Approfondimento di Andrea Bufarale

I concorsi pubblici ai tempi del coronavirus: normativa, aspetti pratici ed operativi

Servizi Comunali Procedure selettive
di Bufarale Andrea
31 Marzo 2020

Approfondimento di Andrea Bufarale                                                                                            

I concorsi pubblici ai tempi del coronavirus: normativa, aspetti pratici ed operativi

Andrea Bufarale  

Come purtroppo è ben noto, lo stato di emergenza per prevenire la diffusione nel nostro paese del Covid-19 (c.d. Nuovo CoronaVirus), ha portato non pochi cambiamenti all’operatività di tutti i giorni anche degli uffici personale, partendo dall’applicazione dello Smart Working o lavoro agile per arrivare alla gestione delle procedure concorsuali e paraconcorsuali in essere o in divenire.

Naturalmente, in una fase di distanziamento sociale, in cui sono  vietati o comunque da evitare, assembramenti di persone, contatti ravvicinati ed attuare costanti misure di disinfezione degli ambienti, il libero svolgimento dei concorsi pubblici che comporta solitamente la presenza contemporanea di molte persone nello stesso luogo non poteva che essere rivisto.

Partendo dal principio, il Consiglio dei ministri, con propria deliberazione del 31 gennaio 2020 (con pubblicazione in Gazzetta ufficiale il 1 febbraio) ha deliberato per  sei mesi, ovvero fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza nazionale. Ovviamente, tale deliberazione, non comporta che tutte le normali attività quotidiane sono sospese fino a tale scadenza ma che le stesse possono essere oggetto di limitazioni da parte del legislatore o del governo.

Nel susseguirsi di numerosi e famosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) le norme che allo stato attuale si intersecano maggiormente con il mondo dei concorsi pubblici sono due decreti legge: il primo è il D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 ed il secondo è il più recente D.L. 25 Marzo 2020 n.19.

In particolare la prima norma che bisogna assolutamente sviscerare e comprendere è l’art. 87 del citato DL n. 18 ovvero l’ormai nota disposizione che al comma 1 ha disciplinato e previsto il lavoro agile quale forma ordinaria di lavoro nel pubblico impiego fino al termine dell’emergenza sanitaria.

Quello che interessa nell’odierna trattazione è però il comma 5 del medesimo art. 87 che testualmente recita “Lo svolgimento delle  procedure  concorsuali  per  l'accesso  al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui  la  valutazione  dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta  giorni  a  decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Resta   ferma   la conclusione delle procedure per le quali  risulti  già ultimata  la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di  incarichi,  anche  dirigenziali,

nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica  e  che  si  possono  concludere  anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai  commi  che  precedono, ivi  incluse  le  procedure  relative  alle   progressioni   di   cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75”.

Dalla lettura di tale articolo possiamo estrapolare innanzitutto la considerazioni generale che le procedure concorsuali sono sospese, in tutto il territorio nazionale, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero fino al 16 maggio 2020) fatte salve le eccezioni previste nel medesimo comma 5 che sostanzialmente ricalcano le disposizioni di cui al citato comma 1 in riferimento al lavoro agile nella Pubblica Amministrazione in quanto vengono consentite dal legislatore:

- i concorsi e le selezioni in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari e/o in modalità telematica

- i concorsi, selezioni e progressioni di carriera svolti interamente in modalità telematica e/o in lavoro agile

Oltre a tali eccezioni, naturalmente, viene consentita dal legislatore anche la conclusione delle procedure per cui risulti già ultimata la valutazione dei candidati (ovvero le prove sono concluse e si deve procedere con la verifica dei requisiti e la pubblicazione della graduatoria finale) in quanto si cadrebbe nell’assurdo di non poter procedere ad eventuali assunzioni anche per fronteggiare l’emergenza in atto.

Naturalmente, in questo frangente, rimane ugualmente consentito l’eventuale assunzione di personale da attingimento di graduatorie di altri enti, rimarcando l’assunto che, fino al 16 maggio (per il momento), sono bloccate “soltanto” le procedure concorsuali (fatte salve le eccezioni di legge) e non le assunzioni nella P.A..

Stesso discorso vale per le prove di concorsi pubblici già effettuate alla data di emanazione del DL: queste rimangono valide a tutti gli effetti in quanto i concorsi sono stati sospesi “rebus sic stantibus”, ovvero allo stato attuale delle cose. Deve essere chiaro che eventuali annullamenti o revoche in autotutela delle procedure in essere da parte delle Amministrazioni deve prescindere da una nuova valutazione dell’interesse pubblico ed è assolutamente svincolata dall’emergenza Covid.

Mi sono giunti, inoltre diversi dubbi, inerenti la possibilità di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei bandi di concorso. Dalla lettura del DL n.18  non si evince alcuna norma che non consenta di procedere in tal senso ma tale assunto deve essere necessariamente coordinato con disposizione di cui all’art. 103 che riguarda la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, fermo restando la ragionevole durata e la celere conclusione.

Proprio tale ultima disposizione ci può suggerire la seguente lettura:

- Per quanto riguarda i concorsi che prevedano solamente la modalità di consegna della domanda in modalità telematica (mediante apposito form messo a disposizione dall’amministrazione o dalla società esterna che gestisce la procedura) è mio parere che si possa mantenere il termine originario in quanto non si verifica alcuna compressione della possibilità da parte di partecipazione dei candidati;

- Per ciò che concerne invece i concorsi che prevedano anche la modalità di consegna cartacea al protocollo dell’Ente (es. Pec e consegna al protocollo) ritengo che sia più aderente alla disposizione normativa in modo da evitare anche eventuali contenziosi, procedere al differimento del termine di scadenza senza computare i giorni tra il  23 febbraio ed il 15 aprile 2020 provvedendo ad una nuova ripubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Ritengo altresì plausibile, in vista di nuovi ed ulteriori interventi restrittivi da parte del governo che potrebbero allungare tale termine di sospensione, per evitare una ulteriore modifica del termine di scadenza e conseguente nuova ripubblicazione in GU, che l’amministrazione fornisca un termine di scadenza c.d. mobile con un assunto che potrebbe essere più o meno il seguente “il termine di presentazione delle domande di partecipazione scadrà il quindicesimo (o comunque il numero dei giorni di proroga) giorno dalla fine del termine di sospensione dei procedimenti amministrativi di cui all’art. 103 del D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 e ss.mm.ii”.

Tale considerazione muove anche dal fatto che comunque, tale blocco potrebbe durare più a lungo di quanto attualmente disciplinato in quanto, come previsto dall’ultimo D.L. 25 Marzo 2020 n.19, il Governo è autorizzato con proprio DPCM, ad adottare nuove misure restrittive, di limitazione o sospensione, per un massimo di 30 giorni consecutivi ma comunque reiterabili e modificabili anche nell’ambito dei concorsi pubblici (art. 1, comma 2, lett. T) almeno fino al termine dello stato di emergenza, fissato, come detto in precedenza al 31 luglio 2020.

Detto tutto ciò le modalità operative che posso consigliare alle pubbliche amministrazioni sono sicuramente quelle di procedere, per quanto possibile ed occorra, con le selezioni in modalità telematica o lavoro agile anche mediante l’utilizzo di una delle piattaforme gratuite di videoconferenza che si trovano in rete tipo Jit.si o Skype (qualora la stessa non ne abbia in possesso di proprie) e questo soprattutto per quelle selezioni che necessitino solamente di riunioni della commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli oppure la valutazione dei candidati esclusivamente per colloquio (sarebbe molto più difficile se non impossibile allo stato attuale per le prove scritte o pratiche). Naturalmente, a differenze delle sedute che riguardano la sola commissione che possono svolgersi senza alcuna formalità ulteriore (basta verbalizzare tutto ciò che succede) le c.d. “sedute pubbliche” per la valutazione dei candidati necessitano della giusta pubblicità di cui al DPR 487/1994, del rispetto dei criteri di buon andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 della costituzione e pertanto sarebbe necessario ed opportuno prevederne la diretta streaming su propri canali istituzionali o anche sulle proprie pagine social nonché risulta necessario procedere alla corretta identificazione degli stessi (ma per questo basta farsi mostrare un documento d’identità in webcam).

Dal Covid potremmo ricavare una spinta alla digitalizzazione delle procedure nella pubblica amministrazione che potrebbero portarci in un futuro prossimo non troppo lontano all’informatizzazione dell’intera procedura concorsuale visto e considerato anche che il ritorno alla completa normalità potrebbe essere molto lontano nel tempo.

30 marzo 2020

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