Approfondimento di Mario Petrulli

L’agevolazione per la promozione dell’economia locale previste dall’art. 30-ter del c.d. decreto crescita

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Approfondimento di Mario Petrulli                                                                                                   

L’AGEVOLAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE PREVISTE DALL’ART. 30-TER DEL C.D. DECRETO CRESCITA

Mario Petrulli

 

La norma e la finalità

L’art. 30-ter[1] del c.d. Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con la Legge n. 58/2019) ha previsto un’agevolazione per la promozione dell’economia locale nei Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Si tratta di una misura che, in un contesto economico difficile, come quello attuale, può rappresentare comunque un aiuto per lo sviluppo del tessuto produttivo locale.

 

 

I destinatari e le condizioni per godere dell’agevolazione

Possono godere i soggetti (in qualunque forma costituiti) che esercitano attività imprenditoriale nei seguenti settori:

  • artigianato,
  • turismo,
  • fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero;
  • commercio al dettaglio, limitatamente ai servizi di vicinato (ossia quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti) e alle medie strutture di vendita (ossia gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui in precedenza e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti); in tale categoria rientra, per espressa previsione normativa, la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
    Per poter ottenere l’agevolazione, i suddetti soggetti devono procedere, alternativamente:
  • all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti;
  • alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.
     
     
    I casi di esclusione dalle agevolazioni
    Sono escluse dalle agevolazioni:
  • l'attività di compro oro;
  • le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito;
  • i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
  • le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
     
     
    La natura dell’agevolazione
    È prevista l'erogazione di un contributo per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi: poiché la norma opera dal 1° gennaio 2020, il contributo potrà essere ottenuto fino al 2023 per chi lo richiede già quest’anno.
    La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.
    Utilizzando la locuzione “fino al 100 per cento dell’importo” (e non la diversa espressione “pari al 100 per cento dell’importo”), a nostro avviso, il Legislatore ha conferito una certa discrezionalità in capo all’ente, nel prevedere una gradazione dell’importo dell’agevolazione. Possibile, a nostro avviso, ad esempio, prevedere un importo maggiore a chi ha effettuato un ampliamento di dimensioni più importanti. I criteri dovranno essere individuati, secondo ragionevolezza, dalla Giunta comunale.
    Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
    L’Ente è chiamato a determinare la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività e a procedere all’erogazione secondo l’ordine di presentazione delle domande e fino all'esaurimento del fondo relativo previsto in bilancio.
    L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.
    L’erogazione avviene nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa[2] e non è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello statale, regionale o dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
    Il contributo è erogato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.
    Un aspetto rilevante riguarda l’aspetto fiscale del contributo: sul contributo è applicata la ritenuta del 4% a titolo di acconto delle imposte sui redditi, ex art. 28 comma 2 del DPR n. 600/1973.
     
     
    Gli adempimenti del Comune
    Il Comune è chiamato ad istituire, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione del contributo in esame; a sua volta l’Ente potrà richiedere l’accesso ad un fondo costituito presso il Ministero dell’Interno (con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023). Bisognerà attendere i prossimi mesi l’adozione di un decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che chiarirà le modalità di accesso e riparto del fondo in questione. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.
    Per comprensibili motivi, almeno nella fase di avvio, è consigliabile una stima prudente del fondo da istituire in bilancio per l’agevolazione in parola: ciò in quanto, comunque, l’accesso al fondo ministeriale potrebbe non riuscire a coprire interamente la spesa. Conseguentemente, sempre in ottica prudenziale, si può prevedere nel regolamento comunale che il contributo sarà erogato ai beneficiari dopo che il Comune avrà ottenuto l’accesso al fondo ministeriale e nei limiti delle somme effettivamente ottenute dall’Ente.
    È opportuno, inoltre, che il Comune:
  • provveda all’idonea pubblicità dell’agevolazione;
  • predisponga un fac-simile di domanda per i soggetti richiedenti;
  • provveda ad adottare un relativo regolamento, di competenza del Consiglio Comunale;
  • provveda a definire i criteri generali per il riconoscimento dell’agevolazione, attraverso relativa delibera di Giunta;
  • coinvolga nell’iniziativa il responsabile dell’ufficio finanziario, il responsabile dell’ufficio tributi e quello delle attività produttive: ciò allo scopo di coordinare gli sforzi per la corretta determinazione del fondo da prevedere annualmente in bilancio per l’agevolazione in discorso.
    Per quanto ovvio, è compito del Comune verificare le richieste e l’esistenza dei requisiti dichiarati dall’interessato, preferibilmente prima della materiale erogazione; rimane ferma la restituzione di quanto ottenuto nel caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti di accesso.
     
     
    La domanda: tempistica e allegati
    Per il 2020, le domande per l’ottenimento del contributo potranno essere presentate al Comune ove è ubicata l’attività entro il 30 settembre[3]; per gli anni successivi, la finestra temporale è prevista dal 1° gennaio al 28 febbraio. Può sorgere un dubbio circa l’ufficio destinatario, da individuare nell’ufficio tributi o nell’ufficio attività produttive: il primo è quello che, in concreto, dovrà individuare l’importo del contributo; il secondo potrebbe essere quello maggiormente idoneo ai controlli sui requisiti del richiedente (questo secondo ufficio sembra essere più ricorrente nelle prime esperienze da parte degli enti).
    Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti, nonché delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività.
    Posto che il fac-simile della domanda viene predisposto dall’Ente, può essere utile, soprattutto per agevolare le verifiche da parte degli uffici, prevedere che l’interessato indichi anche i tributi locali pagati negli anni precedenti ed i relativi importi.
    7 marzo 2020
     
 

[1]1. Il presente articolo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti, esercenti attività nei settori di cui al comma 2, che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio.

2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente articolo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente articolo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente articolo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

5. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui al comma 2 e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dal comma 9.

6. I comuni di cui al comma 1 istituiscono, nell'ambito del proprio bilancio, un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al comma 5. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In ogni caso, la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del fondo di cui al secondo periodo.

7. I contributi di cui ai commi 5 e 6 sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

8. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 5 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 che, ai sensi del comma 1, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

9. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio di cui ai commi 1 e 2, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al periodo precedente, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi del comma 6. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

10. I contributi di cui al presente articolo sono erogati nell'ambito del regime de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. Essi non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente decreto o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

12. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

[2] € 200.000, ridotto a € 100.000 nel caso di trasporto merci conto terzi.

[3] DL n. 162/2019, art. 1 comma 10 sexies (c.d. Decreto Milleproroghe 2020), convertito con Legge n. 8/2020.


Scritto il 09/03/2020 , da Petrulli Mario

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