Necessità nulla osta al rilascio della CIE per comuni entrambi subentrati in ANPR

Risposta al quesito del dott. Cosimo Damiano Zacà

Quesiti
di Zacà Cosimo Damiano
01 Febbraio 2020

Si chiede di conoscere se necessita nulla osta al rilascio della CIE per comuni entrambi subentrati in ANPR.

Risposta

Il D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649: “Disciplina dell’uso della carta di identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio”, dispone che il cittadino maggiorenne che intende giovarsi della equipollenza, prevista dalle norme in vigore, della carta di identità al passaporto, deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta di identità, dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative al rilascio del passaporto, di cui all’art. 3, lettere b), d), e), g) della legge 21 novembre 1967, n. 1185” e che in mancanza di tale dichiarazione l’autorità che provvede al rilascio deve apporre sulla carta di identità l’annotazione: “documento non valido ai fini dell’espatrio”.

Il legislatore ha previsto, quindi, in maniera chiara, che il cittadino maggiorenne debba sottoscrivere in sede di richiesta del documento, una autodichiarazione circa le eventuali cause ostative, a differenza di quello che avviene per il rilascio dei passaporti e per il rilascio dei documenti relativi ai minori: la lett. a) dell'art. 3 della legge sui passaporti non è richiamata dall’art. 1 del DPR n. 649 del 1974.

Acquisita questa dichiarazione, l’Ufficiale d’anagrafe deve accertare che il cittadino non sia in possesso di altra carta d’identità in corso di validità e questo lo potrà verificare consultando la banca dati anagrafica del Comune di residenza.

Per questo motivo prima dell’ANPR, in caso di rilascio della carta di identità da parte del comune di non residenza, era indispensabile chiedere il “nulla osta” al comune dove il cittadino risultava residente.

Oggi, con l’ANPR, se i due comuni interessati, sono entrambi subentrati in ANPR, a parere di chi scrive, il “nulla osta” non dovrebbe essere più necessario.

(Va da sé che, qualora si dovessero avere dubbi fondati, trattandosi di autodichiarazione, su quanto dichiarato, o d’ufficio, a campione, si potrebbero effettuare le opportune verifiche).   

La legge, tuttavia, non vieta la possibilità di richiedere il tradizionale nulla osta: molti Comuni lo continuano a fare.

Il Ministero dell’Interno dovrebbe intervenire con un’apposita circolare per chiarire questa situazione.   

30 gennaio 2020        Cosimo Damiano Zacà

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