Approfondimento di Luigi Oliveri

Concorsi sospesi, ma non tutte le fasi sono congelate

Servizi Comunali Procedure selettive
di Oliveri Luigi
08 Aprile 2020

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                                                       

Concorsi sospesi, ma non tutte le fasi sono congelate

 

Luigi Oliveri

 

A ben guardare la disciplina contenuta nell’articolo 87, comma 5, del d.l. 18/2020, indire un concorso non costituisce violazione della norma.

Essa si limita, infatti, a sospendere le procedure concorsuali, come misura accessoria alle disposizioni sul “distanziamento sociale”.

La sospensione, quindi, non può che riguardare le sole fasi delle procedure concorsuali esposte a pericoli di assembramento e comunque di contatti eccessivamente prolungati e ravvicinati in luoghi chiusi. Pericolo insito nelle prove concorsuali scritte e orali, se tenute con la modalità classica, che richiede la contemporanea presenza dei concorrenti, della commissione e degli addetti alla vigilanza nello stesso luogo.

Le fasi della procedura concorsuali che non richiedono attività da svolgere in presenza possono certamente essere svolte.

Quindi, l’indizione di un concorso, consistente semplicemente nell’approvazione della determinazione che lo avvia e nella conseguente pubblicazione del bando, non incontra nessun ostacolo nella sospensione.

Ciò che conta è avere cura di inserire nel bando la precisazione che le prove concorsuali saranno tenute successivamente al conseguimento del termine di sospensione (16 maggio o successivi), avvisando gli interessati di verificare sul sito dell’amministrazione.

Sulla base di queste semplici indicazioni organizzative, la fase dell’indizione può anche essere seguita senza problema alcuno anche da quella della presentazione delle domande, a condizione che l’amministrazione procedente consenta modalità telematiche, tali da garantire il distanziamento sociale. Un sistema, poco efficiente, è consentire la presentazione delle domande mediante posta elettronica certificata. Ha il pregio di consentire la remotizzazione dell’istanza, ma scatena la necessità della protocollazione e della messa in ordine.

Più efficiente è, invece, il sistema ormai utilizzato da molte amministrazioni: mettere on line una pagina web, sulla quale il cittadino può identificarsi con log in e password, dotata di  specifico modulo telematico nel quale compilare i dati e di sistemi per il caricamento di documenti, anche in formato immagine.

In questo modo, la ricezione e catalogazione delle domande risulta automatica ed è sufficiente, mediante la log in, rendere obbligatorio un recapito mail, per poter inviare automaticamente comunicazioni ed aggiornamenti sullo stato della procedura.

Questa metodologia si sposa molto bene con possibili sistemi selettivi, fondati solo su valutazioni curriculari.

Tra questi non possono certamente rientrare le selezioni dei dirigenti, ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs 267/2000 e dell’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001: infatti, si tratta di selezioni vere e proprie, rispetto alle quali la valutazione del curriculum è solo uno degli elementi da considerare.

Allo stesso modo, le progressioni verticali sono vere e proprie prove concorsuali, ancorché, se attivate ai sensi del d.lgs 75/2017, interamente riservate.

Ben si prestano ad una valutazione solo curriculare le selezioni delle categorie professionali per l’accesso alle quali sia richiesto il solo requisito della terza media.

In tempi normali, sarebbero da gestire ai sensi dell’articolo 16 della legge 56/1987, con avviamento, quindi, da parte dei centri per l’impiego, previa formazione della graduatoria tra coloro che presentino la domanda.

Laddove le amministrazioni fossero in grado di attribuire un punteggio distintivo ad elementi come esperienza professionale pregressa in mansioni identiche, in mansioni analoghe,distinguendo attività lavorative nella PA e nel privato, nonché dando punteggi per il voto del titolo di studio, corsi di formazione e anzianità di disoccupazione, potrebbero “saltare” la necessità della graduatoria dei centri per l’impiego, raccogliere le domande telematicamente e individuare sulla base del curriculum i concorrenti da assumere.

7 aprile 2020

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