Approfondimento sulle modifiche al Codice dei Contratti previste dal “Dl Infrastrutture”
ANCI – 29 maggio 2025
L’abrogazione della TASI e la nuova IMU: l’assegnazione dell'immobile in caso di separazione o divorzio
Servizi Comunali IMU TASIApprofondimento di Nicola Forte
L’ABROGAZIONE DELLA TASI E LA NUOVA IMU: L’ASSEGNAZIONE DELL’IMMOBILE IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO
La legge di Bilancio 2020 ha abrogato la TASI, che quindi ha avuto “vita” breve, lasciando in vigore solo la vecchia IMU. Tuttavia, l’imposta Municipale Unica appare radicalmente rinnovata, ma a sfavore dei contribuenti. Infatti, sia pure con riferimento a specifiche fattispecie, l’ammontare dei tributo dovuto potrebbe essere più oneroso.
Ad esempio, nell’ipotesi di separazione, divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge proprietario dell’immobile non assegnatario dello stesso, potrebbe essere tenuto al pagamento dell’IMU. La disciplina sarà di fatto condizionata dalla presenza o meno di figli affidati al coniuge assegnatario.
La definizione di abitazione principale
In linea di principio la definizione di abitazione principale è rimasta la stessa. Non è stata recepita la disposizione che prevedeva la presenza, per ogni nucleo familiare, di un solo immobile adibito ad abitazione principale. Anche nell’anno 2020 e nei successivi, se i coniugi stabiliscono in due Comuni diversi, ciascuno presso l’immobile detenuto a titolo di proprietà, la residenza anagrafica, è possibile non pagare l’IMU. E’ necessario, però, che i coniugi adibiscano ciascuno dei due immobili ad abitazione principale. Ad esempio la circostanza potrebbe verificarsi per esigenze lavorative. Uno dei due proprietari potrebbe vivere e lavorare a Milano e l’atro coniuge potrebbe vivere e lavorare a Roma in quanto svolge l’attività di insegnamento presso una scuola pubblica. Fin qui non sono previste novità di sorta.
L’assimilazione all’abitazione principale: la disciplina previgente
Alcune delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020 riguardano l’assimilazione all’abitazione principale.
In base alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2019 l’assegnazione della casa coniugale, ai soli fini IMU, era assimilata all’attribuzione di un diritto reale di abitazione previsto dal codice civile. La circostanza determinava quale effetto principale che il coniuge assegnatario, anche se non proprietario o comproprietario dell’immobile, sarebbe stato l’unico soggetto passivo del tributo. In buona sostanza l’onere tributario sarebbe ricaduto esclusivamente in capo al coniuge utilizzatore e sarebbe rimasto automaticamente escluso dall’onere tributario il coniuge non assegnatario anche se proprietario dell’intero immobile.
Tuttavia, la casa oggetto di assegnazione fino allo scorso anno era completamente esclusa dall’imposizione in quanto il tributo non doveva essere versato neppure dal coniuge assegnatario. L’esclusione integrale dalla tassazione era sostanzialmente dovuta a due diverse ragioni. In primis, la legge prevedeva espressamente che all’assegnazione conseguisse l’esenzione dall’imposta. Inoltre, l’immobile oggetto di assegnazione era adibito ad abitazione principale dal coniuge assegnatario e dunque anche per tale ragione risultava esentato dall’imposta.
Assegnazione a causa di separazione legale, divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio
La legge di Bilancio ha introdotto una nuova limitazione nell’ipotesi di separazione legale, divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio. E’ stato previsto che l’assimilazione dell’assegnazione effettuata dal giudice al diritto di abitazione di cui al codice civile trovi applicazione solo nell’ipotesi di affidamento dei figli.
Secondo la novella è altresì considerata abitazione principale “la casa familiare, assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso”.
Ne consegue che, la disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2019 continuerà ad essere applicata solo nell’ipotesi in cui l’ex casa coniugale continui ad essere utilizzata dal soggetto affidatario dei figli. In questo caso non pagherà né il proprietario dell’immobile, non titolare, ai soli fini IMU, di alcun diritto reale, né il coniuge assegnatario in quanto titolare del diritto di abitazione sull’immobile assegnato ed utilizzato quale abitazione principale. Ciò a condizione, però, che sia ivi residente.
La novità riguarderà, come anticipato, le coppie senza figli. In tale ipotesi l’ex coniuge non assegnatario resta titolare del diritto reale sull’immobile. Conseguentemente, non utilizzandolo più come abitazione principale, sarà obbligato al versamento dell’IMU. Nella diversa ipotesi di comproprietà, il coniuge assegnatario non dovrà versare alcun importo restando proprietario, sia pure in quota, dell’abitazione principale. Invece, l’altro coniuge non assegnatario dovrà versare l’imposta nei limiti della quota di comproprietà. L’obbligo di pagamento è dovuto, in questo caso, alla mancanza di figli affidati al coniuge assegnatario.
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