Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Via libera al Dpcm attuativo dell’art. 33 del dl 34/2019
Servizi Comunali Dotazione organicaApprofondimento di Matteo Barbero
Via libera al Dpcm attuativo dell’art. 33 del dl 34/2019
Matteo Barbero
Il via libera della Conferenza Stato-città e autonomie locali dell’11 dicembre scorso al Dpcm attuativo dell’art. 33 del dl 34/2019 consentirà dal prossimo anno di sganciare i nuovi reclutamenti dalle cessazioni, misurando l’ampiezza del turn-over in base al peso della spesa per il pagamento degli stipendi sulle entrate correnti.
E’ necessario che gli enti verifichino fin da subito la propria posizione rispetto ai due valori soglia individuati dal provvedimento in termini di rapporto fra spesa e entrate correnti: da un lato, quello minimo e dall’altro quello massimo.
Nel dettaglio, le amministrazioni nelle quali tale rapporto si colloca al di sotto della soglia minima fissata dal provvedimento potranno effettuare assunzioni a tempo indeterminato in misura superiore alla propria capacità assunzionale.
Per contro, le amministrazioni nelle quali tale rapporto si colloca al di sotto della soglia massima fissata dal provvedimento dovranno adottare un piano che consenta loro di rientrare nel 2025 entro i parametri fissati dal provvedimento medesimo.
Infine, le amministrazioni comunali che presentano un rapporto intermedio fra i due valori soglia dovranno restare nel tetto delle capacità assunzionali, ma non sono obbligati ad adottare un piano di rientro.
Ai fini del calcolo del rapporto, le entrate correnti corrispondono alla media degli accertamenti relativi ai primi tre titoli relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all’ultima annualità considerata. La spesa per il personale, invece, deve essere così conteggiata considerando gli impegni di competenza per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del d.lgs. n. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
Qui si pone una prima questione riguardante i dati da considerare. E’ ovvio che al momento il riferimento sia ai rendiconti 2016, 2017 e 2018 per le entrate e per la spesa di personale, mentre già sul fcde iniziano i primi dubbi: riteniamo che lettera della norma indichi il preventivo 2018 e che occorra considerare il dato di previsione finale.
Cosa succederà, però, quando approveremo il rendiconto 2019? Dovremo rifare tutti i calcoli ed eventualmente rivedere di nuovo la programmazione? Dal tenore letterale del provvedimento sembrerebbe di sì, per cui avremmo una programmazione molto (forse troppo) “mobile.
Per gli enti “virtuosi” è detto chiaramente che la maggiore spesa derivante dalle assunzioni disposte in base al Dpcm non rileva ai fini della verifica dei limiti di cui ai commi 557 e 562 della L. 296/2006, che quindi rimangono vigenti: ne deriva che, in sede di verifica, occorrerà depurare la spesa di tale quota.
Per gli enti sopra soglia massima, invece, si tratta di definire un p”percorso di graduale riduzione annuale” del rapporto “anche applicando un turn-over inferiore al 100%” e solo dal 2025 scatterebbe, in caso di mancato conseguimento del target, la limitazione del turn-over al 30%. Nulla si dice sul come debba essere strutturato il “percorso graduale”, per cui riteniamo sia necessaria almeno una delibera di Giunta con parere dell’organo di revisione.
In ogni caso, sembra di capire che, in tali casi, la disciplina di riferimento sia ancora quella “vecchia” basata sulle cessazioni.
Idem per il caso, ancora più indefinito, degli enti mediani, ossia di quelli che si trovano a metà fra il valore minimo e quello massimo. Per essi, il Dpcm si limita a precisare che non posso incrementar e la spesa di personale rispetto all’ultimo rendiconto approvato. Il che pare introdurre per tali enti un doppio limite: da un lato, quello “fisso”ex commi 557 e 562 della L. 296/2006, dall’altro quello “mobile” dell’ultimo rendiconto. Limiti, per di più, diversi, in quanto il primo da verificare su un aggregato più limitato rispetto a quello rilevante per il secondo.
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