Per l'esenzione IMU è necessaria la doppia condizione della diretta utilizzazione per attività non produttive di reddito

Corte di cassazione Civile, Sezione V – Sentenza 30 dicembre 2019, n. 34602

Servizi Comunali IMU

28 Gennaio 2020

MASSIMA

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34602 del 30 dicembre 2019, ha affernato che è costante l’orientamento di legittimità per il quale, in tema di ICI, l’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), per gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”, spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti: ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività di carattere privato, come avviene, in linea di massima, in tutti i casi in cui il godimento del bene stesso sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone

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