Approfondimento di Pietro Francesco Rizzo

Misure di emergenza per la lotta al coronavirus: le refluenze in materia di attività funeraria

Servizi Comunali Cimiteri e attività tanatologiche
di Rizzo Pietro
15 Aprile 2020

Approfondimento di Pietro Francesco Rizzo                 

MISURE DI EMERGENZA PER LA LOTTA AL CORONAVIRUS: LE REFLUENZE IN MATERIA DI ATTIVITÀ FUNERARIA

 

Pietro Francesco Rizzo

 

La  normativa emanata a seguito della pandemia causata dal COVID 19 ha inciso notevolmente anche su tutte le attività funerarie, imponendo nuove misure particolarmente restrittive.

Con l’adozione della deliberazione  del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prevedendo inoltre che per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale, indicati dall’articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del Codice della Protezione Civile, si  deve provvedere  con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione  civile, in deroga a ogni disposizione vigente e  nel  rispetto  dei  principi generali dell'Ordinamento giuridico.

Con l’articolo 1 del  D.L. 23 febbraio 2020, n. 6  è stata disposta la  sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico o privato, anche di carattere religioso, successivamente con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 è stata ribadita la sospensione delle  cerimonie religiose, comprese quelle funebri, e ritenuto necessario disporre di evitare espressioni di affetto nei confronti del defunto, mantenendo in ogni caso le distanze interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro.

Il D.L. n. 6 del 2020, ad  eccezione  degli articoli 3, comma 6-bis, e 4, è stato abrogato dall’art. 5 del D.L. 25 marzo 2020, n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha ulteriormente reiterato la  limitazione o la sospensione di manifestazioni  di qualsiasi natura, di eventi e di ogni  altra  forma  di  riunione  in luogo pubblico o  privato, anche  di  carattere  culturale,  ludico, sportivo, ricreativo e religioso e la sospensione delle cerimonie civili  e  religiose,  la limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto, vietando, inoltre, tutte le forme di cerimonia e ogni forma di assembramento di persone.

Queste restrizioni sono state prolungate fino al 3 maggio prossimo dal Decreto adottato il 10 aprile scorso dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel rispetto di questa normativa “ di emergenza” il funerale viene articolato nel solo trasporto funebre soprattutto quando il decesso avviene in ospedale, perché una volta che la salma viene portata nell’obitorio, nel quale è interdetto l’accesso, viene effettuata la sigillatura e i parenti non possono più dare l’ultimo saluto considerato che da lì, la bara uscirà per andare direttamente al cimitero o al forno crematorio.

Utilizzando i poteri  che gli sono stati conferiti con la deliberazione  del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con l’ordinanza n.655 del 25 marzo 2020, ha espressamente previsto che, al fine di superare le criticità dovute al crescente numero di decessi e all’accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, è autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285  - la tumulazione nonché l’inumazione del feretro in apposito campo a prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro le 48 ore dal decesso, non vi sia manifestazione di volontà da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia possibile dare seguito alla volontà di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della Provincia.

Al fine di uniformare il comportamento sull’intero territorio nazionale, per ridurre le possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse, è intervenuto, con la circolare n.11285 del primo aprile 2020, il Ministero della Salute che ha indicato delle “ linee direttrici” la cui applicazione è prevista  fino ad un mese dopo il termine della fase emergenziale, stabilito dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nella circolare,  anche se si ritiene che con la morte, cessando le funzioni vitali, si riduce nettamente il pericolo di contagio, perché la trasmissione del virus è prevalentemente causata dalle “goccioline” (droplets) provenienti dagli sternuti  e per contatto, è stato ritenuto di disporre le seguenti precauzioni:      

  1. In caso di decesso presso una struttura sanitaria le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma ricorrendo all’accertamento strumentale della morte. In caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, devono ridurre il periodo di osservazione preferibilmente mediante ausilio di elettrocardiografo o, in caso di indisponibilità di tale strumento, al tempo dell’esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre.
  2. In assenza di decisioni degli aventi titolo per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, la Prefettura può disporre d’ufficio il trasporto funebre, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco.
  3. La manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro  dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti.
  4. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere dovrà adottare, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente previsto dal D.lgt. 9 aprile 2008, n. 81. Pertanto, viene espressamente raccomandato agli operatori addetti l’utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse.
  5. Oltre ad essere garantita un’adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un’accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti.
  6. Prima dell’arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all’isolamento del defunto all’interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all’interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all’incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.                                          
    La circolare oltre a confermare  il divieto di trasporto ‘a cassa aperta’, vieta  la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento, stabilendo altresì che dopo l’incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente evitando le manipolazioni non necessarie, e qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle necessarie operazioni specificate nella circolare in questione.
    La circolare interviene anche in materia di autopsie stabilendo che per l’intero periodo della fase emergenziale non se ne dovrebbero effettuare nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio.
    L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria.
    Le autopsie e i riscontri possono essere effettuate solo in quelle sale che garantiscono condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per gli operatori.
    Un ulteriore adempimento riguarda gli addetti alla custodia del cimitero che  dovranno obbligatoriamente indicare nel registro cimiteriale che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice “Y” (ypsilon).
    La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica “Y”, se eseguite prima di 24 mesi da quando si sia proceduto alla tumulazione o alla inumazione, devono essere effettuate con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei dispositivi di protezione individuali adeguati e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.
    Alcune Regioni fra le quali la Lombardia, ed  alcuni Comuni fra cui Messina, hanno ritenuto  di emanare in materia di cremazione una disposizione che,  partendo dal presupposto che la legge 130 del 2001 all'art 3 prevede che in mancanza di indicazioni testamentarie o di altre espressioni di volontà del defunto[1] la volontà del coniuge o altro parente sia "manifestata" all'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso o residenza, consente, stante il contesto emergenziale, l’acquisizione da parte del Comune di una dichiarazione resa sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
    11 aprile 2020
 

[1] “… l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati …”

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