Approfondimento di Nicola Forte

IMU E TASI: Il decreto collegato alla manovra economica modifica le regole del ravvedimento operoso

Servizi Comunali IMU Ravvedimento operoso TASI
di Forte Nicola
17 Dicembre 2019

Approfondimento di Nicola Forte                                                                                              

IMU E TASI: IL DECRETO COLLEGATO ALLA MANOVRA ECONOMICA MODIFICA LE REGOLE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nicola Forte

Il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, nel testo passato al vaglio delle Commissioni finanze, ed ora in attesa della conversione, prevede alcune rilevanti novità in tema di tributi locali. In particolare, si prevede l’estensione della disciplina del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 472 del 1997, anche ai tributi la cui “gestione” è di competenza dei Comuni e quindi, in primis, l’IMU e la TASI.

Le disposizioni attualmente in vigore

La disciplina del ravvedimento operoso attualmente in vigore, ed applicabile nell’ipotesi di violazioni relative all’IMU e alla TASI, presenta minori vantaggi rispetto a quella applicabile ai tributi erariali.

Gli omessi, i tardivi o i versamenti effettuati per un importo inferiore rispetto alle somme effettivamente dovute, possono essere regolarizzati a condizione di non superare il termine di un anno da quando è stata commessa la violazione.

Secondo un primo orientamento il ravvedimento operoso entro il c.d. “termine lungo” di un anno, deve essere effettuato non oltre la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione oggetto di regolarizzazione.

Secondo un orientamento alternativo, l’IMU e la TASI non sono tributi con l’obbligo di presentazione della dichiarazione periodica. Conseguentemente, il termine lungo di regolarizzazione dovrebbe essere rappresentato dall’anno decorrente dalla scadenza originariamente prevista per l’effettuazione del versamento.

In base alle disposizioni attualmente in vigore è sufficiente che il contribuente riceva un atto che attesti l’inizio dell’attività di controllo, affinché la soluzione del ravvedimento risulti definitivamente preclusa. Può dunque trattarsi anche della notifica di un questionario e non necessariamente di un avviso di accertamento.  I singoli Comuni possono però disciplinare, con proprio regolamento, il ravvedimento operoso, in modo da superare la disciplina statale ivi prevista. Alcuni Comuni hanno ad esempio previsto, con propria delibera, la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse anche oltre il termine massimo di un anno.

La novità della “Manovra economica” 2020

Ora, invece, il decreto collegato alla Manovra economica 2020, in corso di conversione, prevede l’applicazione integrale, anche ai tributi gestiti dagli Enti locali, del ravvedimento operoso di cui al citato art. 13.

Il primo effetto riguarderà il tempo a disposizione dei contribuenti per regolarizzare gli omessi versamenti dell’IMU e della TASI. Gli errori potranno essere eliminati effettuando i versamenti in precedenza omessi, oltre alle sanzioni ridotte, e agli interessi calcolati al saggio legale, entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento di cinque anni.  La sanzione piena, pari al 30 per cento dei tributi non versati, potrà essere ridotta, nelle seguenti misure, a seconda del ritardo rispetto alla scadenza del termine dell’adempimento originario;

  • a 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza;
  • a 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
  • a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
  • a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  • a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.

Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%.

Pertanto, se la regolarizzazione avviene, per esempio, entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5% dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%).

Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%).

L’acconto dell’IMU relativa all’anno 2017 avrebbe dovuto essere versato entro il 16 giugno 2017. Pertanto sono decorsi più di due anni. La regolarizzazione potrà essere effettuata versando, quindi, la sanzione ridotta pari ad 1/6 del 30 per cento. In pratica, versando integralmente il tributo, la sanzione del 5 per cento ed i relativi interessi, il contribuente avrà regolarizzato l’operazione. Se il contribuente si limitasse a versare solo il tributo ed i relativi interessi, ma non la sanzione ridotta, il ravvedimento operoso non potrà considerarsi perfezionato.

Analogamente a quanto previsto per i tributi statali, l’avvio delle operazioni di controllo da parte del Comune non sarà sufficiente per impedire il ravvedimento operoso. Solo la notifica dell’avviso di accertamento costituirà una causa ostativa per l’accesso al ravvedimento operoso.

15 dicembre 2019

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