Approfondimento di Mario Petrulli

La prova della non necessità di un titolo edilizio per un immobile ante 1967 realizzato al di fuori del perimetro urbano

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di Petrulli Mario
14 Gennaio 2020

Approfondimento di Mario Petrulli                                                                                             

LA PROVA DELLA NON NECESSITÀ DI UN TITOLO EDILIZIO PER UN IMMOBILE ANTE 1967 REALIZZATO AL DI FUORI DEL PERIMETRO URBANO

Mario Petrulli

 

Quando si tratta di adottare un’ordinanza di demolizione di un immobile risalente al periodo precedente la c.d. Legge Ponte n. 761/1967 vengono in rilievo due principi di diritto:

  • l’ufficio ha l'onere di comprovare in maniera adeguata la propria pretesa demolitoria nell’esercizio della repressione dell'abuso edilizio;
  • il privato interessato, al contempo, ha l’onere della prova dell’ultimazione entro una certa data di un’opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, essendo il privato l’unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto[1].
    Tuttavia, la giurisprudenza[2] ammette un temperamento secondo ragionevolezza nel caso in cui ricorrano le seguenti due concomitanti condizioni:
  • il privato porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell'intervento prima del 1967 elementi non implausibili (aeorofotogrammetrie[3], dichiarazioni sostitutive di edificazione ante 1° settembre 1967, atti notarili ecc.);
  • il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio, stante comunque il dovere dell'autorità che adotta l'ingiunzione di demolizione di verificare in maniera adeguata la sussistenza dei presupposti dell’esercizio del potere sanzionatorio.
    Diversi esempi concreti, tratti dalla casistica giurisprudenziale, consentono di meglio chiarire l’operatività del suddetto temperamento dell’onere della prova e di individuare gli elementi di prova, presentati dal privato interessato, ritenuti sufficienti ad escludere la legittimità dell’ordinanza di demolizione di un immobile risalente, realizzato prima del 1° settembre 1967:
  • un contratto di compravendita del 1960 che descrive anche, fra gli altri, il manufatto oggetto di demolizione, individuandolo catastalmente; le risultanze provenienti da uffici ministeriali che, nell’accogliere le istanze tese all’ottenimento di sussidi per lo svolgimento dell’attività agricola nei manufatti esistenti, ne confermano la sussistenza negli anni 1962 e 1963[4];
  • documentazione fotografica da cui risultava la realizzazione del manufatto in epoca antecedente al 1967 e la cui datazione non veniva contestata dall’Amministrazione[5];
  • dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, che fanno risalire il manufatto agli anni 1960/61; una relazione tecnica, dalla quale risulta che i materiali usati per la costruzione consentono di collocarlo all’inizio del 1960; l’accatastamento dell’immobile, che data il manufatto anteriormente al 1967[6];
  • relazione tecnica sulla natura della tecnica costruttiva; foto reperite presso un istituto militare; dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà[7];
  • le risultanze degli atti pubblici di compravendita degli immobili interessati; le aerofotogrammetrie rilasciate dall’Istituto Geografico Militare, dalla quale era rilevabile la presenza del manufatto; alcune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà[8];
  • l’atto di acquisto del terreno del 1927 e una fotografia aerea realizzata nel 1934, riportante il manufatto[9];
  • una dichiarazione del 1939 in sede di accertamento generale della proprietà immobiliare urbana; un documento dell’Archivio di Stato del 1961 riportante il manufatto; immagini fotografiche del 1932 da cui evinceva l’esistenza del manufatto; l’esistenza di un piano particolareggiato del 1955 che escludeva dalla perimetrazione urbanistica la via in cui ricadeva l’edificio[10];
  • l’atto pubblico di acquisto, del 1955, della nuda proprietà del terreno coincidente con l’area dove si trovava il manufatto, nel quale veniva dichiarata l’esistenza della costruzione oggetto dell’ordinanza di demolizione[11].
    Di conseguenza, dinanzi a tali elementi probatori, si impone all’ufficio tecnico un’istruttoria più approfondita a sostegno dell’ordinanza di demolizione ed una motivazione pregnante; secondo la giurisprudenza, al contrario, nessun particolare obbligo di approfondimento può rinvenirsi con riferimento al contenuto di contratti di compravendita successivi al 1967 e riportante dichiarazioni relative alla costruzione del manufatto venduto/acquistato in periodo precedente[12].
    22 dicembre 2019
 

[1] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 5 marzo 2018, n. 1391; sez. V, sent. sent. 20 agosto 2013, n. 4182; TAR Veneto, sez. II, sent. 2 febbraio 2017, n. 121.

[2] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 18 luglio 2016, n. 3177; sent. 13 novembre 2018, n. 6360 e sent. 19 ottobre 2018, n. 5988.

[3] In merito al valore probatorio delle aerofotogrammetrie, è stato affermato che trattasi di documenti che non costituiscono piena prova degli abusi edilizi accertati dal Comune e dell’epoca della loro realizzazione ma, in assenza di prova contraria, sono indizi sufficienti a risalire all’epoca della realizzazione dell’abuso: in tal senso, cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 23 novembre 2018, n. 1750.

[4] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 13 dicembre 2019, n. 8475.

[5] TAR Lombardia, Milano, sez. II, sent. 17 luglio 2019, n. 1658.

[6] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 22 luglio 2019, n. 1378.

[7] TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 22 marzo 2019, n. 446.

[8] Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 19 ottobre 2018, n. 5988.

[9] TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 27 marzo 2018, n. 3411.

[10] TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 27 marzo 2018, n. 3410.

[11] TAR Puglia, Bari, sez. III, sent. 23 gennaio 2017, n. 31.

[12] TAR Lombardia, Brescia, I, sent. 15 maggio 2017, n. 640.

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