Approfondimento di Mario Petrulli

La valenza probatoria delle dichiarazioni di terzi relative all’epoca di conclusione dei lavori nelle richieste di condono

Servizi Comunali Abusi edilizi
di Petrulli Mario
20 Gennaio 2020

Approfondimento di Mario Petrulli                                                                                                    

LA VALENZA PROBATORIA DELLE DICHIARAZIONI DI TERZI RELATIVE ALL’EPOCA DI CONCLUSIONE DEI LAVORI NELLE RICHIESTE DI CONDONO

di Mario Petrulli

 

Uno degli aspetti spesso oggetto di contrasto fra la valutazione dell’ufficio tecnico comunale e quella dei cittadini che hanno presentato una richiesta di condono edilizio concerne l’individuazione della data di conclusione dei lavori.

È noto che l'onere della prova in ordine alla ultimazione delle opere abusive in data utile per fruire del condono edilizio spetta al privato richiedente e non all'Amministrazione, poiché solo l'interessato può fornire inconfutabili documenti che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione dell'abuso: si pensi, ad esempio, a fatture di acquisto dei materiali, ricevute, bonifici di pagamento dei lavori e/o di acquisto materiali, bolle di consegna, contratti stipulati con la ditta esecutrice dei lavori, aerofotogrammi, tutte ipotesi ritenute valide allo scopo dalla giurisprudenza[1].

Ed è altrettanto frequente che il privato alleghi, a corredo della pratica, dichiarazioni di terzi proprio riguardanti l’individuazione della data in questione. In suddette circostanze, qual è la valenza probatoria di tali documenti, posto che l’ufficio ha l’obbligo di indagare sulla veridicità ed effettività di quanto dichiarato nell’istanza di condono edilizio?

Al quesito ha risposto la giurisprudenza[2], con un orientamento granitico, ritenendo che, in sintesi, tali dichiarazioni siano praticamente inutili allo scopo e, al più, possono essere considerati meri indizi; la conseguenza pratica, rilevantissima, è che in presenza di mere dichiarazioni ed in assenza di elementi certi circa la corretta individuazione della data di conclusione dei lavori, l’ufficio tecnico comunale “ha il dovere di negare la sanatoria dell'abuso[3].

E l’eventuale impugnazione del provvedimento negatorio della sanatoria vedrebbe, con ogni probabilità, soccombente l’interessato; ed infatti, il Consiglio di Stato, sez. II, nella recente sent. 9 gennaio 2020, n. 211, ha ribadito che:

  • nel processo amministrativo in genere alcuna rilevanza può essere attribuita, non solo alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio presentata ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ma anche all’atto di notorietà in senso stretto, ovvero alla dichiarazione testimoniale giurata depositata in giudizio”;
  • l'attitudine certificativa e probatoria della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni o auto dichiarazioni è limitata a specifici status o situazioni rilevanti in determinate attività o procedure amministrative e non vale a superare quanto attestato dall'Amministrazione, sino a querela di falso, dall'esame obiettivo delle risultanze documentali”;
  • dette dichiarazioni, pertanto, non possono avere nessuna minima valenza dimostrativa in ordine alla prova di un fatto che deve essere ragionevolmente certa, perché da essa dipende l’ammissibilità del condono”.
    Al pari delle dichiarazioni in discorso neanche è possibile riconoscere valenza probatoria, ai fini dell’individuazione della data di conclusione dei lavori, alle affermazioni di parte contenute in una scrittura privata di preliminare di compravendita[4]: ed infatti, secondo la Corte di Cassazione, “Il riconoscimento tacito della scrittura privata ai sensi dell'articolo 215 del cpc e la verificazione della stessa ex articolo 216 stesso codice, attribuiscono alla scrittura il valore di piena prova fino a querela di falso, secondo quanto dispone l'articolo 2702 del Cc, della sola provenienza della stessa da chi ne appare come sottoscrittore e non anche della veridicità delle dichiarazioni in essa rappresentate[5].
    Né maggior peso è stato riconosciuto, ai nostri fini, alla dichiarazione del costruttore, rilasciata a distanza di ben 9 anni dall’asserita epoca di effettuazione dell’intervento[6].
    Solo per completezza, ricordiamo che, invece, alle immagini tratte da Google Earth è stata riconosciuta valenza probatoria ai fini della corretta individuazione della data di completamento dei lavori: nella sent. 25 settembre 2018, n. 1604, il TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, ha ritenuto corretto l’operato dell’ufficio tecnico comunale che aveva utilizzato tali immagini per individuare la data di ultimazione dei lavori in contrasto con quanto affermato dal richiedente il condono e per il conseguente annullamento della concessione in sanatoria precedentemente rilasciata[7].
    12 gennaio 2020
 

[1] Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 1° aprile 2019, n. 2112; sent. 4 marzo 2019, n. 1498; sent. 8 gennaio 2013, n. 39, secondo cui “L’onere della prova dell'ultimazione dei lavori edilizi entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria. Ciò perché mentre l'amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa sul condono, colui che richiede la sanatoria può fornire qualche documentazione da cui si desuma che l'abuso sia stato effettivamente realizzato entro la data predetta, come ad es. fatture, ricevute, bolle di consegna, relative all'esecuzione dei lavori e/o all'acquisto dei materiali ecc.”; sez. IV, sent. 7 luglio 2014, n. 3414; TAR Sardegna, sez. II, sent. 6 giugno 2018, n. 552 e sent. 13 marzo 2019, n. 218.

[2] TAR Toscana, sez. III, sent. 29 ottobre 2019, n. 1456, secondo cui “Tale prova deve essere rigorosa e non può consistere in semplici dichiarazioni sostitutive di atto notorio, richiedendosi invece una documentazione certa ed univoca, sull'evidente presupposto che nessuno meglio di chi richiede la sanatoria e ha realizzato l'opera può fornire elementi oggettivi sulla data di realizzazione dell'abuso (Consiglio di Stato sez. VI, 08/07/2019, n. 4769)”; TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 10 ottobre 2019, n. 4815; TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 4 settembre 2019, n. 1944.

[3] Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 8 luglio 2019, n. 4769; TAR Campania, Napoli, sez. III, sent. 10 ottobre 2019, n. 4815; TAR Marche, sez. I, sent. 29 gennaio 2019, n. 57; TAR Veneto, sez. II, sent. 23 ottobre 2019, n. 1122, secondo cui “anche in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ove non si riscontrino elementi dai quali risulti univocamente l'ultimazione dell'edificio entro la data fissata dalla legge, atteso che la detta dichiarazione di notorietà non può assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull'epoca dell'abuso - non si può ritenere raggiunta la prova circa la data certa di ultimazione dei lavori (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2008 n. 6548).

[4] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 11 ottobre 2019, n. 1727: nel caso specifico, si era avuto un accordo riguardante la futura cessione di un fondo sul quale una parte affermava l’esistenza di una costruzione ultimata ad una certa data.

[5] Sez. III, sent. 21 giugno 2018, n. 16315.

[6] TAR Veneto, sez. II, sent. 23 ottobre 2019, n. 1122.

[7] Nell’occasione i giudici hanno ricordato come i fotogrammi presenti sul programma Google Earth costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili anche in sede penale: Cass. pen., sez. III, sent. 15 settembre 2017, n. 48178.

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