Un nuovo strumento di informazione e approfondimento sulla protezione dei dati personali
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Le nuove linee guida AGID sull’accessibilità degli strumenti informatici: una prima analisi degli obblighi per le PA e dei punti salienti
Servizi Comunali Servizi digitaliApprofondimento di Alfonso Pisani
Alfonso Pisani
Con una news di AGID del 09/01/2019 pubblicata al link:
è stata comunicata la disponibilità online delle “Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici”, contenenti indicazioni rivolte alle amministrazioni, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità in generale degli strumenti informatici ed in particolare dei siti web e delle applicazioni mobili.
Le linee guida, a carattere vincolante, hanno lo scopo di adempiere a quanto definito dall’art 11 della Legge del 9 gennaio 2004, n. 4 (cd legge Stanca) come modificata dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 106 “Attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici”
Oltre a ribadire l’obbligo già presente di pubblicare sul sito web delle PA, entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro, come stabilito dal Decreto legge n. 179/2012, articolo 1, comma 2 ne vengono stabiliti altri come descritto alla suddetta news:
Tali obblighi gravano sulle PA ed in primis sui Responsabili della Transizione al Digitale (figura spesso non ancora nominata nelle PA nonostante l’obbligatorietà sancita dal Codice dell’Amministrazione Digitale e l’obbligo di segnalare su IPA il nominativo).
AgID renderà disponibile per le PA un’applicazione per consentire ai Responsabili di compilare e pubblicare la dichiarazione di accessibilità.
Di seguito una breve sintesi del contenuto, richiamandone i punti salienti, delle linee guida approvate determinazione AGID n. 437 /2019 e composte dalle linee guida stesse e 3 allegati.
In generale datori di lavoro pubblici e privati pongono a disposizione del dipendente con disabilità la strumentazione hardware e software e la tecnologia assistiva adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, in relazione alle mansioni effettivamente svolte.
Nelle linee guida sono elencati i requisiti tecnici per l’accessibilità degli strumenti informatici che, ai sensi della Direttiva UE 2016/2102, sono referenziati alla norma tecnica europea EN 301549 v. 2.1.2, disponibile con traduzione ufficiale in lingua italiana come norma UNI EN 301549:2018.
E’ importante anche sottolineare il concetto di “onere sproporzionato”.
Ai sensi dell’art. 3-ter della legge Stanca i soggetti erogatori (PA nel nostro caso) applicano le prescrizioni in materia di accessibilità previste dalla suddetta legge sulla base delle linee guida AGID, salvo che, nei casi di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, ciò imponga un onere sproporzionato.
Per onere sproporzionato, ai sensi del suddetto articolo, si intende un onere organizzativo o finanziario eccessivo per i soggetti erogatori ovvero un onere che pregiudica la capacità degli stessi di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o pregiudizio che ne deriverebbe per i cittadini e, in particolare, per le persone con disabilità.
I soggetti erogatori effettuano, sulla base delle Linee guida, la valutazione relativa alla sussistenza delle circostanze che determinano l'onere sproporzionato (nelle linee guida tutto ciò è descritto in dettaglio richiamando la normativa comunitaria).
Per i siti web, il software e le applicazioni mobili oltre alle attività di verifica tecnica viene descritta la verifica soggettiva delle pagine web. Con tale tipo di verifica si intende una valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l'intervento del destinatario, coinvolgendo anche le persone con disabilità.
Al fine di evitare di incorrere nella clausola di onere sproporzionato, l’attività di verifica soggettiva va svolta obbligatoriamente per le forniture sopra soglia comunitaria ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50.
Per le forniture sotto soglia comunitaria, fermo restando la possibilità di utilizzare comunque la procedura è richiesto di utilizzare almeno una metodologia semplificata per
la realizzazione di test di usabilità
AGID effettuerà con cadenze e modalità definite nelle linee guida un monitoraggio della conformità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici alle prescrizioni in materia di accessibilità definite all’articolo 4 della Direttiva europea 2016/2102
I soggetti erogatori devono rilasciare una dichiarazione di accessibilità per i siti web e applicazioni mobili di cui sono titolari.
Per la redazione della dichiarazione di accessibilità di ciascun sito web dell’Ente (non solo quello istituzionale) e applicazione mobile, i soggetti erogatori (PA) devono compilare, esclusivamente sulla piattaforma di AGID, un form online coerente con il modello riportato nell’Allegato 1 - “Modello di dichiarazione di accessibilità” - delle Linee Guida.
Una volta compilata la dichiarazione on-line (secondo le istruzioni che saranno fornite da AGID), il Responsabile della Transizione Digitale riceve da AGID un link, da esporre con la dicitura “Dichiarazione di accessibilità”:
La prima dichiarazione di accessibilità deve essere compilata:
La documentazione resa disponibile con gli strumenti informatici, se fornita separatamente o integrata negli stessi, deve elencare e spiegare come utilizzare le caratteristiche di accessibilità e compatibilità dello stesso.
Altro punto importante è rappresentato dai requisiti di accessibilità digitale dei servizi pubblici erogati a sportello dalla Pubblica Amministrazione. E’ prevista la possibilità di dotare gli sportelli tradizionali con strumentazione informatica adeguata e di predisporre, ove possibile e ritenuto necessario, sportelli sostitutivi informatizzati “virtuali” dedicati o adatti all’uso personale di strumenti dell’utente.
Si raccomanda di allestire una postazione locale dedicata per l’utente, che preveda in taluni casi l’uso di terminali o monitor e degli strumenti, già previsti per il personale con disabilità interno all’ufficio
L'inosservanza delle disposizioni in argomento è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e)) comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti. (art. 9 legge Stanca ed s.m.i.).
Ai sensi dell’art. 8 della legge Stanca le PA nell'ambito delle attività per l'alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti di cui all'articolo 27, comma 8, lettera g), della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inseriscono tra le materie di studio a carattere fondamentale le problematiche relative all'accessibilità e alle tecnologie assistive. Ciò implica in primis la consapevolezza degli strumenti da usare per redigere un atto amministrativo e per la pubblicazione dello stesso.
9 gennaio 2020
Garante per la protezione dei dati personali – 3 aprile 2025
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini e da Gioele Dilevrano
IFEL – 11 marzo 2024
IFEL – 5 febbraio 2024
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: