Incompatibilità tra il ruolo di componente della commissione giudicatrice e quello di collaudatore dell'opera.
Autorità Nazionale Anticorruzione – Parere 20 settembre 2022, n. 45
In merito alla necessaria posteriorità della nomina della Commissione di gara rispetto al termine di presentazione dell’offerta
Servizi Comunali Commissione di garaApprofondimento di Enrica Daniela Lo Piccolo
Il Tar Lazio, Roma, Sez. III ter – cin sentenza del 2 dicembre 2019 n. 13767 in merito alla necessaria posteriorità della nomina della Commissione di gara rispetto al termine di presentazione dell’offerta ha stabilito che, la nomina dei componenti della Commissione di gara, deve essere necessariamente successiva rispetto al termine di presentazione delle offerte.
Nel caso di specie, avente ad oggetto l’esternalizzazione di servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti in Italia, la nomina della Commissione di gara è stata disposta in data anteriore rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Dunque, in chiara violazione della prescrizione normativa secondo cui, ai sensi all’art. 77, comma 7, D.lgs. 50/2016 “la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte”; la nomina è dunque avvenuta in chiara violazione della prescrizione di cui la nomina dei commissari e la costituzione della commissione, devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, pena la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza della P.A..
Come chiarito dall’Adunanza Plenaria (sentenza n. 13/2013), la regola codificata art. 77, comma 7, del D.lgs. 50/2016) della necessaria posteriorità della nomina dei componenti della commissione di gara rispetto alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, costituisce espressione di un principio di ordine generale, rispondendo ad esigenze di buona amministrazione e imparzialità dell’attività della P.A.; ne consegue l’applicabilità della detta regola all’odierna procedura – avente ad oggetto la concessione del servizio di rilascio dei visti d’ingresso - in ragione dell’art. 164 D.ls. 50/2016 che estende alle gare per la concessione di servizi i principi generali in materia di gare pubbliche.
21 dicembre 2019
Leggi la sentenza nel file allegato
IndietroAutorità Nazionale Anticorruzione – Parere 20 settembre 2022, n. 45
Dipartimento della funzione pubblica – Documento pubblicato il 25 novembre 2020
ANAC – Comunicato 27 settembre 2019
ANAC – Comunicato 20 settembre 2019
ANAC – Comunicato del Presidente 15 luglio 2019
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: