Ripresa versamenti e adempimenti tributari a seguito del sisma

Risposta al quesito del dott. Andrea Cassino

Quesiti
di Cassino Andrea
18 Febbraio 2020

A seguito degli eventi sismici del 2016-2017 (Regione Abruzzo), ai sensi dell'art. 8 del D.L. 111/19, e dell'art. 8, comma 2 del D.L. 123/2019, che cosa si intende e che cosa viene ricompresa, " in merito agli adempimenti e ai versamenti tributari in genere".? . La ripresa dei suddetti adempimenti e versamenti è prevista entro il 15 gennaio 2020, ma nel limite del 40% degli importi dovuti. Questa rateazione e riduzione come va gestita?

Risposta

Gli interventi normativi susseguitisi negli ultimi anni hanno stabilito, a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, diverse agevolazioni in ambito tributario: in particolare, sono stati previsti termini di sospensione, a decorrere dagli eventi stessi, dei versamenti e degli adempimenti tributari. La sospensione è stata disposta a beneficio di due categorie di soggetti (vedasi il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016):

  1. persone fisiche residenti o con sede operativa nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/2016 (Comuni del cosiddetto “cratere”);
  2. contribuenti diversi dalle persone fisiche, con sede legale od operativa nel territorio dei medesimi Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. n. 189/2016.

L'agevolazione, avendo natura soggettiva, riguarda anche i tributi da versare a Comuni non ricompresi nei suddetti allegati, che devono quindi garantire l'applicazione dei conseguenti benefici ai soggetti colpiti dagli eventi sismici (si pensi a coloro che risiedono nel cratere, ma possiedono immobili in altri territori). Inoltre, l'art. 18-undecies, c. 2, del D.L. n. 8/2017, ha stabilito che ogniqualvolta la legge fa riferimento agli allegati 1 e 2, intende riferirsi anche ai Comuni di cui all'allegato 2-bis.

Per quanto attiene all'oggetto della sospensione, essa riguarda (vedasi i commi da 1 a 3 del citato D.M. 1° settembre 2016):

  1. i termini dei versamenti dei tributi (sia quelli da effettuare in autoliquidazione da parte del contribuente alle scadenze ordinarie, sia quelli connessi ad avvisi di accertamento, solleciti, ingiunzioni, cartelle, ecc.);
  2. i termini degli adempimenti tributari diversi dai versamenti, quali dichiarazioni o comunicazioni obbligatorie da effettuare nei confronti degli enti impositori.

Il termine finale della sospensione si differenzia a seconda della tipologia di contribuente, ai sensi dell'art. 48, comma 10, del D.L. n. 189/2016, come segue:

  1. per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo nonché per gli esercenti attività agricole la sospensione terminava il 30 novembre 2017;
  2. per i contribuenti diversi dai precedenti soggetti la sospensione ha avuto fine il 31 dicembre 2017.

Con riferimento alle entrate comunali, la sospensione riguarda quindi i termini di versamento e di dichiarazione IMU, TASI, TARI, TOSAP, ICP scadenti fino al termine del periodo di sospensione a seguito degli eventi sismici (per esempio le prime rate IMU e TASI 2017 e le dichiarazioni IMU, TASI e TARI scadenti il 30 giugno 2017).

Si precisa che gli adempimenti tributari diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, dovevano essere effettuati entro il mese di febbraio 2018 ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 189/2016 (per esempio la dichiarazione IMU-TASI scadente il 30 giugno 2017, che doveva essere presentata entro il 28 febbraio 2018).

La successiva ripresa dei versamenti sospesi si differenzia sempre a seconda della tipologia di contribuente, ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.L. n. 189/2016:

  1. per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo e per gli esercenti attività agricole la ripresa doveva avvenire entro il 16 dicembre 2017 (termine non prorogato), senza sanzioni né interessi;
  2. i contribuenti diversi dai precedenti versano invece le somme oggetto di sospensione, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 15 gennaio 2020, ovvero, mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020. Tutto ciò a seguito di diverse proroghe di termini e, da ultimo, della modifica introdotta dall'art. 8 del D.L. 111/2019.

Il successivo intervento normativo citato nel quesito ha poi affiancato alla ripresa dei pagamenti appena descritta, per la seconda categoria di contribuenti, anche una decurtazione del debito sospeso, da versare “nel limite del 40% degli importi dovuti”. Si ritiene tuttavia che tale riduzione non sia applicabile ai suddetti tributi comunali: l'art. 8, comma 2, del D.L. n. 123/2019, richiama solamente «gli adempimenti e i pagamenti delle ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016 … effettuati a decorrere dal 15 gennaio 2020 con le modalità e nei termini fissati dalle medesime disposizioni, ma nel limite del 40 per cento degli importi dovuti». Pertanto, considerato che la norma di legge non ricomprende espressamente i tributi “in genere” – e quindi i tributi locali – e che le disposizioni tributarie sono di stretta osservanza ed interpretazione, si conclude che la riduzione al 40% riguardi soltanto le ritenute fiscali di cui all’art. 48, comma 1-bis, del D.L. n. 189/2016 (la cui ripresa dei pagamenti è disciplinata dallo stesso art. 48, comma 11) ed i contributi previdenziali e assistenziali ed i premi per l’assicurazione obbligatoria di cui al successivo comma 13. Tale agevolazione non deve quindi essere applicata né gestita dai Comuni per i propri tributi e tale linea interpretativa è quella condivisa da numerosi Enti del cratere sismico del Centro Italia. Il contenuto della nota del Servizio Studi della Camera dei Deputati del 20 gennaio 2020 – che sembrerebbe estendere la riduzione anche agli adempimenti o versamenti tributari in genere – appare frutto di una rapida e sintetica scrittura; ad ogni modo, anche se si trattasse di una consapevole scelta interpretativa, essa non potrebbe comunque assurgere a rango normativo.

Al fine di gestire la rateizzazione (senza riduzione) dell’importo sospeso ed ancora dovuto dai suddetti contribuenti diversi dai titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e agrario, si consideri che i citati tributi locali sono versati, di regola, in autoliquidazione. È quindi opportuno mettere a disposizione degli interessati un modello di richiesta di rateazione, affinché possano comunicare gli importi dei tributi comunali che hanno deciso di sospendere nonché il numero di rate mensili con le quali intendono procedere al pagamento (da effettuarsi per esempio con modello F24). Tali informazioni non sono infatti note al Comune e dovrebbero, a parere di chi scrive, essere richieste e comunicate, anche al fine della successiva attività di controllo o accertamento.

Si ritiene, inoltre, che l'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate ovvero dell'unica rata del 15 gennaio 2020 possa essere regolarizzato spontaneamente dal contribuente attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso” di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, in considerazione del richiamo a tale istituto da parte del sopracitato art. 48, comma 11, del D.L. n. 189/2016.

Si ricorda infine che non è possibile, in ogni caso, dar luogo al rimborso delle somme già versate in pendenza della sospensione.

15 febbraio 2020        Andrea Cassino

 

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