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Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Nuovo coronavirus, aggiornate le misure per le scuole
Servizi Comunali Diritto allo studio Tutela salute pubblicaApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Nuovo coronavirus, aggiornate le misure per le scuole
Amedeo Di Filippo
Dopo la nota circolare n. 3187 del 1° febbraio e l’ordinanza di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio, Dipartimento della protezione civile e Ministero della Salute hanno emanato nuove indicazioni relative ai bambini che frequentano i servizi educativi dell’infanzia.
Lo stato
Abbiamo dato conto della nota circolare n. 3187 del 1° febbraio con cui il Ministero della Salute ha dettato indicazioni relative alla gestione degli studenti e dei docenti di ritorno o in partenza verso aree affette della Cina, alcune delle quali riferite ai bambini che frequentano i servizi educativi per l’infanzia, molti a gestione comunale. È stata poi emanata l’ordinanza di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio – nel frattempo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio – che affida al Capo Dipartimento il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale e la realizzazione degli interventi conseguenti.
La nuova ordinanza
Il Dipartimento della protezione civile ha emanato una nuova ordinanza, la n. 631 del 6 febbraio (file allegato), che reca ulteriori interventi urgenti in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Il provvvedimento origina dalla constatazione che nel contesto emergenziale occorre adottare misure specifiche per salvaguardare l’anno scolastico in corso degli studenti impegnati nei programmi di mobilità internazionale nelle aree a rischio sanitario.
A questo fine, impegna il Ministero dell’istruzione ad adottare i necessari provvedimenti al fine di assicurare la validità dell’anno scolastico 2019/2020 di questi studenti. Questo anche in deroga alle seguenti disposizioni del DPR n. 122/2009:
- art. 4, commi 1 e 2, che affidano al consiglio di classe la valutazione degli apprendimenti, espressa in decimi;
- art. 14, comma 7, che ai fini della validità dell'anno scolastico richiede la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Gli aggiornamenti
Con la nota dell’8 febbraio (file allegato) il Ministero della Salute aggiorna la precedente del 1° febbraio, evidenziando che il persistere dell’allarme segnalato dall’OMS è suffragato dall’analisi dei dati epidemiologici a disposizione della comunità scientifica, da cui risulta evidente, “in modo inequivocabile”, che il livello di diffusione del virus è in una fase di espansione.
Le misure aggiuntive disposte dal Ministero sono specificamente indirizzate ai bambini che frequentano i servizi educativi dell’infanzia, oltre che agli studenti sino alla scuola secondaria di secondo grado, di ogni nazionalità, che nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia siano stati nelle aree della Cina interessate dall’epidemia.
In questi casi, il dirigente scolastico è tenuto ad informare il Dipartimento di prevenzione della ASL di riferimento il quale mette in atto, unitamente con la famiglia, una sorveglianza attiva, quotidiana, per la valutazione della eventuale febbre e altri sintomi, nei 14 giorni successivi all'uscita dalle aree a rischio, o ogni altro protocollo sanitario ritenuto opportuno ai sensi della normativa vigente. In presenza dei sintomi di cui alla definizione di caso dell'OMS avvia il percorso sanitario previsto per i casi sospetti. In tutti i casi, il Dipartimento è chiamato a proporre e favorire l'adozione della permanenza volontaria, fiduciaria, a domicilio, fino al completamento del periodo di 14 giorni.
Attenzione alla privacy
Nel frattempo il Garante privacy ha pubblicato il provvedimento n. 1 del 9 gennaio (file allegato), col quale ha esaminato la posizione di un ente che ha trasmesso via mail una nota con la quale si sono informate le famiglie che, in ottemperanza al “decreto vaccini”, non sarebbe stata consentita l’ammissione alla frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia dei bambini non in regola con gli obblighi vaccinali. Nella suddetta mail venivano portati con piena visibilità gli indirizzi di tutti i genitori destinatari della comunicazione, anziché procedere con l’inoltro personalizzato.
Ad avviso del Garante, le informazioni contenute nelle mail sono dati relativi alla salute di minori, poiché tra i soggetti non in regola potrebbero essere ricompresi minori rientranti nei casi di esonero, omissione o differimento connesse a situazioni di morbilità, il cui trattamento è in generale vietato salvo casi espressi. Per questo, l’invio della comunicazione mediante un unico messaggio di posta elettronica indirizzato a un numero plurimo di destinatari ha di fatto, senza giustificato motivo e in assenza di qualsivoglia presupposto normativo, rivelato reciprocamente, alle famiglie coinvolte, lo stato di inadempimento dei minori rispetto agli obblighi vaccinali. Tale comunicazione, sostiene il Garante, si sarebbe potuta evitare inserendo gli indirizzi dei destinatari nel campo denominato “copia conoscenza nascosta” (CCN).
Dichiara quindi illecito il trattamento dei dati e ammonisce l’ente titolare del trattamento “sulla necessità di conformare i trattamenti di dati personali che comportano l’invio di comunicazioni a mezzo posta elettronica alle disposizioni e ai principi in materia di protezione dei dati personali indicati in motivazione”.
13 febbraio 2020
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
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