Autentica di firma su atto di nomina a difensore di fiducia e contestuale procura speciale rilasciata dal Comune
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta al quesito del dott. Cosimo Damiano Zacà
QuesitiSi chiede di conoscere, essendo il comune subentrato in ANPR, se le certificazioni anagrafiche debbano essere firmate dall'ufficiale di anagrafe. A parere dello scrivente non devono essere firmate e cosi sto facendo.
Con riferimento al quesito con il quale si chiede di conoscere “essendo il Comune subentrato in ANPR, se le certificazioni anagrafiche emesse da ANPR debbano essere firmate dall’Ufficiale d’Anagrafe”, si ritiene che i certificati anagrafici, alla luce della normativa vigente, non debbano essere sottoscritti in forma autografa dall’Ufficiale d’Anagrafe.
A tal proposito si riporta il contenuto dell’art. 23 del decreto legislativo, 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni (Codice dell’Aministazione digitale).
“1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.
2-bis. Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo”.
Se a questo si aggiunge che con il subentro in ANPR diventano efficaci le modifiche contenute nel Nuovo Regolamento anagrafico (Dpr n. 126/2015), che al comma 1, dell’art. 01, così recita:
“1. Gli adempimenti anagrafici di cui al presente regolamento sono effettuati nell'anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni” e che l’attuale anagrafe (ANPR) è di competenza del Ministero dell’Interno e che dallo stesso Ministero sono state confermate le Linee Guida per la documentazione digitale, ne consegue, a parere dello scrivente, che i certificati non necessitano di firma e non è neanche consentito pretenderla da parte del cittadino.
I certificati rilasciati da ogni Comune subentrato in ANPR, infatti, riportano in alto a destra un contrassegno digitale (Qr-code) che permette di verificare la provenienza, la rispondenza dei dati contenuti con quanto risulta in ANPR, sostituendo a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale.
Per la natura pubblica di tali documenti il legislatore ha, anche, previsto che “i programmi software eventualmente necessari alla verifica, sono di libera e gratuita disponibilità” onde consentire a chiunque e senza oneri, di verificare con il Qr-code, la validità del certificato emesso.
27 gennaio 2020 Cosimo Damiano Zacà
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
ANAC – 29 maggio 2025 (Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025)
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – Circolare 16 maggio 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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