Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Commissioni di concorso, solo i componenti esterni sono retribuibili
Servizi Comunali Procedure selettiveApprofondimento di Luigi Oliveri
Commissioni di concorso, solo i componenti esterni sono retribuibili
Luigi Oliveri
Il legislatore non ha creato nessuna disparità di trattamento tra i dipendenti delle amministrazioni che svolgono i concorsi chiamati nelle commissioni, i quali non possono percepire compensi, ed i dipendenti di altre amministrazioni, componenti “esterni”, invece retribuibili.
Alcuni autori, per esempio Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan nell’articolo “Commissioni di concorso, la Corte dei conti mette in luce la disparità di trattamento tra interni ed esterni” ne Il Quotdiano Enti Locali del 16 gennaio 2020 hanno paventato questo possibile difetto nelle previsioni dell’articolo 3, commi 12-14 della legge 56/2019. Ma si tratta di un rilievo del tutto infondato.
La normativa consente l’assunzione di ruoli in commissioni d’esame nell’ambito del medesimo ente di appartenenza (presidente, componente, segretario della commissione), e adesso precisa che i dipendenti in tali ruoli svolgono una funzione connessa al proprio ufficio.
Poiché svolgono una funzione del proprio ufficio:
Pertanto, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione, il datore di lavoro che incarica un proprio dipendente in una commissione esercita esclusivamente il suo ius variandi della prestazione, senza risultare in alcun modo obbligato ad una remunerazione ulteriore. Anche perché tale remunerazione non sarebbe lecita.
Infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.lgs 165/2001 “L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi”. Ma, la contrattazione collettiva non prevede da nessuna parte la possibilità per il datore pubblico di retribuire propri dipendenti per lo svolgimento di funzioni nell’ambito delle commissioni.
Ci si potrebbe chiedere, allora, come sia possibile che la normativa invece consenta di retribuire, appunto senza una disciplina esplicita della contrattazione nazionale collettiva, i componenti di una commissione di concorso, se “esterni”, cioè non dipendenti dalla medesima amministrazione che lo indìce.
Tale remunerazione non si pone affatto in contrasto con quanto evidenziato fin qui. Infatti, il principio di onnicomprensività della retribuzione e la competenza esclusiva alla regolazione del trattamento economico assegnata alla contrattazione collettiva valgono solo ed esclusivamente nell’ambito del rapporto tra un datore pubblico ed un suo dipendente che con esso abbia sottoscritto un rapporto di lavoro subordinato.
Tutto ciò non vale qualora un dipendente pubblico sia chiamato a svolgere le funzioni concorsuali da un ente diverso da quello di appartenenza.
In questo caso, non c’è ovviamente da applicare la contrattazione collettiva, il cui scopo è la disciplina giuridica ed economica dei rapporti di lavoro subordinato: ma, tra l’ente e il dipendente esterno non si instaura nessun rapporto di lavoro subordinato, bensì un rapporto di servizio quale componente temporaneo di un organo straordinario (la commissione), di fatto da assimilare ad una collaborazione occasionale.
La legge 56/2019 chiarisce che il dipendente “esterno” assolve il proprio compito sempre nell’ambito dell’espletamento di doveri d’ufficio, il che legittima l’incarico di collaborazione e l’autorizzazione da parte dell’ente di appartenenza. Ma, in questo caso, la prestazione non riguarda appunto l’ente di appartenenza, bensì un altro che incarica il dipendente della collaborazione richiesta.
Vi sono, quindi, i presupposti per la remunerazione. L’ente che incarica il dipendente esterno non può, infatti, “pretendere” la prestazione svolta entro la commissione di concorso nell’ambito dello ius variandi datoriale, ma chiede un’attività ulteriore e diversa al dipendente dell’altro ente. In questo caso, non spetta alla contrattazione collettiva regolare né il “se” né il “quanto” della remunerazione.
Spetta, dunque, in modo pienamente corretto alla legge ed ai regolamenti ai quali essa rinvii stabilire che ai componenti delle commissioni di concorso “esterni” all’ente che li indice spetti una remunerazione in una certa misura. Remunerazione che non riguarda il sinallagma contrattuale del rapporto di lavoro subordinato (che nel caso di specie non si instaura) ma compensa l’apporto operativo all’organo straordinario (la commissione di concorso) nel quale il dipendente esterno è chiamato ad operare.
La totale diversità della situazione e della regolazione intercorrente, dunque, tra il componente della commissione di concorso che sia anche dipendente dell’ente che lo bandisce e il componente esterno dipendente di altro ente, fonda la diversità di trattamento, che non è per nulla una situazione di disparità, ma è fondata ed anche necessitata dalla rilevantissima differenza delle posizioni giuridiche.
18 gennaio 2020
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