Approfondimento di Andrea Bufarale

Emergenza Coronavirus: il rinvio delle consultazioni elettorali e la proroga degli adempimenti

Servizi Comunali Normativa elettorale
di Bufarale Andrea
02 Aprile 2020

Approfondimento di Andrea Bufarale                                                                                                     

Emergenza Coronavirus: il rinvio delle consultazioni elettorali e la proroga degli adempimenti

Andrea Bufarale

L’ormai noto D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, ha inciso fortemente anche sulla programmazione dell’attività degli uffici elettorali.

Con DPR 28 gennaio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del giorno seguente, infatti, era stato programmato per lo scorso 29 Marzo il referendum costituzionale confermativo in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Sembra passata un’era geologica dal 28 gennaio ma effettivamente sono trascorsi soltanto due mesi o poco più e da quel giorno tutti gli uffici elettorali avevano messo in modo la macchina organizzativa della consultazione. Il rinvio infatti, è stato deciso soltanto qualche settimana fa con DPR del 5 Marzo (24 giorni prima della consultazione), quando tantissimi avevano addirittura già proceduto alla convocazione della commissione elettorale per la nomina degli scrutatori.

In ogni caso sappiamo ora che prima dell’autunno non ci recheremo alle urne, né per il “recupero” del referendum costituzionale e né (ipotizziamo) per il consueto turno primaverile delle elezioni amministrative (regionali e comunali).

Infatti l’art. 81 del D.L. 18/2020 ha innanzitutto previsto, in deroga ai termini fissati dalla legge 25  maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) l’indizione del referendum costituzionale entro duecentoquaranta (240) giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo ha ammesso (in luogo di sessanta - 60) che è dello scorso 23 gennaio e pertanto l’indizione da parte del Capo dello Stato potrebbe avvenire non prima del mese di settembre per poi andare al voto tra il 50esimo ed il 70esimo giorno successivo (verso la fine di novembre?).

Più fosco, invece, è attualmente il destino delle elezioni Amministrative previste come di consueto per la primavera (tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2020). Infatti, se la bozza del citato D.L. 18/2020 ne prevedeva pari rinvio in autunno “in una domenica compresa tra il 15 ottobre ed il 15 dicembre” con contestuale proroga delle funzioni delle giunte e dei consigli comunali in scadenza “per ulteriori tre mesi”, tale norma è sparita dal testo definitivo ed al momento non trapela alcuna notizia circa la sua riproposizione in uno dei prossimi decreti oppure in sede di conversione in parlamento di quelli già adottati.

In ogni caso, non è difficile pronosticare che il voto, in un modo o nell’altro, avverrà ugualmente in autunno in quanto l’ultima data utile per convocare i comizi elettorali in primavera sarebbe il 3 aprile (ovvero 55 giorni prima dall’ultima data utile). Una data troppo vicina per poter pensare di organizzare le consultazioni a stretto giro.

Per quanto riguarda la stretta operatività degli uffici elettorali, è passata un po’ sotto traccia un’implicazione molto importante che ne deriva dallo stesso D.L. 18/2020 ed in particolare dalla lettura dell’art. 103 che riguarda la sospensione dei procedimenti amministrativi nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020.

Tale disposizione, che ha comportato cambiamenti in tutti i settori delle pubbliche amministrazioni, può avere risvolti anche in ambito elettorale e questo, in particolar modo, per la revisione semestrale riguardante coloro che compiranno il 18° anno di età tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2020.

Gli ufficiali elettorali che entro il 15 febbraio hanno (giustamente) trasmesso al casellario giudiziale l’estratto dell’elenco preparatorio per ogni singolo nominativo al fine di procedere alle relative annotazioni a margine (art. 9, primo e terzo comma del DPR 20 Marzo 1967 n.223 - testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali) da restituirsi entro il 20 marzo, potrebbero innanzitutto vedersi ritardare la riconsegna di quanto dovuto in quanto l’ufficio del casellario potrebbe giustamente avvalersi della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi (si parla infatti di tutti i termini  ordinatori  o  perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi  allo svolgimento di procedimenti amministrativi) di cui all’art. 103 del D.L. 18/2020, tra il 23 febbraio ed il 15 aprile che praticamente copre tutto il periodo a disposizione degli stessi per fornire ai Comuni quanto dovuto. Ciò comporterebbe che lo stesso comune dovrà avvalersi della sospensione dei termini  per la formazione degli elenchi degli iscrivendi e dei cancellandi nonché la ripartizione del territorio nelle sezioni elettorali (fissato al 10 aprile), il deposito degli elenchi e della deliberazione di cui sopra (11 aprile), il termine del deposito (20 aprile) e la conseguente trasmissione degli elenchi alla Commissione Elettorale Circondariale (entro il 23 aprile), senza che ciò comporti alcuna conseguenza per l’Ente in quanto il procedimento di revisione elettorale (ed in particolare la semestrale perché iscrive i cittadini che diventeranno maggiorenni nel semestre successivo) non rientra sicuramente tra quei procedimenti urgenti oggetto di necessaria conclusione entro i termini.

Oppure potrebbe anche capitare il caso che l’ufficio del casellario abbia comunque riscontrato in tempo utile l’elenco degli iscrivendi trasmesso dall’Ente ma che quest’ultimo decida di avvalersi della sospensione dei termini dei procedimenti fino al 15 aprile perché, ad esempio, ha disposto che il personale, per il periodo dell’emergenza, svolga lavoro agile  e si occupi di evadere pratiche obsolete oppure, in caso di micro-enti, lo stesso venga destinato temporaneamente ad assolvere altre funzioni indispensabili ed indifferibili (in luogo della funzione elettorale).

Naturalmente, anche in questo caso, il seguito è parimenti rappresentabile da quanto descritto in precedenza.

1 aprile 2020

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