Approfondimento di Luigi Oliveri

Festività infrasettimanali non a turno solo in casi eccezionali

Servizi Comunali Contratti collettivi nazionali
di Oliveri Luigi
05 Febbraio 2020

Approfondimento di Luigi Oliveri                                                                           

Festività infrasettimanali non a turno solo in casi eccezionali

Oliveri Luigi

 

Possibile escludere le festività infrasettimanali solo in casi assolutamente straordinari ed a condizione di non erogare per quelle giornate l’indennità di turno.

Il parere dell’Aran 21.1.2020, n. 649 conferma che l’organizzazione per turni deve normalmente includere le festività che vi ricadano e che una diversa modalità organizzativa dell’orario di servizio può essere adottata solo in presenza di specialissime condizioni.

Il parere non può essere letto nel senso che l’Aran abbia aperto alla possibilità, per gli enti locali, di organizzare in via ordinaria turni che escludano dalla loro successione le festività infrasettimanali.

Nella sostanza, l’Aran non ha mutato l’orientamento già espresso poco meno di due anni fa, col parere Ral 1959, esattamente sul medesimo tema, quando affermò che “se il turno è stato articolato sui giorni della settimana considerati lavorativi (cinque, sei o sette, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata), esso ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale. Pertanto, la giornata festiva infrasettimanale, in tale ambito, per il lavoratore turnista deve essere considerata lavorativa a tutti gli effetti”.

Cosa è cambiato, se è cambiato, nel frattempo? Poco, se non nulla. L’Aran ha semplicemente fornito due precisazioni sul tema.

La prima, piuttosto discutibile, è una sorta di presa d’atto di situazioni di particolare necessità: per esempio, carenza di personale adeguato (ma, se il personale non fosse sufficiente non si capirebbe il perché dell’istituzione dei turni) o, soprattutto, insufficienti risorse della contrattazione decentrata destinabili al finanziamento dell’indennità di turno. L’esclusione, allora, delle festività infrasettimanali dall’arco temporale dei turni non può e non deve essere considerata come scelta arbitraria dell’ente, anche posta in essere per mantenere la pace sindacale, ma va appoggiata su solide motivazioni, prevalentemente di carattere finanziario.

La seconda precisazione dell’Agenzia conferma la assoluta straordinarietà di una organizzazione di turni che escludano le festività infrasettimanali. L’Aran evidenzia che se l’ente, nel disciplinare l’orario di servizio, decida che nelle giornate festive infrasettimanali nessun servizio sia da rendere (sia quelli non a turno, sia quelli a turno) anche per il personale turnista viene meno l’obbligo della prestazione lavorativa; ma, conseguentemente, per le giornate festive infrasettimanali non lavorative al personale turnista non potrà essere erogata l’indennità di turno.

A ben vedere, la prima precisazione, tendente ad ammettere sia pure in via straordinaria un orario di servizio che coinvolga anche il turno nell’esclusione della prestazione lavorativa per i turnisti, appare una mano tesa agli enti con limitate risorse della contrattazione decentrata. E’, però, da evidenziare che i risparmi per poche giornate lavorative in un anno non possono di per sé essere decisivi per la corretta gestione dei fondi. Insomma, se un ente locale è indotto ad escludere le festività infrasettimanali dal turno per carenza di disponibilità nel fondo, questo è un segnale molto serio di rilevanti problemi di natura finanziaria in generale e della consistenza del fondo delle risorse decentrate in particolare, evidentemente irrazionalmente destinato e distribuito.

Infine, l’Agenzia sottolinea ulteriormente la straordinarietà (ma, sarebbe da aggiungere, l’irrazionalità) di un turno organizzato escludendo dal suo interno le festività infrasettimanali, precisando che l’ente, qualora decidesse per questa strana organizzazione oraria, dovrebbe tenere in debita considerazione le responsabilità derivanti dall’interruzione del servizio istituzionale. Alla quale si aggiungerebbe la responsabilità erariale se l’indennità di turno fosse erogata anche a copertura della prestazione lavorativa non svolta.

1 febbraio 2020

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