Compensi aggiuntivi a titolari di P.O.

Risposta al quesito del dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
31 Gennaio 2020

Essendo lo scrivente responsabile area vigilanza, amministrativa e demografica titolare di posizione organizzativa, si chiede di conoscere se ai sensi dell'art.18 del nuovo CCNL lettera f di cui all'art.56 ter (compensi aggiuntivi ai titolari di posizione organizzativa) possono essere erogate allo scrivente le ore di servizio prestate al di fuori dell'orario di lavoro, per quanto concerne le attività espletate per la sicurezza e polizia stradale cosi come vengono percepite dallo scrivente per altri servizi ( elettorale, istat....).

Risposta

Sono escluse dall’onnicompresività della retribuzione di posizione i compensi disciplinati dall’art. 56-ter del Ccnl 21.5.2018.

Deve, però, trattarsi di compensi che maturano nelle condizioni previste dal citato articolo ed, in particolare, devono essere correlate ad ore di servizio aggiuntivo del personale, rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e di iniziative di carattere privato (e finalizzate a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, durante lo svolgimento dell’evento, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 3-bis del D.L. 50/2017 convertito con L. 21 giugno 2017, n. 96).

Va precisato che tali compensi, nonché gli oneri conseguenti alla fruizione dei riposi compensativi, devono essere interamente ed esclusivamente finanziati con le somme versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative di carattere privato cui sono correlate, che devono essere disciplinate da appositi regolamenti interni.

Il trattamento economico è pari a quello spettante per il lavoro straordinario, cioè la maggiorazione del 15%, elevata al 30% per le attività festive o notturne e del 50% per quelle notturne e festive.  Inoltre, qualora tali ore aggiuntive siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso straordinario, è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa.

Questi compensi non entrano nel tetto massimo delle ore di lavoro straordinario che possono essere effettuate nell'anno né nel relativo fondo per i compensi per lavoro straordinario, essendo alimentate dalle somme complessivamente versate dai soggetti organizzatori o promotori delle attività o delle iniziative private. 

30 gennaio 2020        Angelo Maria Savazzi

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