Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
L’autonomia regolamentare dei Comuni nell’utilizzo di graduatorie e la sua valenza
Servizi Comunali Graduatorie idoneiApprofondimento di Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo
L’autonomia regolamentare dei Comuni nell’utilizzo di graduatorie e la sua valenza
Giuseppe Leopizzi e Raffaele Marzo
SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Quando deve avvenire il “previo accordo” tra le Amministrazioni interessate? Alcuni orientamenti. – 3. L’orientamento giurisprudenziale. – 4. (segue) L’Ordinanza TAR Lecce del 17/04/2020.
La legge di bilancio 2020[1] detta nuove regole per la utilizzazione delle graduatorie dei concorsi. Infatti, a seguito della abrogazione delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 361 e ss., della legge n. 145/2019 (legge di bilancio 2019) – che aveva introdotto limitazioni stringenti a secondo della data di approvazione anche le graduatorie dei concorsi banditi nel 2019 – possono essere utilizzate per scorrimento e non solo limitatamente ai posti che si rendono disponibili per le cessazioni dei vincitori ed alle selezioni per il personale educativo e docente degli enti locali, ma, appunto, per tutti i concorsi.
Dunque, vi sono termini e condizioni di validità delle graduatorie che devono intendersi modificate non solo rispetto alle previsioni dettate dalla legge n. 145/2019, c.d. di bilancio 2019, bensì anche rispetto alle novità introdotte dalla legge di conversione del d.l. n. 101/2019:
Tuttavia, si deve chiarire se la limitazione della durata “a 2 anni” valga anche per gli Enti locali, visto che non è abrogato il comma 4 dell’articolo 91 del d.lgs. n. 267/2000 che fissa la durata delle graduatorie concorsuali “in 3 anni” e l’accorciamento della durata è effettuato tramite la modifica dell’articolo 35 del d.lgs. n. 165/2001, norma che comunque si applica anche alle amministrazioni locali. In definitiva si possono certamente utilizzare per scorrimento tutte le graduatorie approvate nel 2019 e nel 2020.
La Corte dei conti dell’Umbria nella delibera n. 124/2013, ha riproposto il problema interpretativo delle disposizioni di cui all’art. 3, comma 61, della L. n. 350/2003 cioè del momento del “previo accordo tra le amministrazioni interessate”, ai fini della legittimità dell’assunzione dell’idoneo della graduatoria del concorso bandito da altro Ente.
Sul punto si possono sintetizzare i seguenti orientamenti:
I successivi orientamenti venivano espressi nel senso che l’accordo in discorso debba realizzarsi:
La giurisprudenza, dal canto suo, nelle poche occasioni in cui è intervenuta, si è mostrata aperta a soluzioni che valorizzano l’autonomia dell’Amministrazione, sia per ciò che attiene alle forme dell’accordo, sia per ciò che attiene ai tempi del suo realizzarsi, purché ovviamente prima dell’utilizzazione della graduatoria.
A tal proposito, ha evidenziato come le disposizioni che disciplinano la materia non facciano “alcun riferimento ad alcuna convenzione, ma unicamente al previo accordo”, che concettualmente “implica l’intesa ed il consenso delle due amministrazioni in ordine all’utilizzo, da parte di una di esse, della graduatoria concorsuale in corso di validità, relativamente a posti di uguale profilo e categoria professionale, rispetto a quello per cui opera il suddetto utilizzo” (cfr., TAR Veneto, sent. n. 864/2011).
Nel corso degli anni è andato avanzando un orientamento estensivo che ha lasciato alle previsioni regolamentari e all’applicazione delle stesse ampio margine sino a consentire alle stesse di indicare i criteri per la individuazione dell’Ente pubblico con la quale convenzionarsi o meglio stipulare un accordo relativo.
In tal senso sono stati individuati “criteri” di appartenenza dei comuni alla stessa provincia o dei comuni limitrofi (quelli distanti non oltre un certo numero di Km), prevedendo vari meccanismi ulteriori per consentire la individuazione del comune (quale un avviso riservato ai comuni, varie pec di richiesta) ; non solo, a parità di graduatorie si è preferita la graduatoria più giovane o più vecchia a seconda della data di approvazione della stessa.
Sul punto, un recente pronunciamento TAR merita opportuna considerazione; esso menziona il riconoscimento della autonomia statutaria e il limite alla insindacabilità nel merito delle scelte operate da parte di altro Ente comune sia pure quale amministratore della graduatoria.
Infatti, in un giudizio promosso avverso un provvedimento di diniego allo scorrimento della graduatoria disposto dal Comune amministratore della graduatoria, il G.A. monocratico ha sottolineato la illegittimità del diniego che era stato motivato in considerazione del mancato rispetto del pedissequo ordine della graduatoria. In realtà, il Comune nella propria discrezionalità organizzativa aveva effettuato “una selezione dei candidati all’esito della quale la ricorrente era risultata vincitrice” (provvedimento monocratico Tar Lecce, reg. 00355 del 6 aprile 2020).
Il medesimo orientamento è stato confermato con l’Ordinanza Tar Lecce, reg. n 00355/2020 del 17/04/2020 prendendo in esame la posizione dei soggetti[2] antecedenti la vincitrice.
In particolare il Tar Lecce si è così espresso:
Peraltro, l’Ordinanza in parola precisa che alla selezione fra soggetti idonei, indetta in virtù di specifica norma regolamentare, non si applicano le norme sull’accesso agli impieghi. Infatti, la previsione contenuta nell’art. 6, comma 3, del D.P.R. 9 Maggio 1994, n. 487, è diretta a disciplinare non l’utilizzo di graduatorie già formate, bensì le modalità di svolgimento delle prove di concorsi pubblici per cui le “previsioni” di “particolari forme” che disciplinano la normativa regolamentare in materia di utilizzo di graduatorie trovano applicazione in merito.
Non è revocabile in dubbio che nella fattispecie – trattandosi non di un procedimento concorsuale vero e proprio, bensì del diverso istituto dell’utilizzo di graduatorie di altri enti pubblici – trovi applicazione la previsione dell’art. 6 bis del Regolamento (inserita nell’apposito Capo I bis, rubricato “Utilizzo di graduatorie di altri Enti”), che non prescrive, neppure per relationem, alcun termine dilatorio (cfr., Tar Lecce 00198/2020 del 27 marzo 2020) per l’espletamento del colloquio.
In tale disposizione regolamentare, la normativa prevista per i procedimenti concorsuali è richiamata soltanto con riferimento alle modalità di nomina della commissione, restando preclusa l’applicazione estensiva di “ulteriori” profili della disciplina concorsuale, anche alla stregua dell’ontologica diversità, sia strutturale che funzionale, del procedimento di selezione in esame.
2 maggio 2020
[1] E’ la L. n. 160/2019; in Gazz. Uff., Serie gen., n. 304 del 30/12/2019, Suppl. ordinario n. 45; essa è entrata in vigore l’1/01/2020, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 83, 367, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, dell’art. 1 che sono entrati in vigore il 30/12/2019 e di cui al comma 736, dell’art. 1 entrato in vigore il 31/12/2019.
[2] Tali non avevano partecipato all’avviso e quindi erano rinunciatari alla selezione indetta dal Comune. L’amministratore della graduatoria aveva conoscenza della selezione alla quale chi era interessato ha partecipato; e, per tale via, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale ha generato una presunzione di conoscenza che li ha portati a giudicare il loro comportamento rinunciatario alla selezione.
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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