Illegittima la bonifica dei siti senza contraddittorio col proprietario dell'area

Tar Abruzzo - Pescara, Sezione I - Sentenza 20 gennaio 2019, n. 26

Servizi Comunali Ordinanze
di Redazione: Galli Gianluca
17 Febbraio 2020

MASSIMA

Il Tar Abruzzo - Pescara, con la sentenza n. 26 del 20 gennaio 2020, ha affermato che, come affermato dall’articolo 192, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, è richiesto all'’Amministrazione di comunicare l’avvio del procedimento amministrativo per consentire al privato di esercitare i suoi diritti, affinchè, quando l’omissione di tale comunicazione abbia pregiudicato la partecipazione dello stesso proprietario, l’ordinanza che gli imponga la rimozione dei rifiuti abbandonati sull’area di cui è titolare deve ritenersi illegittima, asubordinando la responsabilità dei proprietari del sito inquinato all’imputabilità dell’infrazione a titolo di dolo o colpa, da accertarsi in contraddittorio tra la parte pubblica e quella privata.

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