Variazioni di generalità su atto di nascita di cittadina con doppia cittadinanza effettuate all'estero
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta al quesito del dott. Davide Scotti
QuesitiSempre più spesso per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis arrivano richieste di
Le persone per le quali si chiedono questi certificati sono decedute da parecchi anni. Le richieste vengono fatte o da intermediari (che a volte allegano, oltre alla propria, anche la carta d’identità di un cittadino brasiliano dalla quale non si evince la parentela con l’avo) oppure direttamente da cittadini brasiliani che pure non documentano il rapporto di parentela. Avendo abrogato l’art. 177, comma 3, del D.Lgs. 196/2003, che stabiliva la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile, decorsi settant'anni dalla loro formazione, è giusto chiedere che i richiedenti DOCUMENTINO il rapporto di parentela/discendenza con il defunto, anche con semplici scansioni di atti di stato civile purché tradotte in italiano?
Il rilascio dell'estratto di nascita con paternità e maternità è regolato dall'art.3 del DPR 432/1957 che così recita: "Per l'esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione è consentito, a richiesta dell'Amministrazione o dell'interessato, il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile con l'indicazione della paternità e della maternità." Nel concetto di "interessato" può essere compreso anche il discendente che necessita di dimostrare la parentela diretta dall'avo per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. Costui deve presentare richiesta motivata ed allegare documento di riconoscimento assumendosi la piena responsabilità sia della richiesta fatta che della motivazione per la quale l'ha fatta. Altrimenti può darne incarico ad un terzo con una scrittura privata, allegando copia del documento di identità.
17 febbraio 2020 Davide Scotti
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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