L'ente deve pagare le spettanze anche se non c'è una convenzione e la delibera è priva della copertura di spesa

Corte di cassazione Civile, Sezione II – Sentenza 20 febbraio 2020, n. 4446

Servizi Comunali Incarichi professionali
di Redazione: Galli Gianluca
24 Marzo 2020

MASSIMA

La Sezione II della Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 4446 del 20 febbraio 2020, ha affermato che anche se non c'è una apposita convenzione e la delibera dello stesso ente è priva di copertura di spesa, l'ente locale deve pagare le spettanze al professionista che l'ha difesa 

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