Membro di commissione concorso con partita IVA e eventuale fattura per compenso
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo
QuesitiLa previsione di attribuire ai componenti di una commissione locale integrata per il paesaggio e la VAS a titolo di rimborso spese di un gettone di presenza onnicomprensivo pari ad Euro 50 a seduta giornaliera, previa rendicontazione è da considerare legittima o occorre rivederla alla luce della pronuncia Corte dei conti Veneto 321/2016 di interpretazione dell 'art. 6 Dl 78/2010 convertito nella legge 122/2010 (gettone di presenza) non superiore ad euro 30) o non si applica trattandosi di rimborso spese forfettario? La formulazione è la seguente "Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza pari ad euro 50,00 a seduta giornaliera, previa rendicontazione " .
Secondo diverse pronunce giuscontabili (tra cui Corte dei conti Piemonte, sez. contr., del. n. 57/2019 e sezioni citate nel parere), occorre distinguere l’argomento della riconoscibilità di un compenso ai membri della Commissione locale per il paesaggio, da quello della riconoscibilità di un mero rimborso spese.
Sul primo punto, il legislatore non ha lasciato alcun margine interpretativo sancendo espressamente il divieto di corresponsione di compensi ai membri della Commissione in parola.
L’art. 183, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio “la partecipazione alle commissioni previste dal presente codice […] non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso”, da intendersi come qualsiasi forma di remunerazione per l’attività svolta dai membri dell’Organo.
Divieto imposto per ogni tipo di Commissione prevista dal Codice, tra le quali vi è la Commissione locale per il paesaggio disciplinata prevista dall’art. 148 del medesimo testo normativo.
Tale disposizione, peraltro, non pone alcuna distinzione sulla base della provenienza dei membri dell’Organo collegiale per cui il portato normativo non cambia anche se la regione ha previsto la possibilità che per la composizione della Commissione ci si possa rivolgere pure a professionisti esterni dotati di specifiche competenze. Rimane ad ogni modo fermo che la decisione del professionista di far parte della medesima Commissione rientra nella sua autonoma determinazione. La gratuità della prestazione, in tal caso, sarebbe riconducibile ad un obbligo di legge e non alla volontà del professionista, nell’esercizio della quale lo stesso deve attenersi agli obblighi deontologici.
Nell’ipotesi in cui un Comune non riesca a formare la Commissione in parola, le funzioni amministrative in materia paesaggistica sono esercitate dalla Regione.
Di concorde avviso è la Sezione regionale di controllo per la Puglia che, con deliberazione n. 52/2012/PAR, che ha concluso che “la partecipazione alle commissioni locali per il paesaggio istituite in attuazione dell’art. 148 del codice dell’art. 8 della legge regionale pugliese n. 20 del 2009 è da ritenersi onorifica”.
Per quanto concerne, invece, la possibilità di riconoscere ai membri della Commissione un rimborso spese si evidenzia che il menzionato art. 183, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio non contiene un espresso divieto come per i compensi.
La clausola di invarianza finanziaria ivi contenuta, secondo cui dalla partecipazione alle commissioni previste dal Codice “non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, infatti, costituisce espressione dell’obbligo previsto dall’art. 81, comma 3, della Costituzione secondo cui “ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte”.
Detta clausola, pertanto, impone la neutralità dell’impatto degli oneri derivanti dall’attuazione della norma in termini di equilibrio economico-finanziario complessivo.
In tal senso la Sezione regionale di controllo per la Basilicata, con deliberazione n. 29/2016/PAR ha chiarito che “il comma 3, dell’art. 183 del Dlgs 42/2004, per come formulato, non preclude ‘in linea astratta’ il rimborso delle spese di viaggio sostenute dai componenti per la partecipazione alle commissioni in riferimento, e ciò in quanto l’articolato in questione non prevede uno specifico divieto in tal senso, e, comunque, tale divieto non può ritenersi compreso – per via implicita – nel divieto di ‘corrispondere alcun compenso’ sancito dal comma in questione, in quanto non ne condivide i medesimi presupposti ‘remunerativi o compensativi’”.
Conseguentemente, la medesima Sezione specifica che “alla luce del vincolo di neutralità finanziaria sancito dall’articolato in esame, gli oneri derivanti dal ‘rimborso delle spese’ potranno essere legittimamente previsti e sostenuti dall’amministrazione interessata solo ed esclusivamente all’esito della verifica ‘ a monte’, sin dalla fase di programmazione, della possibilità di neutralizzare, in concreto, tali spese con le nuove entrate (ovvero i risparmi di spesa) derivanti dall’esercizio della funzione delegata, di cui è parte integrante e sostanziale la commissione locale per il paesaggio in esame. In caso contrario, tali oneri non potranno essere sostenuti, pena la violazione del vincolo di invarianza finanziaria” previsto dal comma 3, del citato art. 183 del Codice.
Fermo restando tale imprescindibile verifica circa la possibilità di neutralizzare la spesa per concedere tali rimborsi, la Corte dei conti Piemonte afferma che i criteri e le modalità di riconoscimento di tali rimborsi spese, da sottoporre ad un rigoroso onere di documentazione, dovranno trovare puntuale disciplina nel regolamento comunale sulla Commissione locale per il paesaggio.
13 febbraio 2020 Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Ministero dell’Interno - Circolare DAIT n. 51 del 20 maggio 2025
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