Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito del dott. Cosimo Damiano Zacà
QuesitiL'Ufficio Anagrafe di questo Comune è stato interpellato da un cittadino, il quale, richiedente reddito di cittadinanza, ha avanzato istanza di iscrizione anagrafica. Il suddetto cittadino, ad un esame della sua situazione, è risultato essere irreperibile da censimento 2013. Lo stesso ha dichiarato di "non essersi mai reso conto di essere stato irreperibile, tanto da aver anche vinto una causa con l'Agenzia delle Entrate". Ora il cittadino si ri-presenta e chiede iscrizione anagrafica nel Comune presso la casa di proprietà della madre. E' sufficiente richiedere allo stesso la solita documentazione ai fini della re-iscrizione, oppure occorre ulteriore documentazione? Inoltre i controlli demandati alla polizia locale prevedono tempistiche diverse?
Per quanto esposto nel quesito, si è del parere, che si debba procedere all’iscrizione anagrafica.
In tal senso è chiaro il disposto di cui all'art. 7, comma 2, del D.P.R. n. 223/1989 che testualmente recita "Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse devesi procedere a nuova iscrizione anagrafica".
Il cittadino, quindi, deve presentare la documentazione di rito (copia del documento di identità, tessera sanitaria/c.f., titolo di possesso dell’immobile ecc.) in quanto si tratta, come indicato nella norma citata, di nuova iscrizione.
Appare scontato che l’ufficiale d’anagrafe, una volta ricevuta la richiesta, dovrà accertare l’effettiva dimora abituale a mezzo dei consueti (obbligatori) controlli della Polizia Locale o di altro personale appositamente incaricato, tenendo presenti i termini di conclusione del procedimento previsti dalla normativa vigente.
Gli effetti giuridici della iscrizione decorreranno dalla data di presentazione della dichiarazione (art. 18 del Nuovo Regolamento Anagrafico).
Per quel che riguarda il cittadino che ha dichiarato di “non essersi mai reso conto di essere stato irreperibile” (parliamo del 2013), si ritiene che il Comune, a suo tempo, abbia fatto tutti i passaggi previsti dalle norme vigenti in materia per “arrivare” a tale decisione e possa dimostrare in tutte le sedi “la correttezza” della procedura.
Per completezza, si fa presente che l’articolo 11 del D.P.R. citato, al comma 2, specifica che i nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell’ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall’avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reiscrizioni.
17 aprile 2020 Cosimo Damiano Zacà
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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