Le novità del 2020 in tema di graduatorie concorsuali e procedure di mobilità
Servizi Comunali Graduatorie idonei MobilitàApprofondimento di Andrea Bufarale
Le novità del 2020 in tema di graduatorie concorsuali e procedure di mobilità
Andrea Bufarale
La legge di bilancio per il 2020, approvata ormai lo scorso dicembre, ci ha portato a sostanziali novità rispetto alla validità, l’utilizzo e lo scorrimento delle graduatorie concorsuali, provvedendo ad una radicale riforma di quanto era stato previsto l’anno 2019 dal precedente governo ed in particolare quanto era stato voluto dall’ex ministro della Funzione Pubblica Giulia Buongiorno.
Fermo restando che, l’attuale blocco delle procedure concorsuali deciso dal Governo a seguito dell’emergenza Coronavirus, non è intervenuto in alcun modo (almeno al momento) sull’ulteriore proroga delle graduatorie concorsuali, le aree di riforma di cui andremo a parlare sono sostanzialmente riconducibili a quattro macro categorie: il ripristino della possibilità di scorrimento delle graduatorie concorsuali, la validità biennale (e non più triennale) delle graduatorie, la proroga della validità e la pubblicità delle procedure concorsuali.
1- IL RIPRISTINO DELLA POSSIBILITA' DI SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI
Come da più parti richiesto nel corso del 2019, anche a seguito dei numerosi pensionamenti avvenuti e futuri con la c.d. "Quota 100" che stanno svuotando gli uffici pubblici, il legislatore con una "semplice sforbiciata" alle norme introdotte lo scorso anno, con la legge n. 145/2018, le stesse sono state abrogate.
Infatti, al comma 148, art. 1, dell'attuale legge di bilancio è stato testualmente previsto che "I commi da 361 a 362-ter e il comma 365 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati".
Pertanto sono state abrogate le disposizioni che consentivano l'utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici, banditi dal 1 gennaio 2019, solamente per la copertura dei posti messi a concorso, che ne escludevano lo scorrimento sia da parte dello stesso Ente che di altri Enti tornando pertanto al punto di partenza ovvero la possibilità di poter scorrere le graduatorie concorsuali per la copertura di posti vacanti durante la durata della stessa. Questo naturalmente sia da parte dell'Ente "titolare" della graduatoria che da parte di altri Enti anche con accordo postumo all'approvazione della stessa (e su questo punto ormai vi è giurisprudenza consolidata da parte di Corte dei Conti).
2- LA VALIDITA' BIENNALE DELLE GRADUATORIE
Il successivo comma 149 va infatti ad intervenire sull'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dove va a modificare le parole "tre anni dalla data di approvazione" con "due anni dalla data di approvazione".
Sembra...e dico sembra... pertanto che le graduatorie dei concorsi approvate dal 1 gennaio 2020 abbiano una validità biennale. A parere di chi scrive tale assunto è parzialmente vero in quanto il legislatore è intervenuto sull'art. 35, comma 5-ter del D.Lgs. 165/2001 mentre non è intervenuto sull'art. 91 del TUEL, norma speciale per gli Enti Locali che testualmente prevede che per gli Enti Locali "le graduatorie hanno validità triennale".
Dimenticanza o scelta voluta?
Fatto sta che, allo stato attuale e senza una eventuale circolare di specificazione da parte della Funzione Pubblica (che allo stato attuale ancora non c’è), si rischia di avere un doppio regime di validità a partire dal 2020, fermo restando la possibilità di scorrimento di cui parlato sopra per il periodo di vigenza: biennale per le graduatorie degli Enti c.d. Statali e triennale per le graduatorie approvate dagli Enti Locali per via della norma speciale di cui all'art. 91 del TUEL che non ha subito alcun intervento da parte del legislatore.
3- PROROGA DELLA VALIDITA' DELLE GRADUATORIE
Con il comma 147, il legislatore è intervenuto per l'ennesima volta sulla proroga delle graduatorie attualmente vigenti.
Nel caso specifico è stato previsto testualmente che:
a) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità;
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
4- PUBBLICITA' DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
La Legge di Bilancio per il 2020 ha introdotto, infine, alcune modifiche di pubblicità legale/trasparenza introdotte in tema di concorsi pubblici.
In particolare il comma 145 della Legge in esame ha parzialmente modificato l’art. 19 del D.Lgs. n.33/2013 (sul C.d. Accesso Civico e Trasparenza nella PA) prevedendo che in amministrazione trasparente, oltre alle tracce delle prove scritte, debbano essere pubblicate le graduatorie finali con l'indicazione sullo stato dello scorrimento dei vincitori/idonei.
Si tratta a ben vedere di una novità di assoluto rilievo che faciliterà sicuramente l'informazione degli idonei in graduatoria per valutare una eventuale chiamata di lavoro da parte della Pa senza dover chiedere informazioni volta per volta agli uffici competenti ma avendole a disposizione sempre e praticamente in tempo reale.
LE NOVITA’ IN TEMA DI PROCEDURE DI MOBILITA’
Un altro tema del pubblico impiego, riformato invece dal famoso Decreto Legge c.d. Concretezza (n. 4/2019 – convertito nella Legge L. 28 marzo 2019, n. 26) dell’allora Ministro Buongiorno ha invece resistito ai colpi della nuova maggioranza di Governo.
Stiamo parlando delle novità introdotte in tema di mobilità obbligatoria e mobilità volontaria.
LA MOBILITA’ VOLONTARIA
In primis, in deroga al caposaldo che ci ha accompagnato per tantissimi anni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, ovvero l’obbligatorietà di espletamento delle procedure di mobilità volontaria prima di procedere ad una nuova assunzione c.d. dall’esterno (quindi sia per i nuovi concorsi che per eventuali scorrimenti di graduatoria), è stato previsto, per un arco temporale limitato ad un triennio (2019-2021) il venir meno di tale vincolo.
Da sottolineare comunque che, tale deregulation è soltanto una possibilità offerta alle pubbliche amministrazioni in quanto l’espletamento delle procedure di mobilità pre-assunzioni è comunque possibile.
LA MOBILITA’ OBBLIGATORIA
Sempre in tema di mobilità, rimane invece l’obbligo di espletare le procedure di mobilità c.d. obbligatoria (art. 34 e 34 bis D.Lgs.165/2001) per verificare la presenza o meno di personale nelle liste di disponibilità ma la durata tale adempimento passa da 60 a 45 giorni.
Per quanto riguarda invece il personale in disponibilità il D.L. prevede che il rapporto di lavoro dei soggetti inseriti in quelle liste si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione indennità prevista dal comma 8 dell’articolo 33 del Dlgs 165/2001; oppure, prima del raggiungimento di questo periodo massimo, qualora i dipendenti in disponibilità rinuncino o non accettino per due volte l’assegnazione disposta in base alle regole scritte nell’articolo 34-bis nell’ambito della provincia da loro indicata.
Infine, ultima modifica a tale istituto prevista dal D.L., è quella che la mobilità obbligatoria diventa necessaria per tutte le assunzioni a tempo determinato di personale superiore a 12 mesi (andando a recepire l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa) con l’unica eccezione che riguarda le assunzionei di personale dirigenziale e non dirigenziale con incarico “fiduciario” (articolo 110 del Tuel per gli enti locali, articolo 19 del Dllgs165/2001 per le amministrazioni centrali e articolo 15-septies del Dlgs502/1992 per la sanità).
3 aprile 2020
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