Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata – Deliberazione 21 febbraio 2020, n. 4
Servizi Comunali Contenzioso tributario SanzioniMASSIMA
La Sezione di controllo per la Basilicata, della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 4 del 21 febbraio 2020, ha affermato che le obbligazioni tributarie sono stabilite per legge con impossibilità, da parte degli enti locali, di disciplinare con norma secondaria (regolamenti) condizioni diverse, a eccezione della sola libertà concessa in termini di aliquote da applicare tra un minimo e un massimo, all'interno dei limiti pur sempre stabiliti dalla norma primaria. La Corte ha poi affermato che ciò vale anche per le sanzioni accessorie, collegate al tributo, quale espressione del potere punitivo dell'amministrazione. I magistrati hanno quindi affermato che l'ente locale, non potrà concludere alcun accordo transattivo con il destinatario della sanzione, ovvero disporre del credito originato dall'irrogazione della sanzione stessae solo qualora sussista una incertezza normativa oggettiva, da dimostrare in modo puntuale da parte del contribuente, il giudice adito, e non l'ente, potrà sollevare il contribuente dal pagamento della sanzione.
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
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