Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Abusi su suolo demaniale: serve la diffida prima di adottare l’ordinanza di demolizione
Servizi Comunali Abusi ediliziApprofondimento di Mario Petrulli
ABUSI SU SUOLO DEMANIALE: SERVE LA DIFFIDA PRIMA DI ADOTTARE L’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE
di Mario Petrulli
L’art. 35[1] del Testo Unico Edilizia[2] dispone espressamente che, nel caso di abusi edilizi realizzati su suolo demaniale, l’ufficio tecnico comunale deve precedere l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi da una diffida non rinnovabile. E la giurisprudenza, occupandosi dell’operatività di tale norma, ha affermato in più occasioni la necessità di tale diffida, pena l’illegittimità dell’ordinanza conseguente. Fra le sentenze più recenti, ricordiamo:
[1] Art. 35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire , ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo.
2. La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3. Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.
[2] DPR n. 380/2001.
[3] Art. 21-octies. (Annullabilità del provvedimento)
1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
[4] Nuove norme sul procedimento amministrativo.
[5] TAR Veneto, sez. II, sent. 10 dicembre 2018, n. 1128.
ANCI – 29 maggio 2025
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
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