Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
Dal “collegato fiscale” ulteriori opportunità per gli enti locali in tema di edilizia scolastica
Servizi ComunaliApprofondimento di Amedeo Di Filippo
Dal “collegato fiscale” ulteriori opportunità per gli enti locali in tema di edilizia scolastica
Amedeo Di Filippo
Il D.L. n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157 del 19 dicembre, il cui testo coordinato è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre, passato alle cronache come “collegato fiscale”, contiene due gruppi di disposizioni utili agli enti locali per favorire interventi dedicati all’edilizia scolastica.
L’otto per mille
L’art. 46-bis introduce disposizioni perequative in materia di edilizia scolastica. In particolare, inserisce un nuovo comma all'art. 2-bis del DPR n. 76/1998, il regolamento per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, che individua cinque quote uguali per le cinque tipologie di interventi ammesse a contributo: fame nel mondo; calamità naturali; assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati; conservazione dei beni culturali; ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili adibiti all'istruzione scolastica di proprietà pubblica (Stato, enti territoriali).
Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello schema del piano di riparto, deve tenere conto dell'urgenza, dell'esigenza di tendenziale concentrazione degli interventi, della rilevanza e della qualità degli stessi. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla conservazione di beni culturali, la quota attribuita è divisa per cinque in relazione alle aree geografiche del Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole.
Il collegato fiscale introduce il comma 4-bis, che inserisce un ulteriore criterio di ripartizione della quota parte delle risorse dell’otto per mille di competenza dello Stato destinate alla categoria relativa all'edilizia scolastica. Al fine di ridurre i divari territoriali e di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del nord, del centro e isole e del sud.
Precisa che nell'ambito di ogni area geografica resta fermo quanto disposto dalla programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, introdotta col DM 23 gennaio 2015 in attuazione dell’art. 10 del D.L. n. 104/2013. La nuova programmazione unica nazionale 2018-2020 è stata predisposta col DM 12 settembre 2018, n. 615; l’aggiornamento per l’annualità 2019 è stato adottato col DM n. 681 del 30 luglio 2019.
Il comma 2 interviene sulla facoltà del Consiglio dei Ministri di derogare ai criteri di ripartizione previsti nell’art. 2-bis, commi 1 e 4, del DPR n. 76/1998 (riparto in cinque quote uguali per le cinque tipologie) limitando, per la quota riferita agli interventi sugli immobili adibiti all'istruzione scolastica derivanti dalle dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2019 al 2028, tale possibilità di deroga nei limiti della medesima tipologia di intervento, senza possibilità di diversa destinazione delle risorse.
Il comma 3 novella il comma 172 della Legge n. 107/2015 relativamente alle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille relative all'edilizia scolastica, che sono destinate “prioritariamente” agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Miur. L’effetto è quello di garantire maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse relative all’edilizia scolastica, in quanto non sono più interamente ma solo “prioritariamente” devolute ad interventi conseguenti a eventi eccezionali.
Rifinanziamento di interventi in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica
L’art. 58-octies istituisce un’apposita sezione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, le cui risorse – pari a € 5 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni annui dal 2020 al 2025 – sono destinate alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici. Il Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Miur dall’art. 11, comma 4-sexies, del D.L. n. 179/2012 mediante la confluenza di tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.
L’apposita sezione è destinata a finanziare le esigenze urgenti e indifferibili di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici, incluse quelle emerse a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica. Il comma 2 rinvia ad apposito decreto del Miur, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo, le priorità degli interventi nonché ogni altra disposizione attuativa.
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