Approfondimento di Andrea Bufarale

ARERA: il governo intervenga per disciplinare le agevolazioni TARI a seguito dell’emergenza sanitaria

Servizi Comunali TARI
di Bufarale Andrea
27 Aprile 2020

Approfondimento di Andrea Bufarale                                                                                                

ARERA: il governo intervenga per disciplinare le agevolazioni TARI a seguito dell’emergenza sanitaria

Andrea Bufarale

 

Con segnalazione n. 136/2020 (nel file allegato) al parlamento ed al governo, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, della legge 14 novembre 1995, n. 481 del 23 aprile 2020, l’autorità di regolazione per energia reti ed ambiente, nota come ARERA, è intervenuta a gamba tesa invitando il parlamento ad intervenire, in riferimento all’attuale emergenza sanitaria, dal punto di vista normativo ed omogeneo per l’intero territorio nazionale in merito ad eventuali agevolazioni della tassa sui rifiuti (TARI) per quelle attività che hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività a seguito del “lockdown”.

In primis, l’autorità, segnala come tutti gli interventi finora messi in pratica dal legislatore non sono intervenuti in tema di risorse economiche afferenti al sistema ambientale ed energetico ma hanno avuto soltanto effetti di natura temporanea o sospensoria intervenendo soltanto sui termini di pagamento ed incasso e pertanto auspica dei provvedimenti molto più incisivi che vadano ad intervenire in maniera sostanziale per far fronte alle criticità dei consumatori ed in particolar modo delle imprese che hanno dovuto sospendere o ridurre la propria attività in relazione all’attuale emergenza sanitaria.

In tema ambientale ed in particolare per quanto riguarda le proprie competenze in tema di rifiuti, ARERA stimola il governo, innanzitutto, ad individuare anche per questo settore strumenti volti alla mitigazione degli effetti per gli utenti o per loro singole categorie, derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica, tenendo conto, in ossequio al principio “chi inquina paga”, del periodo di sospensione delle attività produttive industriali e commerciali disposte con i recenti provvedimenti governativi e con gli altri atti adottati dalle autorità competenti  ed a prevedere la facoltà di introdurre specifiche agevolazioni su base locale per gli utenti domestici, considerate le criticità sul tessuto socio-economico prodotte dall’emergenza in atto, disponendo contestualmente che i connessi oneri con finalità sociale possano trovare copertura, in fase di prima attuazione, nell’ambito delle componenti di costo da ricomprendere tra le entrate tariffarie.

ARERA stimola, in secondo aspetto, il Governo a chiarire la portata applicativa del comma 5 dell’art. 107 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 che, per gli operatori dei servizi finanziari, ha significato la deroga per l’anno 2020 all’applicazione dell’articolo 1,  commi  654  e  683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147  garantendo ai Comuni la possibilità, pertanto, di approvare per il corrente esercizio le tariffe TARI come già adottate per l’anno 2019 provvedendo all’aggiornamento del Piano Economico Finanziario di gestione dei Rifiuti entro il 31 dicembre 2020 e conguagliando eventuali discrepanze nell’ambito del prossimo triennio 2021-2023.

Nel caso di specie, infatti,  ARERA chiede un intervento per limitare la portata applicativa di tale disposizione solamente ai casi in cui si rinvengano difficoltà oggettive, tenuto conto delle documentabili criticità amministrative connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, sulla base di quanto stabilito dall’Autorità evitando pertanto che tale deroga, non sia interpretata come un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere.

Diversamente, secondo l’autorità, un’applicazione generalizzata di tale norma potrebbe portare ad una invarianza dei corrispettivi che avrebbe il limite di non intercettare le profonde dinamiche avviatesi con

l’emergenza in atto, tali da alterare, in alcuni casi in forte riduzione e in altri in aumento, i profili di costo del servizio.

Sicuramente condivisibile è invece l’assunto di chiusura con il quale viene chiesta all’esecutivo ed al legislatore un’azione di completamento e di integrazione della regolazione vigente che potrebbe risultare più efficace se accompagnata da interventi legislativi che contribuiscano a rafforzare la certezza e la stabilità del quadro di riferimento, a garanzia della continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della tutela dell’utenza e della finanza locale.

Mai come ora, gli operatori dei servizi finanziari e tributi sono spaesati  da un’incertezza normativa senza precedenti non solo in riferimento alla TARI ma anche agli altri tributi (locali e non).

Se da un lato, infatti, è del tutto auspicabile un intervento normativo incisivo e chiarificatore da parte del legislatore in tema di eventuali agevolazioni TARI soprattutto per le attività commerciali che hanno subito gli effetti del “lockdown” per evitare, da parte delle singole amministrazioni, un muoversi a “macchia di leopardo” con naturali distorsioni anche nell’ambito di territori comunque contigui e simili dal punto di vista della realtà economica, dall’altro sembra ormai chiaro che non si può procedere sempre a vista d’occhio senza poter programmare per tempo l’attività amministrativa e finanziaria per via di continue deroghe alla normativa vigente che creano incertezza e smarrimento.

Esempio ne è la questione delle scadenze per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe della nuova TARI che sembrano essere prorogate fino al 31 luglio per effetto di una contorta combinazione di norme che necessitano il dovuto approfondimento.

Infatti, il quarto comma dell'art. 107, D.L. n. 18 del 2020 (tutt’ora vigente anche dopo la conversione del decreto legge da parte del Parlamento in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) ha stabilito che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'art. 1, comma 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020 facendo notare come il precedente termine del 30 aprile si riferiva al differimento delle deliberazioni delle tariffe e dei regolamenti, il nuovo termine (del 30 giugno) si riferisce alle sole deliberazioni delle tariffe.

In sede di conversione del D.L. 18/2020, però, il senato ha introdotto l’ulteriore dilazione del termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020 (unitamente alla verifica degli equilibri) e pertanto risulta venuta meno la norma speciale di cui all’art. 107 D.L. n. 18 del 2020 (la proroga dal 30 aprile al 30 giugno) e pertanto l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe tributarie ritornano a seguire la normale via dell’approvazione entro i termini previsti per l’approvazione stessa del bilancio di previsione ai sensi della disposizione generale di cui all’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388

25 aprile 2020

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