Il risarcimento, in caso di contratto a termine reiterato, spetta anche senza prova del danno

Corte di Cassazione Civile, Sezione Lavoro – Sentenza 24 febbraio 2020, n. 4882

Servizi Comunali Dotazione organica
di Redazione: Galli Gianluca
09 Aprile 2020

MASSIMA

La Corte di Cassazione Civile con la sentenza n. 4882 del 24 febbraio 2020, ha affermato che nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine si configura una prestazione lavorativa in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione nel pubblico impiego, dacché la modalità generale e ordinaria di accesso nei ruoli della Pubblica amministrazione è il concorso. Inoltre la Corte ha affermato che Il ricorso al contratto a tempo determinato al di fuori dei casi e limiti consentiti non comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stante il divieto in questo senso posto dall'articolo 36, comma 5, del Dlgs 165/2001, ma implica il risarcimento del danno a favore del lavoratore, fatta salva la prova del maggior pregiudizio sofferto con la dimostrazione, mediante presunzioni, della perdita di opportunità di trovare un impiego o del fatto che, qualora un concorso fosse stato organizzato in modo regolare, egli lo avrebbe vinto.

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