Approfondimento di Giuseppe Di Bella

Il D.L. N. 32/2019 cosiddetto Decreto “Sblocca Cantieri” convertito con la Legge N. 55/2019 Analisi e contraddizioni sui riferimenti relativi alle “Riserve”

Servizi Comunali Gare
di Di Bella Giuseppe
22 Febbraio 2020

Approfondimento di Giuseppe Di Bella                                                                                         

Il D.L. N. 32/2019 cosiddetto Decreto “Sblocca Cantieri” convertito con la Legge N. 55/2019

Analisi e contraddizioni sui riferimenti relativi alle “Riserve”

Giuseppe Di Bella

La rimodulazione del Regolamento 207/2010 con l’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 e del successivo D. Lgs. 56/2017, ritengo abbiano attirato così tanto l’attenzione di tutti gli “addetti ai lavori” che quasi pare sia passato in “second’ordine” un’altra importantissima norma entrata in vigore appena meno di un anno fa; mi riferisco alla Legge N. 55 del 14/06/2019 che ha convertito in Legge il D.L. n. 32/2019 cosiddetto “Sblocca Cantieri”. 

Tra le previsioni dettate dalla Legge 55/2019, che, in diversi casi, sospendono fino al 31/12/2020 l’applicabilità di alcune norme già in vigore, in altri casi formulano una nuova impostazione atta a dirimere preventivamente eventuali controversie che possano nascere nell’esecuzione di un contratto d’appalto, tra queste, ve ne sono state inserite alcune che meritano una particolare attenzione. 

Nello specifico, analizzando una di queste, l’art. 10 appresso riportato integralmente:

“Fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo bonario di cui all’articolo 205 del medesimo decreto legislativo”, appare evidente che il Legislatore abbia voluto e dovuto porre un rimedio, se pur temporaneo, (infatti la previsione si limita, almeno per ora alla scadenza fissata al 31/12/2020, in attesa dell’emanazione del Regolamento) alla carenza di indicazioni in merito alla possibilità di apporre riserve e di instaurare contenziosi tra la S.A. e l’Operatore economico, infatti il D. Lgs. 50/2016 prima ed il successivo D. Lgs. 56/2017 contemplavano in maniera vaga ed indistinta la normazione relativa alla procedura di apposizione ed estrinsecazione delle riserve e di conseguenza ad eventuali “accordi bonari”, anzi, ne limitavano quasi completamente la loro efficacia. 

Infatti l’art. 205, comma 2 prevedeva che”….Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26…” 

Tale art. 205, comma 2, sin dall’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 è stato, come ovviamente non poteva essere altrimenti, oggetto di ricorsi fino alle massime cariche giuridiche; i risultati sono stati che i Giudici chiamati a decidere, hanno a tutti i livelli dato indirizzi diversi, nel senso che, tale preclusione non poteva essere degna di accoglimento in quanto squilibrava notevolmente i sinallagmi contrattuali che devono essere rispondenti ad equità tra le parti contraenti, limitando notevolmente, per non dire azzerando totalmente le legittime tutele, interessi e diritti dell’operatore economico. 

A fronte di reiterate sentenze, nell’immediato, e sfruttando il “primo atto utile normativo” per “correggere” e “allineare” gli indirizzi dettati dalla giurisprudenza, si è pensato di correre ai “ripari” inserendo proprio l’art. 10 anche se “ahimè!” assegnando la scadenza al 31/12/2020, come se successivamente a tale data il problema si risolvesse da solo…!

A margine, appaiono spontanee alcune considerazioni:

  • I progetti esecutivi, sono veramente degni di tale definizione che li dovrebbe rendere quasi del tutto “inattaccabili” nella fase di esecuzione?
  • I progetti esecutivi o comunque quelli da porre a base di gara, devono, e ripeto devono, essere soggetti alla verifica ai fini della validazione del RUP, aldilà di chi sia deputato ad espletarla, o ufficio tecnico della Stazione Appaltante o Organismo terzo di ispezione; 

Quindi, teoricamente e solo teoricamente se ne deduce che il progetto esecutivo posto a base di gara, sia “perfetto”, redatto da progettisti perfetti, verificato da tecnici delle Stazioni Appalti o da Organismi di Ispezione terzi perfetti. Ebbene, potrebbe, come spesso accade, non essere così. 

Per svariati motivi, vuoi per la “professionalità” non proprio completa in tutti i settori e specializzazioni che compongono il progetto (strutture, impianti, contabilità, sicurezza, ecc.), vuoi per la fretta che “è cattiva consigliera”, vuoi per le “esigenze” delle Amministrazioni che impongono ai progettisti di dover realizzare l’opera “costi quel che costi” e a “tutti i costi”, inteso proprio come costi economici. Infatti, accade anche che la disponibilità economica delle Amministrazioni sia limitata, ma che la “politica” voglia a tutti i costi realizzare l’opera, e ciò, mette in grossa difficoltà i progettisti, i quali, applicano tutti gli “escamotage” progettuali per accontentare le richieste di realizzo dell’opera, pur ben sapendo che i fondi a disposizione non sono sufficienti a coprire i “reali” costi rivenienti da una corretta progettazione. 

Sono proprio gli “escamotage” quelli che espongono il fianco alle riserve, contenziosi, carenze progettuali e quant’altro. Un esempio: porre un progetto “incompleto” a base di gara con l’Offerta Economicamente Vantaggiosa cercando con i “Criteri da valutazione” di sopperire alle carenze progettuali.

 

Altro esempio reale e concreto è legato alla formulazione dei Nuovi Prezzi non coerenti con la realtà, insomma rivenienti da analisi redatte “al ribasso” (che anch’esse devono essere oggetto di specifica verifica ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016) ma che contribuiscono invece ad abbassare i costi per rientrare nel budget a disposizione.

 

Ultima considerazione da fare, a margine di quanto sopra, appare quella che, alla fine, le responsabilità vengono rimpallate tra le parti che entrano in gioco in tutte le fasi determinando solo controversie, aumento di costi, tempi infiniti e quanto ne  consegue. 

20 febbraio 2020

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