Cognome cittadina divenuta italiana per matrimonio

Risposta al quesito del dott. Cosimo Damiano Zacà

Quesiti
di Zacà Cosimo Damiano
07 Febbraio 2020

Dovendo trascrivere l’atto di nascita di una cittadina diventata automaticamente ITALIANA con il matrimonio avvenuto nel 1981 e quindi senza emissione del decreto, ci chiediamo se è corretto cambiarle il cognome mettendole quello del padre: - Il padre aveva cognome “………   A” e nomi “………  B  ………  C”; - la signora ha sempre avuto il cognome “………  D” (nome di famiglia) secondo la legge del Kenya. Ora, se applichiamo la legge italiana, la stessa dovrà assumere il cognome “………  A”?

Risposta

E’ opportuno fare una premessa.

La cittadina coniugatasi nel 1981 ha acquisito per automatismo la cittadinanza italiana “iure matrimonii”, per effetto appunto del matrimonio con un cittadino italiano, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, della legge 555/1912. Atto di matrimonio si presuppone già trascritto.

In vigenza della legge citata e del relativo regolamento, gli acquisti automatici della cittadinanza italiana, come nel caso descritto, non richiedevano attestazioni o accertamenti da essere annotati sui registri di stato civile.

La nuova cittadinanza risultava, quindi, dalle risultanze anagrafiche, a seguito di comunicazione dell’Ufficiale dello Stato civile.

Le donne straniere, inoltre. potevano rinunciare alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 7 della legge 123/1983, mediante dichiarazione da effettuarsi, entro due anni dall'entrata in vigore della legge stessa, di fronte all'ufficiale di stato civile del luogo di residenza e, nel caso di residenza all'estero, di fronte ad un agente diplomatico consolare.

Da quello che si intuisce dal quesito, sembra non essersi verificata tale scelta.

Si deve aggiungere, se la ricostruzione dello scrivente non è errata, che il caso in esame si è presentato in questi giorni con la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita e, quindi, in vigenza della nuova legge sulla cittadinanza e del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 572/1993).

Trattandosi quest’ultima, di norma non sostanziale, ma procedurale, a parere dello scrivente, va applicata anche per il caso in esame.

Ciò premesso, per dare certezza agli eventi, si suggerisce di redigere, prima della trascrizione dell'atto di nascita, apposita attestazione sindacale (art. 16, comma 8, del D.P.R. 572/1993) da trascriversi nei registri di cittadinanza “ora per allora” e da annotare sull'atto di nascita una volta trascritto.

Nell'atto di nascita comparirà come prima annotazione quella di matrimonio e come seconda quella relativa all'attestazione sindacale.

Per quanto riguarda, poi, la trascrizione dell’atto di nascita, tradotto e legalizzato, si ritiene che l’atto vada trascritto, attribuendo il cognome indicato nell’atto, nel caso in cui la cittadina abbia, in base alle leggi del Paese di origine, la doppia cittadinanza (sentenza n. 17462 del 17/07/2013- Massimario dello Stato Civile ed. 2014); se in possesso, invece, della sola cittadinanza italiana, si ritiene possa essere applicata la normativa italiana (cfr. Convenzione di Monaco).

Ad ogni buon conto si riporta uno stralcio del capitolo VIII – 8.5 del Massimario di Stato Civile ed. 2014 “…Pertanto, in caso di soggetti nati all’estero ed in possesso sia della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l’ufficiale di stato civile procederà a trascrivere l’atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell’atto di nascita. Resta fermo che l’interessato, in qualità di cittadino italiano, al momento di tale trascrizione, potrà richiedere, con apposita istanza all’ufficiale dello stato civile, l’applicazione della normativa italiana e quindi l’acquisizione del solo cognome paterno (circolare prot. F/397-5226 del 15 maggio 2008)”

6 febbraio 2020        Cosimo Damiano Zacà

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