molte delle quali per altro non maturate, invece di metterlo in lavoro agile, per la risibile motivazione che non aveva potuto prevedere la sua disposizione in smart working perché era in malattia.
Insomma, la collocazione del lavoratore in ferie d’ufficio, emerge da una vera e propria discriminazione sul luogo di lavoro: tutti i dipendenti dell’ufficio presso il quale presta lavoro il ricorrente erano stati organizzati in smart woking, tranne appunto il ricorrente, perché in malattia.
Il datore di lavoro privato, quindi, ha certamente utilizzato in malo modo le sue prerogative datoriali. Sia perché ha disposto in lavoro agile un intero ufficio, tranne un suo impiegato, senza spiegarne le ragioni e, anzi, basando questa scelta non sulla necessità della presenza dell’interessato, ma sulla circostanza che non avrebbe potuto disporlo in lavoro agile perché in malattia. Sia perché lo ha posto d’ufficio in ferie:
Agendo in tal modo, ha utilizzato le ferie in modo ingiustificato e penalizzante.
Ma, le indicazioni dell’ordinanza 23 aprile 2020 del Tribunale di Grosseto sono la conferma indiretta dell’assoluta correttezza e doverosità dell’operato delle amministrazioni che impongano le ferie d’ufficio, anche del 2020, prima di esentare dal servizio i dipendenti.
L’ordinanza, come visto, censura il datore privato che abbia imposto le ferie, invece di consentire al lavoratore, pur in presenza di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi, il lavoro agile. Le PA che impongano le ferie d’ufficio anche del 2020, prima di esentare un dipendente dal servizio, agiscono in tal modo esattamente per il motivo opposto: cioè, perché constatano l’impossibilità di utilizzare il lavoratore sia in servizi indifferibili da svolgere in presenza, sia l’impossibilità di impiegarli mediante smart working.
In secondo luogo, la gran parte delle PA che ha disposto le ferie d’ufficio, ha rispettato le previsioni dell’articolo 2019, comma 2, del codice civile, violate, invece, dal datore privato di cui si è occupato il giudice di Grosseto. La norma citata dispone con chiarezza assoluta che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie “nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro”. Non vi è dubbio, quindi, che il diritto alle ferie è da esercitare nell’ambito dei periodi di fruibilità stabiliti dall’imprenditore, anche tenendo conto delle esigenze datoriali. L’esigenza di non far cumulare all’esenzione dal lavoro anche ferie successive, appare oggettiva. E’, per questo, doveroso per il datore pubblico, prima di giungere ad una decisione gravosa e foriera di spesa pubblica di non sicura legittimità quale l’esenzione dal servizio, far fruire al destinatario di tale decisione non solo delle ferie arretrate (l’indicazione contenuta in questo senso dall’articolo 87 del d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020 è semplicemente pleonastica: le ferie arretrate debbono essere smaltite per imposizione normativa e contrattuale), ma anche di quelle maturate nel 2020. La decisione datoriale diverrebbe eccessiva solo laddove si imponesse anche la fruizione delle ferie non maturate, come appunto erroneamente ed illecitamente disposto dal datore privato, censurato dall’ordinanza di Grosseto.
I principi enunciati da tale ordinanza, dunque, sono non solo corretti e condivisibili, ma in linea con la corretta applicazione del quadro normativo: l’articolo 87, comma 3, del d.l. 18/2020, convertito in legge 27/2020, contrariamente alle erronee interpretazioni sindacali, in un certo senso favorite da altrettanto erronee e forzate letture della Funzione Pubblica, non impedisce per nulla al datore pubblico di applicare regole vigenti e non intaccate dal decreto citato, quali l’articolo 2109 del codice civile e le disposizioni della contrattazione nazionale collettiva, alla luce delle quali l’imposizione di ferie d’ufficio, nell’interesse dell’azienda e senza un’immotivata compressione dell’interesse del lavoratore, sono certamente lecite e possibili.
4 maggio 2020
ANCI – 29 maggio 2025
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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