Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
La sospensione dei termini procedimentali nel D.L. “Cura Italia”
Servizi Comunali Procedimenti amministrativiApprofondimento di Amedeo Di Filippo
La sospensione dei termini procedimentali nel D.L. “Cura Italia”
Amedeo Di Filippo
L’art. 103 del D.L. n. 18/2020 dispone la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi avviati su istanza o d’ufficio. Proponiamo una breve riflessione utlie a comprendere i contorni delle disposizioni e gli oneri imposti alle singole amministrazioni.
La sospensione
L’art. 103 sospende fino al 15 aprile i termini di tutti i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente. In buona sostanza apre una finestra temporane per questo periodo in cui, come per le attività processuali in estate, di cui non bisogna tenere conto per il normale decorso dei termini previsti per ogni procedimento amministrativo.
Occorre a questo punto appurare gli esatti termini imposti dal D.L., posto che introduce una deroga ad uno dei principi cardine della Legge n. 241/1990. Riguarda innanzi tutto i “procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio” che siano pendenti al 23 febbraio o avviati dopo tale data: per questi non si tiene conto del lasso di tempo fino al 15 aprile ai fini del “computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi”.
Si frappone dunque una interruzione del normale decorso procedimentale, nel senso che nella somma dei giorni utili alla conclusione non vengono considerate le circa tre settimane previste dal Cura Italia. La sospensione però non è un generale “addio alle armi”, nel senso che le amministrazioni non possono limitarsi a recepire asetticamente l’indicazione di legge ma devono attivarsi in tutti i modi possibili adottando “ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.
La previsione di legge rappresenta quindi un vero e proprio programma di azione per le singole amministrazioni, impegnate anche in questo periodo di emergenze e anche in momenti in cui viene prevista la sospensione dei termini ad attivarsi per fare in modo che i procedimenti abbiano comunque il normale decorso e vengano rispettati i termini di conclusione imposti dalla legge e/o dai regolamenti interni.
È allora necessario organizzarsi col personale in servizio, sia in modalità agile che in presenza, affinché i singoli procedimenti vengano evasi nel modo consueto laddove consentito sulla base delle suddette modalità. Se attraverso queste modalità si riesce a gestire i procedimenti il problema non si pone, in quanto si riesce a sviluppare l’attività come se i servizi fossero a regime.
Qualora questo non fosse possibile, l’art. 103 indica un criterio di scelta dei procedimenti ben preciso: quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Pertanto, ove l’ente sia in grado di assicurare la gestione delle fasi procedimentali deve continuare con le modalità che avrà organizzato, sia in remoto che in presenza; se questo non è possibile per tutti i procedimenti, si sceglieranno quelli ritenuti urgenti. Solo all’esito di questa valutazione sarà possibile applicare la sospensione.
La stessa logica si applica per l’altra disposizione introdotta dall’art. 103, comma 1, che dispone la proroga o il differimento dei termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
Deroghe e certificazioni
Due i regimi particolari:
- i termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni pubbliche pendenti al 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data, la cui sospensione è dettata fino al prossimo 15 aprile;
- l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, sospesa fino al 30 giugno.
Due anche le deroghe alla sospensione di cui al comma 1:
- tutti i termini stabiliti dalle disposizioni relative alla lotta al Covid-19;
- i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
Applicazione più piana ha il comma 2, che sposta al prossimo 15 giugno la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile.
Merita infine una segnalazione l’art. 125, comma 1, che proroga di sei mesi il termine del 15 maggio entro cui i Comuni beneficiari dei contributi in conto capitale per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori. Salta di conseguenza la decadenza automatica nel caso in cui l’originario termine non venga rispettato.
21 marzo 2020
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Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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