Approfondimento di Alfonso Pisani

Gli strumenti CONSIP fino alla legge di bilancio 2020 e gli obblighi d’uso facciamo chiarezza (quarta parte)

Servizi Comunali Gare
di Pisani Alfonso
01 Febbraio 2020

Gli strumenti CONSIP fino alla legge di bilancio 2020 e gli obblighi d’uso facciamo chiarezza (quarta parte)

Alfonso Pisani[i]

In questo articolo cominceremo a parlare dei vari strumenti offerti da Consip per gli approvvigionamenti. Abbiamo già analizzato le Convenzioni per le quali dobbiamo solo aggiungere che esse possono essere:

 

  1. Monofornitore
  2. Multifornitore
     
    Nel secondo caso, i fornitori che non hanno vinto la convenzione possono scegliere di adeguarsi ai prezzi e alle condizioni del vincitore. La convenzione stessa indicherà alle PA il criterio in base al quale selezionare il fornitore tra quelli aderenti alla convenzione (es un criterio territoriale).
     
     
    Vale la pena di precisare anche il concetto di accordo quadro di cui abbiamo parlato in un precedente articolo a proposito di categorie merceologiche di cui al DL 95/2012 per le quali è obbligatorio rivolgersi a convenzioni Consip o, appunto, agli accordi quadro della stessa (telefonia fissa, mobile, energia, gas ecc.):
     
    «accordo quadro» nel codice dei contratti l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
     
    A differenza, quindi, delle convenzioni in cui non vi è alcun rilancio competitivo nell’accordo quadro vengono definite alcune condizioni dei contratti attuativi, mentre altre saranno da decidersi tra la PA e il fornitore o i fornitori aderenti all’accordo.
     
     
    Per ciò che riguarda gli altri strumenti di approvvigionamento offerti da Consip è utile richiamare alcune definizioni del codice dei contratti:
     
    Anzitutto il codice distingue tra:
     
  1. strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Esempi sono le convenzioni o i meccanismi di ordine diretto di acquisto (ODA) sul MEPA, oppure gli accordi quadro nei casi in cui vi sia un solo fornitore con il quale negoziare i singoli contratti attuativi
  2. «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:
  1. gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
  2. il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
  3. il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
  4. i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;
     
     
    Un mercato elettronico comprende strumenti di acquisto e di negoziazione come sopra definiti per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica (ancora dal codice dei contratti.)
     
    Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) viene introdotto all’art. 1 comma 450 della legge 296/2006 insieme ai relativi obblighi d’uso. Vediamo la versione aggiornata dell’articolo:
     
     

450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facolta' previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificita', sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra piu' istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.

 

In sostanza per i contratti di beni e servizi di importi inferiori ad euro 5000 (soglia rimodulata dalla Finanziaria 2019) anche gli enti locali sono tenuti a far ricorso al MEPA se il prodotto è ivi presente. Ricordiamo, dal precedente articolo, che per la Finanziaria 2016 fanno eccezione i beni informatici per i quali vanno sempre impiegati gli strumenti Consip (e quindi anche MEPA).

L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti considerazioni riguardo anche all’obbligo dello comunicazioni elettroniche con i fornitori al di sotto della soglia dei 5.000 euro quando MEPA non è obbligatorio.

Recentemente in MEPA sono stati introdotti anche i lavori di manutenzione, per i quali a nostro avviso non vi è obbligo del ricorso a MEPA stesso in quanto il richiamato art. 1 comma 450 della legge 296/2006 si riferisce solamente a beni e servizi.

Vedremo nell’ultimo articolo di questa serie le novità introdotte dalla Finanziaria 2020 per gli strumenti Consip, mentre un’analisi più puntuale dei singoli strumenti del MEPA ci riserviamo di farla successivamente in altri articoli. Basta per ora solo citare gli strumenti disponibili sul sito acquisti in rete:

 

  1. Ordine diretto di acquisto
  2. Richiesta di Offerta
  3. Trattativa diretta
  4. Sistema dinamico di acquisizione (sopra soglia)
  5. Convenzione
  6. Accordo quadro
     
    Riguardo gli obblighi d’uso degli strumenti di acquisto Consip o delle Centrali di committenza regionali (argomento ampiamente trattato nel precedente articolo) un’ottima guida per orientarsi è la tabella obbligo-facoltà disponibile sul sito acquisti in rete in base alla quale si possono desumere per ciascuna categoria merceologica gli obblighi di acquisto 
  7. I
     
    26 gennaio 2020
 

[i] Alfonso Pisani - Responsabile Innovazione Tecnologica e Gestione Documentale Presso la Provincia di Salerno e formatore esperto nei temi dell’amministrazione digitale e dell’egov

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