Rimborso spese legali al personale dipendente ente dissestato

Risposta al quesito della dott.ssa Angela D'Eri

Quesiti
di D'Eri Angela
13 Gennaio 2020

Un dipendente è stato rinviato a giudizio in epoca antecedente alla dichiarazione di dissesto, in data successiva è stato accertato il debito per rimborso spese legali sostenute dallo stesso a seguito di sentenza di assoluzione. Si è posto il problema su chi fosse deputato al rimborso delle predette spese con la differenza che se fosse di competenza dell’OSL verrebbe liquidato il 40 % delle spese sostenute. Il rimborso è di competenza dell’Ente?

Risposta

A parere di chi scrive il rimborso è di competenza OSL. Infatti, l’art. 252 comma 4 del D.Lgs. 267/00, dispone che “L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato”.

In merito alla locuzione “fatti ed atti di gestione” la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Campania con delibera 132/2018, richiamata anche da Corte dei Conti Puglia nel parere n. 104 del 14 novembre 2019, ha chiarito che “essa deve essere "interpretata (in base ai noti canoni ermeneutici generali, di cui all'art. 12 delle preleggi) secondo l'uso comune delle espressioni usate dal legislatore e dunque, nel caso, secondo le ordinarie conoscenze giuridiche della materia alla quale tali elementi normativi appartengono, ossia - nella fattispecie - secondo le comuni conoscenze del diritto privato". Ciò posto, richiamata la distinzione dei fatti giuridici in "atti giuridici" e "fatti giuridici in senso stretto", la Sezione ha affermato che "tipico "fatto giuridico" produttivo di effetti non voluti da chi lo ha posto in essere è il "fatto illecito", da intendere quale "fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto [da] risarcire" (ex art. 2043 c.c.), ovvero anche come inadempimento contrattuale (ex art. 1218 c.c.)".

D’altronde, in soccorso della competenza in capo all’OSL, interviene l’art. 5 comma 2 del d.l. 29 marzo 2004, n. 80, convertito nella L. 28 maggio 2004, n. 140 che afferma testualmente “ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico.”

Si richiama inoltre l’attenzione sul punto 6.1 del citato parere della Corte dei Conti Puglia, che evidenzia come già il Consiglio di Giustizia Amministrativa Siciliana (sentenza n. 590 del 29/10/18) aveva ribadito che “la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente […].Non si può condividere la diversa tesi giurisprudenziale secondo cui i crediti derivanti da provvedimenti giudiziari passati in giudicato in epoca successiva alla dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria, anche se il fatto genetico dell'obbligazione è anteriore alla dichiarazione”.

Ciò in quanto risulta necessario rispettare la par condicio creditorum, evitando pertanto disparità di trattamento scaturenti dalla casualità del momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all'esito di una procedura giudiziaria di durata non prevedibile. (Sentenza Corte Costituzionale n. 154/2013).

8 gennaio 2020                 Angela D’Eri

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