Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Misure di emergenza per la lotta al coronavirus: le refluenze in materia di attività funeraria
Servizi Comunali Cimiteri e attività tanatologicheApprofondimento di Pietro Francesco Rizzo
MISURE DI EMERGENZA PER LA LOTTA AL CORONAVIRUS: LE REFLUENZE IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNERARIA
Pietro Francesco Rizzo
La normativa emanata a seguito della pandemia causata dal COVID 19 ha inciso notevolmente anche su tutte le attività funerarie, imponendo nuove misure particolarmente restrittive.
Con l’adozione della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prevedendo inoltre che per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale, indicati dall’articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del Codice della Protezione Civile, si deve provvedere con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'Ordinamento giuridico.
Con l’articolo 1 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 è stata disposta la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere religioso, successivamente con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 è stata ribadita la sospensione delle cerimonie religiose, comprese quelle funebri, e ritenuto necessario disporre di evitare espressioni di affetto nei confronti del defunto, mantenendo in ogni caso le distanze interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro.
Il D.L. n. 6 del 2020, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, è stato abrogato dall’art. 5 del D.L. 25 marzo 2020, n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha ulteriormente reiterato la limitazione o la sospensione di manifestazioni di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso e la sospensione delle cerimonie civili e religiose, la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto, vietando, inoltre, tutte le forme di cerimonia e ogni forma di assembramento di persone.
Queste restrizioni sono state prolungate fino al 3 maggio prossimo dal Decreto adottato il 10 aprile scorso dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nel rispetto di questa normativa “ di emergenza” il funerale viene articolato nel solo trasporto funebre soprattutto quando il decesso avviene in ospedale, perché una volta che la salma viene portata nell’obitorio, nel quale è interdetto l’accesso, viene effettuata la sigillatura e i parenti non possono più dare l’ultimo saluto considerato che da lì, la bara uscirà per andare direttamente al cimitero o al forno crematorio.
Utilizzando i poteri che gli sono stati conferiti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con l’ordinanza n.655 del 25 marzo 2020, ha espressamente previsto che, al fine di superare le criticità dovute al crescente numero di decessi e all’accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, è autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 - la tumulazione nonché l’inumazione del feretro in apposito campo a prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro le 48 ore dal decesso, non vi sia manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia possibile dare seguito alla volontà di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della Provincia.
Al fine di uniformare il comportamento sull’intero territorio nazionale, per ridurre le possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse, è intervenuto, con la circolare n.11285 del primo aprile 2020, il Ministero della Salute che ha indicato delle “ linee direttrici” la cui applicazione è prevista fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale, stabilito dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Nella circolare, anche se si ritiene che con la morte, cessando le funzioni vitali, si riduce nettamente il pericolo di contagio, perché la trasmissione del virus è prevalentemente causata dalle “goccioline” (droplets) provenienti dagli sternuti e per contatto, è stato ritenuto di disporre le seguenti precauzioni:
[1] “… l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati …”
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
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