Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta al quesito dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiPer la realizzazione di un impianto sportivo, il Comune di Anversa degli Abruzzi, ha espropriato dei terreni agricoli a sette ditte. Sebbene approvato il piano particellare di esproprio nel 1983, epoca della realizzazione dell’impianto sportivo, non fu perfezionato l’iter amministrativo per la liquidazione dell’indennità di esproprio ai proprietari. Nel 2012, ai sensi dell’art. 41 e succ. della L. 111/11 il Comune ha attivato la fase conclusiva dell’esproprio, con il ricalcolo, nei termini di legge, delle indennità di esproprio, oltre agli interessi ed al danno patrimoniale per mancato godimento dei beni. Delle ditte espropriate, cinque hanno accettato bonariamente la liquidazione dell’importo rivalutato e sono state liquidate. Due non hanno accettato; di queste, una ha fatto ricorso, nei termini, alle vie legali con esito positivo. L’altra ha presentato ricorso fuori dai termini previsti dalla legge. Il ricorrente fuori termini, chiede che venga applicato, per l’indennizzo del suo terreno, lo stesso valore a metro quadro riconosciuto dalla sentenza emessa nei confronti del primo ricorrente. Si chiede se tale richiesta è fondata, oppure se permane il valore già proposto a suo tempo per la liquidazione dell’esproprio.
La pretesa del terzo non appare fondata; infatti, ai sensi dell’art. 2909 c.c., una sentenza fa stato fra le parti, i loro eredi e aventi causa e non estende il suo giudicato ai terzi estranei. Ciò vale, a maggior ragione, nel caso in questione, dove il terzo avrebbe potuto adire il giudice ma, per un ritardo nella gestione dei termini, si è precluso tale possibilità e non può oggi lamentarsi per un mancato possibile esito vittorioso (similare a quello ottenuto dall’altro espropriato che, diligentemente, si è attivato nei termini) a lui imputabile.
Peraltro, la quantificazione dell’indennità è strettamente proceduralizzata dal Testo Unico DPR n. 327/2001, con la conseguenza che non si ravvisano norme che consentono, una volta stabilito l’importo e al di fuori di eventuali azioni e decisioni giudiziali (nel caso specifico, ripetiamo, ormai preclusi per causa imputabile all’interessato), una nuova determinazione della somma.
Per tali motivi, riteniamo corretto mantenere il valore già proposto in precedenza per la liquidazione.
3 marzo 2020 Avv. Mario Petrulli
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
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