Disponibile l’elenco provvisorio dei comuni che hanno manifestato l’interesse al finanziamento per le attività socioeducative per l’anno 2025
Dipartimento per le politiche della famiglia – 30 maggio 2025
Risposta al quesito della dott.ssa Angela D'Eri
QuesitiIl comune attualmente opera in esercizio provvisorio, e ha la necessità di prevedere le somme necessarie per autorizzare le spese per il referendum del 29/03/2020. Secondo la normativa vigente vi è la possibilità di poter prelevare le somme dal fondo di riserva ordinario anche in esercizio provvisorio, però è possibile istituire nuovi capitoli di spesa? Da quello che ho letto mi sembra di no. Chiedo lumi in merito.
L’ente può stanziare nel proprio bilancio provvisorio 2020 le risorse di entrata (per il rimborso da parte del ministero) e di spesa (per il pagamento delle somme per lo svolgimento delle consultazioni) ricorrendo a diversi strumenti:
1) occorre verificare se nell'ambito dei capitoli di bilancio della missione 01, programma 07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile) titolo primo, è possibile effettuare delle variazioni compensative tra voci di spesa al momento non necessarie per aumentare gli stanziamenti dei capitoli delle elezioni (straordinari, compensi ai componenti dei seggi, acquisti di beni e prestazioni di servizi). Si tratta, in sostanza, di una variazione al Peg provvisorio, da adottare in base all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e-bis), del Tuel;
2) In alternativa, è possibile disporre un prelevamento dal fondo di riserva stanziato nel bilancio provvisorio in corso di gestione, ai sensi del punto 8.12 del principio contabile allegato 4/2. Si dovrà poi procedere, in sede di approvazione del bilancio, alla decurtazione dell'utilizzo disposto in tale occasione dall'importo massimo del fondo di riserva.
3) se anche il fondo di riserva dovesse risultare insufficiente, per incapienza dello stanziamento rispetto alle necessità, si potrà provvedere ad una vera e propria variazione di bilancio. Occorre infatti tener presente che lo svolgimento delle consultazioni rappresenta un obbligo di legge non rinviabile, ed in tali circostanze può essere invocato il punto 8.4 del principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 il quale prevede che «Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore». La variazione, anche in questo caso, potrà essere adottata dalla giunta in via d'urgenza, stante l'effettiva necessità di procedere ad assumere gli impegni volti a garantire il regolare svolgimento delle elezioni, salvo ratifica entro 60 giorni. Si confronti anche quanto affermato dalla Commissione Arconet con la FAQ n. 14/2016 (www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/supporto_e_contatti/supporto_al_cittadino/faq/risultato.html?searchPage=1&area=ARCONET&ambito=Armonizzazione&cerca_text=&query=0).
Naturalmente le spese elettorali, essendo tassativamente regolate dalla legge e prive di discrezionalità, non soggiacciono ai limiti dei dodicesimi previsti dall'articolo 163 del Tuel.
25 febbraio 2020 Angela D’Eri
Dipartimento per le politiche della famiglia – 30 maggio 2025
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Corte Costituzionale – Sentenza 29 aprile 2025, n. 62 e comunicato stampa
Ministero dell’Interno – Circolare 28 maggio 2025, n. 55
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