Cancellazione anagrafica

Risposta al quesito del dott. Cosimo Damiano Zacà

Quesiti
di Zacà Cosimo Damiano
06 Febbraio 2020

Qualche anno fa è stata iscritta in anagrafe per domicilio (art. 2 c. 3 legge 1228/1954) una cittadina straniera (già cancellata per irreperibilità) su richiesta dei Servizi Sociali del Comune. Adesso non si hanno più notizie né contatti e i servizi sociali chiedono adesso di cancellarla per irreperibilità. E’ previsto questo tipo di cancellazione per gli iscritti per domicilio?

Risposta

Si premette che la normativa anagrafica si basa sul principio fondamentale della dimora abituale, ma questo principio non può, ovviamente, trovare applicazione per coloro che ne sono sprovvisti.

La residenza delle persone senza fissa dimora, è regolata, come sappiamo, dall’art. 2, c.3, della L. n.1228/1954, così come modificato dall’art. 3, c. 38, della legge n. 94/2009 (il c.d. pacchetto sicurezza), e secondo le disposizioni dettate dal Ministero degli Interni con circolare n. 19 del 17/09/2009.

Queste disposizioni prevedono un trattamento giuridico differenziato per questa categoria di persone, che consiste nel far coincidere la residenza anagrafica con il domicilio.

La legge opera, in questo modo, una “fictio juris” in quanto considera residente in un luogo il soggetto, prescindendo dall’abitualità della sua presenza e privilegiando l'elemento volitivo a quello di fatto.

Il senza fissa dimora sceglie il Comune dove “desidera” essere iscritto in Anagrafe  e  il Comune       provvede, dopo attente e puntuali valutazioni ed accertamenti, all’iscrizione nell’apposito Registro       Anagrafico, adempiendo, così, ad una duplice finalità:

a)    garantire il diritto all’iscrizione anagrafica di tutti i cittadini;

b)    assolvere all’interesse pubblico alla registrazione di tutta la popolazione stabilmente presente sul   territorio nazionale.

In pratica la persona che non ha fissa dimora deve indicare, al momento della richiesta di iscrizione in anagrafe, un luogo presso il quale sia accertabile la propria presenza, deve fornire gli elementi e/o documenti necessari allo svolgimento degli accertamenti idonei a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio (art. 43, 1 CC), quale "sede principale dei suoi affari e interessi".

In mancanza del domicilio, l’iscrizione anagrafica del senza fissa dimora dovrà essere effettuata nel comune di nascita o di nascita del padre o della madre, ma, se nato all’estero, nel registro appositamente istituito presso il Ministero dell’Interno.

Fatta questa doverosa premessa, poiché la persona senza fissa dimora, come evidenziato, non ha per definizione una dimora stabile ed effettiva, si ritiene che il procedimento di cancellazione per irreperibilità a seguito di ripetuti ed intervallati accertamenti, ai sensi dell’art. 11, lett. c), del DPR n. 223/1989, non è praticabile, in quanto manca del tutto il fondamento stesso della cancellazione per irreperibilità: la perdita della dimora abituale.

Si può procedere, invece, alla cancellazione per irreperibilità in occasione delle operazioni del censimento della popolazione, in quanto tale rilevazione si svolge su tutto il territorio nazionale e tutte le persone ivi presenti hanno l’obbligo di censirsi o farsi censire.

Per completezza di informazione, si precisa che le norme sui senza fissa dimora sono applicabili anche ai cittadini stranieri (art. 6 c. 7 del T.U. n. 286/1998 e art. 15 del d.P.R. n. 394/1999). 

5 febbraio 2020        Cosimo Damiano Zacà

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