Quesito Comune Carpenedolo del 16 gennaio 2020 - Trascrizione atti cittadino straniero divenuto italiano

Risposta al quesito del dott. Cosimo Damiano Zacà

Quesiti
di Zacà Cosimo Damiano
22 Gennaio 2020

Un cittadino divenuto italiano, nato in Nigeria nel 1975, presenta la "Dichiarazione giurata di età" e l'"Attestazione di nascita", entrambe tradotte e legalizzate. Ora in base alla circolare n.3/16 del Ministero dell'Interno chiediamo: - è corretto considerare tali documenti idonei alla trascrizione nei nostri registri di nascita senza dover chiedere la formazione dell'atto di nascita al Tribunale? - In questo caso è necessario trascrivere entrambi o basta trascrivere l'attestazione di nascita?  

Risposta

Con riferimento al quesito posto con il quale si chiede se la dichiarazione giurata di età e l’attestazione di nascita, regolarmente tradotti e legalizzati, presentati dal cittadino nigeriano nato nel 1975, divenuto italiano, possano essere ritenuti idonei per la trascrizione nei registri di nascita, la risposta è positiva.

La circolare del Ministero dell’Interno- Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n. 14 del 27 luglio 2016, intervenuta successivamente alla n. 3/2016, per alcuni chiarimenti ed integrazioni, in particolar modo per i nati prima del dicembre 1992, recita testualmente:

“L'Attestato di nascita rilasciato dalla National Population Commission deve sempre essere corredato dalla dichiarazione giurata di età (Sworn Declaration of Age o Statutory Declaration of Age).

Tale dichiarazione deve essere resa, solo da persona legata da stretti vincoli familiari al richiedente l'attestato (nonni, zii, ecc.), presso il Tribunale Federale della Stato di residenza di quest'ultimo;

- gli Uffici della National Population Commission rilasciano quindi il proprio Attestato di nascita sulla base della Dichiarazione Giurata che non viene trattenuta, ma al contrario restituita al richiedente, avvalorando pertanto Ia necessità che entrambi gli atti siano parti integranti l'uno dell'altro.”

L’atto, così formato, conclude la circolare, a garanzia della validità formale e sostanziale, deve essere presentato agli Uffici italiani congiuntamente, previa traduzione asseverata e legalizzazione degli Uffici consolari italiani in Nigeria (Cancelleria Consolare dell'ambasciata d'ltalia ad Abuja e Consolato Generale d'ltalia a Lagos).

Se i documenti presentati dal cittadino sono, quindi, formati con le modalità descritte ed emessi dall’autorità federale competente in materia di nascita e di morte, “costituiscono, ai sensi della normativa locale, atti idonei ad attestare la nascita” e, pertanto, a parere dello scrivente, possono essere accettati e trascritti dall’Ufficio di Stato Civile, senza alcun intervento del Tribunale.

Si allega la circolare del Ministero dell’Interno n.14/2016

19 gennaio 2020            Cosimo Damiano Zacà

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