Chiarimenti in merito al divieto di subappalto per i Servizi sociali

Tar Toscana - Firenze, Sezione III - Sentenza 28 marzo 2020, n. 371

Servizi Comunali
di Redazione: Galli Gianluca
30 Marzo 2020

CMASSIMA

Il Tar Toscana - Firenze, con la sentenza n. 371 del 28 marzo 2020, ha affermato che l'art. 142 del d.lgs. n. 50/2016, nel richiamare le disposizioni del codice dei contratti pubblici la cui applicazione si estende agli appalti dei servizi sociali e sanitari, non opera alcun richiamo alla disciplina del subappalto (cioè all’art. 105). Pertanto, ha affermato la Corte, per tale tipologia di appalti e in considerazione della loro specificità, in forza dell'art. 142 rientra nella piena facoltà della stazione appaltante la scelta di escludere la possibilità del ricorso al subappalto. Ciò , inoltre, è coerente con la direttiva 2014/23/UE, il cui art. 19, nel disciplinare con disposizione di rinvio la concessione di servizi sociali e sanitari, non richiama l’art. 42, contenente la disciplina del subappalto, ed è anche coerente con la direttiva 2014/24/UE, il cui art. 74, nel disciplinare con disposizione di rinvio gli appalti pubblici di servizi sociali e sanitari, non richiama l’art. 71, riguardante il subappalto”.

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